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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1052

Regolamento delegato (UE) 2026/1052 della Commissione, del 12 maggio 2026, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Normativa europea32026R1052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro tecnico-sanitario dell’Unione per l’importazione di animali e prodotti di origine animale, modificando il regolamento delegato (UE) 2020/692. Le principali novità riguardano esclusioni dall’ambito di applicazione, nuove deroghe per fini di conservazione, criteri più dettagliati di identificazione animale, condizioni per equini e volatili in cattività, e l’adeguamento delle regole per carni, latticini, ovoprodotti e prodotti composti. Sono inoltre aggiornati numerosi allegati sulla base di evidenze EFSA e introdotte rettifiche correttive su alcuni riferimenti e titoli.

Regolamento delegato che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 sulle norme sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, aggiornando esclusioni, deroghe, identificazione, trattamenti e allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione, nonché ai movimenti e alla manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/692, in attuazione del regolamento (UE) 2016/429. Incide in particolare su ungulati, equini, ratiti, volatili in cattività, prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, ovoprodotti e prodotti composti, oltre che su taluni profili relativi ad animali acquatici e programmi di vaccinazione. Sono espressamente esclusi dall’ambito del regolamento 2020/692, per effetto della modifica, la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Il regolamento si applica negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2026/1052: modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento interviene sul sistema unionale di norme sanitarie veterinarie per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, sistema originariamente disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2020/692 in attuazione del regolamento (UE) 2016/429. La Commissione motiva gli interventi con esigenze di coerenza interna, allineamento a norme ISO, aggiornamento alla luce di pareri EFSA e correzione di errori materiali o riferimenti imprecisi.

Ambito e finalità

Il regolamento incide sul regime di ammissione nell’Unione di numerose categorie di merci di origine animale e di animali vivi, con particolare attenzione ai requisiti sanitari, ai trattamenti di riduzione del rischio, alle deroghe e alle regole di identificazione. In diversi punti viene coordinato il testo con altri atti dell’Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 853/2004, il regolamento delegato (UE) 2022/2292 e il regolamento delegato (UE) 2023/361.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

L’articolo 1 del regolamento 2020/692 è modificato per escludere espressamente dall’applicazione del regime:

  • la gelatina e il collagene definiti nell’allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • i prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

La scelta è giustificata dal fatto che tali prodotti, per il loro processo di produzione, non presentano rischio rilevante ai fini delle malattie animali trasmissibili rientranti nel campo del regolamento (UE) 2016/429.

Ulteriori condizioni sanitarie e garanzie

È inserito l’articolo 10 bis, che chiarisce che l’ingresso è ammesso solo se le partite rispettano tutte le prescrizioni sanitarie pertinenti del regolamento e, quando necessario, eventuali ulteriori condizioni specifiche o garanzie sanitarie fissate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 per le malattie elencate. Tali condizioni devono essere determinate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/429.

Identificazione degli animali

Una parte rilevante dell’intervento riguarda l’identificazione individuale di ungulati, equini, ratiti e volatili in cattività.

Per gli ungulati diversi dagli equini, è richiesto che l’identificazione avvenga prima della spedizione con:

  • marchio auricolare convenzionale, oppure
  • marchio auricolare elettronico,

entrambi con codice paese conforme alla norma ISO 3166-1 e codice numerico unico; il codice visibile e quello elettronico devono corrispondere.

Per gli equini, sono ammessi più strumenti di identificazione individuale, tra cui:

  • transponder iniettabile;
  • marchio auricolare convenzionale;
  • marchio auricolare elettronico;
  • per equini diversi da quelli destinati alla macellazione, un documento di identificazione rilasciato al più tardi al momento della certificazione, che descriva e rappresenti l’animale e, se del caso, riporti il codice individuale del transponder impiantato non conforme alle specifiche tecniche standard.

Per i ratiti riproduttori e da reddito è richiesto un collare o un transponder iniettabile con codice del paese terzo o territorio di origine conforme a ISO 3166-1. Se il transponder non è conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l’operatore deve fornire il lettore.

Per i volatili in cattività, l’identificazione deve avvenire mediante:

  • anello chiuso applicato ad almeno una zampa, oppure
  • transponder iniettabile,

con possibilità eccezionale di accettazione di volatili non conformi alle regole ordinarie, purché destinati a uno stabilimento confinato e ricorrano specifiche condizioni, tra cui il rispetto di una diversa norma internazionalmente riconosciuta, l’impossibilità di una nuova identificazione conforme e l’assenza di dubbi sul paese di prima identificazione.

