Regolamento (UE) 2026/1063
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1063 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla Cina di Spunbond in PET, ritenendo provvisoriamente sussistenti dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di un paese rappresentativo (Thailandia) e di dati finanziari indonesiani per SGAV e profitti. Le misure sono adottate nel rispetto della regola del dazio inferiore, con aliquote comprese tra 45,6 % e 50,0 %, e prevedono obblighi di fatturazione, garanzia e cessazione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stoffe non tessute di PET ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m2, spessore tra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, classificati nei codici NC (ex) 5603 13 90, 5603 14 20 ed (ex) 5603 14 80 (codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70), originari della RPC. Prevede aliquote individuali per alcuni esportatori cinesi che hanno collaborato, una aliquota residua per le altre importazioni originarie della Cina e obblighi procedurali per le autorità doganali; resta ferma la disciplina doganale generale salvo diversa indicazione. Non riguarda prodotti fabbricati con fibre in fiocco o tipi di prodotto esclusi dalla definizione dell’inchiesta, né pregiudica la fase definitiva del procedimento antidumping.
Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di Spunbond in PET originarie della RPC
Il regolamento della Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di stoffe non tessute di polietilene tereftalato (PET) ottenute mediante filatura diretta (Spunbond) originarie della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata all’esito di un’inchiesta aperta nel settembre 2025 su denuncia dei produttori dell’Unione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare degli articoli relativi all’apertura, alla determinazione del valore normale, al pregiudizio, al nesso di causalità e al livello delle misure.
Finalità e contesto dell’intervento
La Commissione ritiene provvisoriamente che le importazioni cinesi siano oggetto di dumping, abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e abbiano inciso sui prezzi di mercato dell’UE. Il provvedimento mira quindi a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria europea in attesa della conclusione del procedimento definitivo.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto oggetto della misura è costituito da determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati con fibra di vetro, di peso superiore a 70 g/m2, spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, classificati nei codici NC (ex) 5603 13 90, 5603 14 20 ed (ex) 5603 14 80, corrispondenti ai codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70. Sono esclusi i prodotti realizzati a partire da fibre in fiocco, mentre restano inclusi i prodotti costituiti da filamenti sintetici o artificiali. Il regolamento si applica alle importazioni originarie della RPC, con aliquote individuali per alcuni esportatori che hanno collaborato e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi.
Definizione del prodotto e questioni di comparabilità
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha chiarito che i prodotti Spunbond in PET con legante rientrano nell’ambito dell’inchiesta indipendentemente dalla larghezza, mentre quelli senza legante ne sono esclusi. Ha inoltre ritenuto che i diversi tipi di legante non giustificassero una segmentazione più fine del prodotto, poiché impieghi e prezzi sono stati considerati sostanzialmente simili.
Valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha applicato la metodologia speciale di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese per la presenza di distorsioni significative. Il testo richiama un ampio ventaglio di elementi: intervento pubblico sostanziale, prevalenza di imprese controllate o orientate dallo Stato, pianificazione industriale vincolante, interferenze nei prezzi e nei costi, distorsioni del credito, del lavoro, dell’energia e delle materie prime, nonché carenze nell’applicazione del diritto fallimentare e patrimoniale. La Commissione ricostruisce tali distorsioni sia a livello generale dell’economia cinese sia nel settore specifico del prodotto e dei fattori produttivi a monte.
Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
Per costruire il valore normale, la Commissione ha individuato la Thailandia come paese rappresentativo appropriato, in quanto presenta un livello di sviluppo economico analogo e dati pertinenti prontamente disponibili. Le materie prime sono state valorizzate tramite dati GTA e MacMap, la manodopera con statistiche della Banca nazionale della Thailandia, l’energia elettrica con tariffe thailandesi per grandi imprese e i prezzi del gas e della lignite con pubblicazioni del ministero dell’Energia thailandese. Per SGAV e profitti, non avendo individuato dati thailandesi adeguati, la Commissione ha usato i dati di PT Multi Spunindo Jaya Tbk, produttore indonesiano di Spunbond in PET.
Calcolo del dumping
Il valore normale è stato costruito franco fabbrica sulla base dei costi di produzione esenti da distorsioni, aggiungendo spese generali di produzione, SGAV e profitti. Per i produttori esportatori inseriti nel campione, i margini provvisori di dumping sono stati fissati al 45,6 % per Hubei Unibon nonwovens Co Ltd e al 50,0 % per Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd e Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd. Il margine per le altre società che hanno collaborato è stato fissato al 49,4 %, mentre per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 50,0 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta dai tre produttori noti che hanno collaborato, ubicati in Germania, Francia e Italia. Pur in presenza di un aumento del consumo dell’Unione nel periodo in esame, la Commissione ha riscontrato un forte incremento delle importazioni cinesi a basso prezzo, cresciute del 417 % in volume e passate dal 6 % al 26 % di quota di mercato. In parallelo, produzione, vendite, quota di mercato, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito dell’industria UE sono peggiorati sensibilmente; le scorte sono aumentate e la pressione sui prezzi ha depresso i margini.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ritiene provvisoriamente che il pregiudizio sia causalmente riconducibile alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Il forte undercutting dei prezzi e la depressione dei prezzi hanno impedito all’industria dell’Unione di operare a livelli sostenibili. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare dalla Turchia, e il calo delle esportazioni dell’industria UE sono stati esaminati come fattori alternativi, ma non hanno interrotto il nesso causale sostanziale.
Interesse dell’Unione
Nella valutazione dell’interesse dell’Unione la Commissione conclude che l’adozione di misure non è chiaramente contraria all’interesse complessivo. Le misure dovrebbero consentire all’industria UE di recuperare redditività e capacità competitiva; l’impatto su importatori e utilizzatori è considerato limitato, anche perché le importazioni non sono vietate e vi sono fonti alternative di approvvigionamento. Viene inoltre sottolineato il ruolo del prodotto nella filiera delle membrane bituminose e del riciclo della plastica.
Contenuto delle misure provvisorie
Il dazio provvisorio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, con le seguenti aliquote: 45,6 % per Hubei Unibon nonwovens Co Ltd, 50,0 % per Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd e Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, 49,4 % per le altre società che hanno collaborato e 50,0 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Requisiti documentali e controllo doganale
Le aliquote individuali si applicano solo se viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione, che attesti l’origine e il fabbricante del prodotto. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale. Le autorità doganali possono richiedere documenti supplementari per verificare la correttezza delle informazioni e contrastare possibili elusioni.
Partecipazione procedurale e fase successiva
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione entro 5 giorni; lo stesso termine vale per le richieste al consigliere-auditore, che può tuttavia accettare anche domande tardive. La Commissione ha anche disposto la cessazione della registrazione delle importazioni, fermo restando che i dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti restano conservati per un’eventuale applicazione retroattiva di misure definitive o fino alla chiusura del procedimento. Le risultanze sono espressamente provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e registrazione
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 15 settembre 2025 su denuncia dei produttori dell’Unione. Le importazioni sono state registrate con regolamento (UE) 2025/2409; con il presente regolamento la registrazione deve cessare e i dati sui prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito come determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati con fibra di vetro, con specifiche tecniche e codici doganali indicati. Sono esclusi i prodotti realizzati a partire da fibre in fiocco. La Commissione considera simili il prodotto esportato in UE, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione, in quanto dotati delle stesse caratteristiche di base e degli stessi impieghi.
Metodologia del valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato l’uso dei prezzi e costi cinesi a causa di distorsioni significative nel paese e nel settore. Richiama la relazione per paese sulla Cina e conclude che i prezzi e i costi del prodotto e dei fattori produttivi sono influenzati da intervento pubblico sostanziale, pianificazione industriale, presenza statale, distorsioni del lavoro, del credito, dei terreni e delle materie prime.
Scelta del paese rappresentativo e delle fonti di riferimento
La Thailandia è stata individuata come paese rappresentativo appropriato per il livello di sviluppo economico e per la disponibilità di dati sui fattori produttivi. Per i valori di riferimento sono stati utilizzati, tra l’altro, GTA e MacMap per le materie prime, statistiche della Banca nazionale della Thailandia per la manodopera, tariffe thailandesi per l’energia elettrica e prezzi/pubblicazioni del ministero dell’Energia thailandese per gas naturale e lignite. Per SGAV e profitti la Commissione ha usato i dati finanziari 2024 di PT Multi Spunindo Jaya Tbk (Indonesia).
Margini di dumping provvisori
I margini provvisori, espressi sul prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono pari al 45,6 % per Hubei Unibon nonwovens Co Ltd, al 50,0 % per Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd e Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, al 49,4 % per le altre società che hanno collaborato e al 50,0 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ritiene che l’industria dell’Unione, costituita dai tre produttori noti che hanno collaborato, abbia subito un pregiudizio notevole. Nel periodo in esame il consumo UE è aumentato, ma le importazioni cinesi sono cresciute del 417 % e la loro quota di mercato è passata dal 6 % al 26 %. Parallelamente sono diminuiti produzione, vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, mentre le scorte sono aumentate in modo significativo.
Nesso di causalità
La Commissione ritiene, in via provvisoria, che il pregiudizio sia causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Le importazioni cinesi hanno esercitato un forte undercutting e una depressione dei prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di fissare prezzi sostenibili. Le importazioni da altri paesi terzi e il calo delle esportazioni UE sono stati esaminati, ma non hanno interrotto il nesso causale sostanziale.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’istituzione di misure non è chiaramente contraria all’interesse dell’Unione. Le misure sono considerate necessarie per evitare ulteriore deterioramento dell’industria UE, mentre l’impatto su importatori e utilizzatori è ritenuto limitato; i fornitori e la filiera del riciclo plastico dovrebbero beneficiarne.
Misure antidumping provvisorie e garanzie
È istituito un dazio antidumping provvisorio per evitare ulteriore pregiudizio, in applicazione della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Le aliquote sono 45,6 %, 50,0 %, 49,4 % e 50,0 % a seconda dell’esportatore. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio; per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica e firmata.
Osservazioni delle parti e fase successiva
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni. Il regolamento è provvisorio e le risultanze possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.
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