Regolamento (UE) 2016/1713
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per la campagna 2016/2017, il quantitativo massimo di zucchero e isoglucosio prodotti fuori quota che può essere esportato dall’Unione senza restituzione. Per lo zucchero bianco fuori quota il limite è pari a 650.000 tonnellate, con alcune destinazioni escluse per ragioni di rischio frode; per l’isoglucosio fuori quota il limite è pari a 70.000 tonnellate e non sono previste esclusioni territoriali. Il testo si coordina con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con il regolamento (CE) n. 951/2006 sulle modalità di applicazione per i titoli di esportazione.
Fissazione, per la campagna di commercializzazione 2016/2017, dei limiti quantitativi per l’esportazione fuori quota di zucchero bianco e di isoglucosio dall’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell’industria saccarifera e dell’isoglucosio dell’Unione che esportano prodotti "fuori quota" senza restituzione, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda la campagna di commercializzazione 2016/2017, con applicazione dal 1º ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Per lo zucchero sono ammesse esportazioni verso tutte le destinazioni salvo alcune esclusioni territoriali e paesi terzi elencati; per l’isoglucosio non sono previste esclusioni di destinazione, ma restano applicabili le condizioni del regolamento (CE) n. 951/2006.
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017
Il regolamento attua il meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per consentire l’esportazione dei prodotti zuccherieri prodotti oltre quota soltanto entro un quantitativo massimo stabilito dalla Commissione. La misura è adottata per tenere conto degli sbocchi sui mercati di esportazione e per preservare i mercati tradizionali dei produttori dell’Unione, nel quadro delle norme applicative del regolamento (CE) n. 951/2006.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente la campagna di commercializzazione 2016/2017 e si applica alle esportazioni senza restituzione di zucchero e isoglucosio fuori quota. Le quantità autorizzate sono espresse, per lo zucchero, in equivalente zucchero bianco, e per l’isoglucosio, in sostanza secca. Il regolamento opera in modo diretto in tutti gli Stati membri.
Limite quantitativo per lo zucchero fuori quota
Per lo zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99, il limite quantitativo è fissato a 650.000 tonnellate. Il testo precisa che, per questa categoria, le esportazioni sono ammissibili verso tutte le destinazioni, ma con alcune esclusioni territoriali e geografiche. Le esclusioni riflettono, secondo i considerando, l’esigenza di ridurre il rischio di frodi e di abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nell’Unione di zucchero fuori quota.
Sono escluse in particolare:
- Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia;
- i territori degli Stati membri non appartenenti al territorio doganale dell’Unione, ossia Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo cipriota non esercita un controllo effettivo;
- Gibilterra.
Limite quantitativo e condizioni per l’isoglucosio fuori quota
Per l’isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il limite quantitativo è fissato a 70.000 tonnellate, in sostanza secca. A differenza dello zucchero, non sono previste limitazioni di destinazione, poiché il regolamento considera minori i rischi di frode per la natura del prodotto.
Resta però fermo che le esportazioni sono consentite solo se i prodotti rispettano le condizioni previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006, richiamato come disciplina di applicazione degli scambi con i paesi terzi.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1º ottobre 2016 e termina il 30 settembre 2017, in corrispondenza della fine della campagna di commercializzazione di riferimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene in applicazione dell’articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l’esportazione dei prodotti zuccherieri prodotti in eccesso rispetto alla quota solo entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione. Il limite è stabilito specificamente per la campagna di commercializzazione 2016/2017.
Limite per lo zucchero fuori quota
Per la campagna 2016/2017 il limite quantitativo è fissato a 650.000 tonnellate, espresso in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.
Destinazioni ammesse ed esclusioni per lo zucchero
Le esportazioni di zucchero fuori quota sono consentite verso tutte le destinazioni, salvo esclusione di Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia; dei territori non compresi nel territorio doganale dell’Unione elencati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b); e di Gibilterra.
Limite per l’isoglucosio fuori quota
Per la campagna 2016/2017 il limite quantitativo è fissato a 70.000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Condizioni per l’isoglucosio
Le esportazioni di isoglucosio fuori quota sono consentite solo se i prodotti rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1º ottobre 2016 ed è valido fino al 30 settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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