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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1684

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1684 della Commissione, del 19 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una determinata data, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato in funzione del prodotto e dell’origine. Si tratta di un atto di esecuzione di applicazione immediata e uniforme in tutta l’Unione.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati dai relativi codici NC, quando il prezzo di entrata deve essere determinato mediante valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono differenziati per origine geografica indicata con i codici dei paesi terzi elencati nell’allegato; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1684 della Commissione fissa, per il 19 settembre 2016, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L’atto si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua le regole applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

Il considerando richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione degli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, stabilisce i criteri per la determinazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A. Il valore forfettario deve essere calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Ambito di applicazione

L’atto si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati tramite codici NC. I valori sono distinti anche in funzione dell’origine del prodotto, secondo i codici dei paesi terzi riportati nell’allegato; il codice "ZZ" indica le "altre origini". Il regolamento non disciplina procedure amministrative ulteriori, ma rinvia direttamente alla tabella allegata per la concreta determinazione del valore da applicare.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell’allegato. I valori sono espressi in euro per 100 kg e risultano differenziati per singolo prodotto e, per molti casi, per specifica provenienza geografica. L’allegato contiene, tra gli altri, valori per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10 / 0809 30 90.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intera Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, di tale regolamento.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del presente regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in base al codice NC del prodotto e al codice del paese terzo di origine.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L’allegato elenca i codici NC dei prodotti ortofrutticoli interessati e i corrispondenti valori forfettari per specifiche origini (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, NZ, US, ZA) e per il codice "ZZ" corrispondente ad "altre origini". Tra i prodotti figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, uva, agrumi e mele/ pere a seconda del codice NC indicato.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticoli

Testo integrale

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