Regolamento (UE) 2016/1718
Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro Euro VI per i veicoli pesanti aggiornando in modo significativo le procedure di prova e i requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 582/2011. Rafforza le regole sulle prove PEMS e sulla conformità in servizio, introduce una disciplina più precisa per la durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento e aggiorna la documentazione tecnica, la marcatura dei motori e i riferimenti alle norme UNECE e CEN. