Regolamento (UE) 2026/1045
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PBTC dalla Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il deterioramento del mercato UE. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito sulla base di un paese rappresentativo, individuato nel Brasile, ritenendo sussistenti distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le misure provvisorie prevedono dazi elevati, differenziati per società, con obbligo di garanzia all’importazione e regole specifiche per l’uso delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC) e del suo sale di sodio, originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione del prodotto in esame, cioè PBTC in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda tutti gli operatori che importano il prodotto nel territorio doganale dell’UE; sono previste aliquote individuali per tre produttori esportatori cinesi nominativamente indicati e per due produttori esportatori cinesi collaboranti non inseriti nel campione, mentre per tutte le altre importazioni dalla Cina si applica l’aliquota residuale. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è provvisorio, con rilevanza fino all’adozione di eventuali misure definitive.
Dazio antidumping provvisorio sul PBTC originario della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (PBTC) e del suo sale di sodio, originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento si fonda sul regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare sugli articoli relativi alla determinazione del dumping con valori normali costruiti in presenza di distorsioni significative e alla possibilità di adottare misure provvisorie.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il PBTC, in forma solida o in soluzione acquosa, classificato al codice NC 2931 49 80 e al corrispondente codice TARIC 2931 49 80 60. Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione del prodotto originario della Cina; la Commissione precisa inoltre i numeri CAS, CE e CUS del prodotto per la sua identificazione tecnica e doganale.
Procedura antidumping
L’inchiesta è stata aperta il 18 settembre 2025 a seguito di una denuncia presentata da LANXESS Deutschland GmbH, ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti di dumping e pregiudizio notevole. In seguito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385, la Commissione aveva disposto la registrazione delle importazioni. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, importatori indipendenti, utilizzatori e produttori esportatori cinesi; ha svolto visite di verifica presso i soggetti cooperanti e ha utilizzato il campionamento per i produttori esportatori, selezionando tre società cinesi rappresentative del maggior volume esportato adeguatamente esaminabile.
Determinazione del valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha ritenuto che, alla luce degli elementi disponibili e della mancata collaborazione del governo della RPC, fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale disposizione consente di costruire il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni quando i prezzi e i costi interni del paese esportatore sono alterati da distorsioni significative.
L’analisi svolta descrive un quadro sistemico dell’economia cinese caratterizzato da forte intervento pubblico, pianificazione industriale, ruolo pervasivo del PCC, influenza statale sulle imprese, distorsioni nell’accesso al capitale, distorsioni salariali, carenze nell’applicazione del diritto fallimentare e patrimoniale e politiche industriali settoriali, in particolare nel comparto chimico e nei settori a monte rilevanti per il PBTC. In ragione di ciò, la Commissione ha concluso che i costi e i prezzi domestici cinesi non erano idonei come base per il valore normale.
Paese rappresentativo e fonti di riferimento
Per il calcolo del valore normale la Commissione ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato, in quanto presenta un livello di sviluppo economico comparabile alla Cina e dati pertinenti prontamente disponibili, oltre a una produzione di prodotti della stessa categoria generale, identificata come quella degli "altri composti organo-inorganici".
Per alcune materie prime la Commissione ha usato prezzi di importazione esenti da distorsioni desunti dal Global Trade Atlas; per il DMPI, poiché le importazioni nel paese rappresentativo erano inesistenti o insufficienti, è stato usato un valore di riferimento internazionale. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai dati finanziari di società brasiliane redditizie della stessa categoria di prodotto. La Commissione ha fissato SGAV al 21,0% e profitti al 20,0%.
Dumping accertato
Sulla base del confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione ha determinato margini di dumping provvisori molto elevati: 210,4% per Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., 219,4% per Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd., 182,9% per Shandong Taihe Technologies Co., Ltd.; 200,4% per i produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione; 219,4% per tutti gli altri esportatori cinesi. Il prezzo all’esportazione è stato determinato secondo gli articoli 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, con gli adeguamenti necessari per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costo del credito e spese bancarie.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da un solo produttore, LANXESS Deutschland GmbH, che costituiva quindi l’industria dell’Unione. La Commissione ha rilevato un peggioramento significativo degli indicatori macroeconomici e microeconomici: calo della produzione, della capacità utilizzata, delle vendite, della quota di mercato, dell’occupazione, della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell’utile sul capitale investito. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono scesi al di sotto dei costi di produzione e si è verificata una forte depressione dei prezzi.
Le importazioni cinesi, in forte aumento in volume e quota di mercato, hanno esercitato una pressione competitiva tale da sottrarre quote di mercato all’unico produttore UE. La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e non da altri fattori. Le importazioni da paesi terzi erano trascurabili, la contrazione della domanda non spiegava la perdita di quota di mercato del produttore UE, le esportazioni del produttore dell’Unione avevano un’incidenza limitata e la fluttuazione dei costi delle materie prime non interrompeva il rapporto causale. Il nesso è stato quindi confermato sia sotto il profilo dei volumi sia sotto quello dei prezzi.
Livello delle misure e distorsioni relative alle materie prime
La Commissione ha applicato la metodologia dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, poiché il denunciante aveva fornito elementi di prova di distorsioni relative alle materie prime. In particolare, è stato esaminato il tricloruro di fosforo (PCl3), materia prima a monte del DMPI e quindi del PBTC, concludendo che esso era soggetto a una distorsione dovuta, tra l’altro, al rimborso IVA all’esportazione pari allo 0% in Cina e al divario rispetto ai prezzi internazionali rappresentativi.
La Commissione ha inoltre verificato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, con riferimento alle capacità inutilizzate in Cina, alla concorrenza per le materie prime e agli effetti sulle catene di approvvigionamento dell’Unione. Ha concluso che è nell’interesse dell’Unione determinare i dazi provvisori secondo il paragrafo 2 bis.
Interesse dell’Unione
Secondo la Commissione, l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’industria dell’Unione, poiché può ripristinare condizioni di concorrenza leale, fermare la contrazione dei prezzi e consentire il recupero della redditività. Gli effetti sugli importatori indipendenti sono stati ritenuti limitati, mentre quelli sugli utilizzatori risultano contenuti, anche perché l’industria dell’Unione dispone di capacità produttiva sufficiente a coprire il consumo dell’Unione e migliorare la resilienza dell’approvvigionamento in assenza di dumping.
Misure provvisorie, garanzie e controlli doganali
Le misure consistono in dazi antidumping provvisori calcolati in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’uso delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dal regolamento; in mancanza, si applica l’aliquota residuale. Inoltre, l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Fase successiva del procedimento
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385, mentre i dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore devono essere conservati fino all’eventuale adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e le risultanze sono espressamente provvisorie.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PBTC originario della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono: Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4%; Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4%; Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9%; produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione 200,4%; tutte le altre importazioni originarie della Cina 219,4%.
Condizioni per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3, con identificazione del soggetto emittente, del volume venduto, del prodotto, della società fabbricante e del codice addizionale TARIC. In mancanza della fattura si applica l’aliquota residuale.
Garanzia all’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore devono essere conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore e natura provvisoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le risultanze sono espressamente provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.
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