Deroghe per volatili in cattività e uova da cova

L’articolo 62 è integrato per consentire allo Stato membro di ingresso di autorizzare, in deroga agli articoli da 53 a 61 e agli articoli 115 e 116, l’ingresso di volatili in cattività o delle relative uova da cova per programmi di conservazione o per altri scopi accettati dallo Stato membro di destinazione. È richiesta un’autorizzazione specifica per ciascuna partita e la definizione delle norme applicabili a tale ingresso.

Condizioni per gli equini

L’articolo 24 viene rafforzato per rendere più chiaro il legame tra condizioni sanitarie specifiche e status sanitario del paese terzo, territorio o zona. Le condizioni dell’allegato XI, punto 2, si applicano in funzione del gruppo sanitario assegnato oppure quando siano stati segnalati casi di peste equina, encefalomielite equina venezuelana, morva, durina o surra nel periodo pertinente.

È poi introdotta una deroga favorevole all’ingresso qualora nel paese terzo, territorio o zona non siano mai stati segnalati casi della malattia indicata o se la malattia sia stata assente per il periodo di riferimento. In parallelo, il titolo dell’articolo 12 è rettificato per riflettere correttamente che le deroghe sul periodo di permanenza riguardano determinati equini.

Prodotti a base di carne

Gli articoli 148 e 149 sono riformulati per coordinare i requisiti applicabili ai prodotti a base di carne con l’origine delle carni fresche impiegate nella trasformazione e con le regole speciali relative ai paesi o territori in cui è stata praticata la vaccinazione contro l’afta epizootica.

In sintesi:

  • i prodotti a base di carne non trattati con un trattamento di riduzione dei rischi possono entrare nell’Unione solo se il paese o territorio di origine, o la sua zona, è elencato per l’ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e non richiede condizioni specifiche aggiuntive;
  • le carni fresche usate per la trasformazione devono essere idonee all’ingresso nell’Unione e provenire dal paese o territorio di trasformazione, da un paese/territorio/zona idonei senza condizioni speciali o da uno Stato membro;
  • se tali condizioni non sono rispettate, è richiesto almeno il trattamento di riduzione del rischio previsto dall’allegato XXVI, assegnato dall’Unione al paese o territorio di origine del prodotto trasformato.

Prodotti lattiero-caseari

L’articolo 155 viene allineato alla disciplina generale del trattamento di cui all’articolo 121. L’articolo 157 distingue tre situazioni:

  • prodotti lattiero-caseari derivati da latte crudo o prodotti derivati di specie specifiche (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius), per i quali si applicano i trattamenti di riduzione del rischio della colonna A dell’allegato XXVII;
  • prodotti derivati da altre specie, per i quali si applicano i trattamenti della colonna B;
  • prodotti ottenuti da più specie, per i quali si applica il trattamento più rigoroso pertinente o il trattamento richiesto a ciascuna specie, a seconda che la miscelazione avvenga prima o dopo la trasformazione finale.

La modifica è concepita per allineare la disciplina sanitaria a quella di sicurezza alimentare e ai requisiti documentali applicabili ai prodotti composti.

Ovoprodotti

L’articolo 160 è ridefinito per ammettere ovoprodotti solo se:

  • originari di paesi, territori o zone elencati per l’ingresso di uova e soggetti a un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conforme all’allegato II o al pertinente capitolo del codice sanitario OIE; oppure
  • originari di paesi, territori o zone elencati per l’ingresso di ovoprodotti e sottoposti a un trattamento di riduzione del rischio idoneo a inattivare sia il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sia il virus della malattia di Newcastle.

Gli allegati XXVIII e collegati vengono aggiornati con le tabelle di trattamenti termici specifici per i diversi ovoprodotti.

Prodotti composti e dichiarazione privata

La disciplina dei prodotti composti è una delle parti più articolate del regolamento. L’articolo 163 viene riscritto per i prodotti composti a lunga conservazione a temperatura ambiente che contengono prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti, ma non prodotti ottenuti dal colostro né prodotti a base di carne, salvo le eccezioni espressamente previste per gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati.

Per i latticini, il testo distingue quattro ipotesi, in funzione:

  • dell’elenco sanitario del paese/territorio di origine dei latticini;
  • dell’elenco sanitario del paese/territorio in cui il prodotto composto è fabbricato;
  • del tipo di trattamento di riduzione del rischio applicato ai latticini;
  • della specie di origine del latte.

