Regolamento (UE) 2016/1683
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1683 della Commissione, del 19 settembre 2016, recante duecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la duecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’Unione misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda. L’intervento è limitato all’aggiornamento dell’allegato I, sulla base di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 settembre 2016. Le modifiche riguardano due voci dell’elenco delle persone fisiche, con aggiornamento delle note identificative e della menzione relativa alla loro situazione successiva alla designazione.
Aggiornamento puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante modifica di due voci dell’elenco di persone soggette a congelamento di capitali e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori nell’Unione europea tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare il congelamento di capitali e risorse economiche nei confronti delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. La modifica riguarda esclusivamente due persone fisiche già inserite nell’elenco, per l’aggiornamento delle relative informazioni identificative e dello stato della designazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE contro ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1683 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, strumento dell’Unione che applica misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda. La finalità è allineare l’allegato I del regolamento UE alle decisioni adottate in sede ONU dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza il 14 settembre 2016.
Quadro normativo e funzione dell’allegato I
Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità iscritti nell’allegato I. Il regolamento in esame non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma interviene esclusivamente sull’elenco, che costituisce il perno operativo delle misure restrittive nell’ordinamento dell’Unione.
Oggetto dell’intervento normativo
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. Le due voci modificate riguardano:
- Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, alias Abou Zoubair;
- Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi, alias Abou Omar Al Tounisi.
Per entrambe le persone sono confermati i dati anagrafici e identificativi essenziali già presenti nell’elenco, tra cui data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto e di identificazione nazionale, indirizzi e ulteriori informazioni descrittive. Viene però aggiornata la parte finale della voce, sostituendo la precedente formulazione con l’indicazione che la persona sarebbe deceduta: nel primo caso in un attacco aereo a Mosul, Iraq, nel giugno 2015; nel secondo caso in Siria nel giugno 2015. In entrambi i casi è anche aggiornata la data di designazione di riferimento, richiamando l’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), con data 10.4.2015.
Effetti pratici per gli operatori
Poiché l’atto modifica l’elenco delle persone soggette a congelamento, gli operatori economici e i soggetti obbligati devono fare riferimento alla versione aggiornata dell’allegato I per l’applicazione delle misure restrittive. Trattandosi di un atto di esecuzione direttamente applicabile, l’aggiornamento produce effetti immediati negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 sostituisce, tramite l’allegato del regolamento, due voci dell’elenco delle persone fisiche contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le voci interessate sono quelle relative ad Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Zoubair) e a Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Omar Al Tounisi). Per entrambe restano i dati identificativi già presenti, ma viene aggiornata l’informazione aggiuntiva sul fatto che sarebbero decedute rispettivamente in un attacco aereo a Mosul, Iraq, nel giugno 2015, e in Siria nel giugno 2015. È inoltre aggiornata la base e la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i).
Base giuridica e finalità dell’aggiornamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. I considerando chiariscono che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che l’aggiornamento deriva da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 14 settembre 2016.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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