Regolamento (UE) 2016/1692
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1692 della Commissione, del 20 settembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1692 stabilisce i quantitativi non assegnati nelle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016 nel settore delle uova e delle ovoalbumine. Tali quantitativi vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Il testo è essenziale e operativo: individua gli importi per ciascun numero d'ordine e dispone l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017 dei contingenti tariffari per importazioni di uova e ovoalbumine.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine rientranti nei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Incide sui quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, limitatamente ai quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel sottoperiodo precedente (1o ottobre-31 dicembre 2016).
Determinazione dei quantitativi non richiesti nei contingenti tariffari per uova e ovoalbumine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1692 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine. La misura è adottata in base all'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e serve a riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi non oggetto di domanda nel periodo precedente.
Contesto e finalità
La Commissione rileva che, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, i quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2016 risultano inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, i quantitativi non richiesti devono essere determinati e aggiunti al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, così da assicurare un uso efficiente del contingente tariffario.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine che rientrano nei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Non modifica la struttura generale dei contingenti, ma incide sulla ripartizione temporale dei quantitativi disponibili tra sottoperiodi consecutivi.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari agricoli disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013, che costituisce l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il riferimento operativo diretto è il regolamento (CE) n. 539/2007, che apre e disciplina i contingenti tariffari nel settore interessato.
Contenuto operativo
Il regolamento dispone che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione siano aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2017. Nell'allegato sono indicati i numeri d'ordine e i relativi quantitativi, espressi in kg equivalente uova in guscio:
- 09.4015: 67 500 000
- 09.4401: 2 739 810
- 09.4402: 7 750 000
Entrata in vigore
Per garantire l'efficacia immediata della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiunta dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007 sono trasferiti e aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017. I quantitativi sono indicati nell'allegato per i numeri d'ordine 09.4015, 09.4401 e 09.4402.
Entità dei quantitativi per numero d'ordine
L'allegato riporta i quantitativi da aggiungere, espressi in kg equivalente uova in guscio: 09.4015 = 67 500 000; 09.4401 = 2 739 810; 09.4402 = 7 750 000.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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