Per gli ovoprodotti, è richiesto che siano stati sottoposti a un trattamento idoneo a inattivare i virus pertinenti e che il paese/territorio di produzione del prodotto composto sia elencato per l’ingresso di ovoprodotti.

Sono previste due deroghe importanti:

  • una deroga per prodotti composti fabbricati in paesi/territori non espressamente elencati per tali prodotti di origine animale, ma elencati per altre categorie ammissibili, come carni, latticini, ovoprodotti o prodotti della pesca;
  • una deroga documentale che consente l’ingresso se le partite sono accompagnate da una dichiarazione corrispondente a un attestato privato, preparata e firmata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione e attestante il rispetto dei requisiti applicabili.

La dichiarazione è ammessa solo se la destinazione finale dei prodotti composti è nell’Unione.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati sono aggiornati in modo puntuale per recepire evoluzioni scientifiche e tecniche:

  • l’allegato IV sopprime il riferimento errato alla vaccinazione sistematica per la peste equina e precisa che negli ultimi 12 mesi precedenti la spedizione non deve essere stata effettuata alcuna vaccinazione nel paese o territorio di origine o nella zona, mentre gli equini non devono essere stati vaccinati negli ultimi 40 giorni;
  • l’allegato XIII adegua il contenuto minimo dei programmi di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, includendo informazioni su motivi, epidemiologia, obiettivi, valutazione del rischio, area di vaccinazione, popolazioni interessate, vaccini, gestione, strategia DIVA, movimenti, controlli e documentazione;
  • l’allegato XXI corregge il dato identificativo dei cani, gatti e furetti, riferendosi al numero di identificazione individuale sul transponder elettronico o sul tatuaggio;
  • gli allegati XXVII e XXVIII sostituiscono i precedenti elenchi dei trattamenti di riduzione del rischio per latticini e ovoprodotti, indicando per ciascun trattamento se sia accettabile o meno in funzione della specie di origine e dello stato sanitario del paese terzo;
  • l’allegato XXIX aggiorna l’elenco delle specie sensibili alla nefrobatteriosi (BKD), alla viremia primaverile della carpa (SVC), alla necrosi pancreatica infettiva (IPN), all’infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e all’infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV);
  • l’allegato XXX individua Crassostrea virginica come specie che può fungere da vettore di Mikrocytos mackini in determinate condizioni di contatto con le specie sensibili.

Rettifiche formali

Sono inoltre effettuate rettifiche per correggere errori materiali del testo originario:

  • il titolo dell’articolo 12;
  • il rinvio dell’articolo 31, paragrafo 1, relativo agli ungulati destinati a stabilimenti confinati;
  • la riga dell’allegato IV relativa alla morva (infezione da Burkholderia mallei), che ora richiede l’assenza di casi negli ultimi sei mesi nello stabilimento di origine e il riconoscimento della Commissione del programma di sorveglianza svolto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusioni dall’ambito di applicazione

L’articolo 1 del regolamento 2020/692 è modificato per escludere dall’applicazione del regime di ingresso nell’Unione, e dei movimenti/manipolazione successivi, la gelatina e il collagene definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 e i prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell’allegato III, sezione XVI, dello stesso regolamento.

Ulteriori condizioni specifiche e garanzie sanitarie

È inserito l’articolo 10 bis, che chiarisce che, oltre alle condizioni specifiche già previste dall’articolo 10, paragrafo 3, l’ingresso è consentito solo se le partite soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti del regolamento e, se del caso, ulteriori condizioni specifiche o garanzie sanitarie fissate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Tali condizioni sono determinate tenendo conto dei criteri dell’articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).

Identificazione di ungulati, equini, ratiti e volatili in cattività

Sono riscritti gli articoli 21, 43 e 53 per allineare le modalità di identificazione alle norme ISO. Per gli ungulati e i ratiti è richiesto, in via generale, un marchio auricolare, un marchio elettronico o un transponder iniettabile con codice paese ISO 3166-1 e numero univoco; per gli equini è prevista anche la possibilità del documento di identificazione per gli equini non destinati alla macellazione. Per i volatili in cattività sono confermati anello chiuso o transponder iniettabile, con possibilità eccezionale di accettazione di identificazioni non conformi in specifiche condizioni. Se il dispositivo elettronico non è conforme alle norme ISO 11784 e 11785, l’operatore deve fornire il lettore.

Deroghe per stabilimenti confinati e programmi di conservazione

L’articolo 62 è integrato con una nuova deroga che consente all’autorità competente dello Stato membro di ingresso di autorizzare l’ingresso di volatili in cattività o delle relative uova da cova, anche se non conformi agli articoli da 53 a 61 e 115-116, quando sono destinati a programmi di conservazione o ad altri scopi accettati dallo Stato membro di destinazione e quest’ultimo ha rilasciato un’autorizzazione specifica per ciascuna partita. Inoltre, per i volatili in cattività, la deroga copre anche l’ingresso per programmi di conservazione accettati dallo Stato membro di destinazione.

Condizioni per l’ingresso degli equini

L’articolo 24, paragrafo 6, è riscritto per collegare le condizioni specifiche dell’allegato XI, punto 2, sia al gruppo sanitario del paese/territorio/zona, sia ai casi segnalati di peste equina, encefalomielite equina venezuelana, morva, durina o surra nel periodo indicato. È aggiunto un nuovo paragrafo 7 che esenta da tali condizioni gli equini provenienti da territori in cui la malattia non è mai stata segnalata oppure è stata assente per il periodo pertinente.

Prodotti a base di carne

Gli articoli 148 e 149 sono modificati per coordinare le condizioni di ingresso dei prodotti a base di carne con l’origine delle carni fresche usate nella trasformazione e con le condizioni applicabili ai paesi/zone in cui è stata praticata la vaccinazione contro l’afta epizootica. È chiarito che, per i prodotti non trattati con metodi di riduzione del rischio, le carni fresche devono provenire da luoghi idonei e soddisfare tutte le prescrizioni per l’ingresso; per i prodotti che non soddisfano tali requisiti è necessario almeno il trattamento di riduzione dei rischi dell’allegato XXVI assegnato all’origine del prodotto.

Prodotti lattiero-caseari

L’articolo 155 viene allineato all’articolo 121, prevedendo che l’ingresso sia consentito solo se i prodotti lattiero-caseari sono stati trattati conformemente a tale disposizione come richiesto dagli articoli 156 o 157. L’articolo 157 è riformulato per distinguere i trattamenti di riduzione del rischio applicabili ai latticini ottenuti da specie sensibili specifiche (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius), ad altre specie e ai prodotti ottenuti da più specie, con regole differenziate in funzione della provenienza del latte e del momento della miscelazione.

Ovoprodotti

L’articolo 160 è riscritto per consentire l’ingresso di ovoprodotti solo se originari di paesi/territori/zone elencati per uova e soggetti a un programma di sorveglianza per l’influenza aviaria ad alta patogenicità conforme all’allegato II o al codice sanitario OIE, oppure se originari di paesi/territori/zone elencati per ovoprodotti e sottoposti a trattamenti di riduzione del rischio idonei a inattivare il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e della malattia di Newcastle.

Prodotti composti

L’articolo 162 è modificato per riallineare i rinvii alle prescrizioni sanitarie applicabili ai prodotti specifici di origine animale e sostituire il riferimento all’Unione con quello a uno Stato membro in un punto della disciplina. L’articolo 163 è profondamente riscritto per disciplinare i prodotti composti a lunga conservazione contenenti latticini e/o ovoprodotti, definendo in dettaglio l’origine dei componenti, i trattamenti di riduzione dei rischi richiesti, le deroghe per prodotti fabbricati in paesi/territori non espressamente elencati ma idonei per altre categorie di prodotti, e l’obbligo di accompagnamento da una dichiarazione privata firmata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Sono modificati gli allegati IV, XIII, XXI e da XXVII a XXX. L’allegato IV aggiorna le condizioni per la peste equina e rettifica la riga sulla morva; l’allegato XIII allinea il contenuto minimo dei programmi di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; l’allegato XXI chiarisce il dato identificativo rilevante per cani, gatti e furetti; gli allegati XXVII e XXVIII aggiornano i trattamenti di riduzione dei rischi per latticini e ovoprodotti; l’allegato XXIX aggiorna l’elenco delle specie sensibili a malattie soggette a misure nazionali; l’allegato XXX introduce Crassostrea virginica come possibile vettore di Mikrocytos mackini.

Rettifiche formali

Vengono corrette la denominazione dell’articolo 12, la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 1, e l’allegato IV per eliminare errori di riferimento e allineare il testo al contenuto sostanziale delle disposizioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio degli animali e dei prodotti di origine animalesicurezza alimentareacquacolturabenessere e identificazione animale

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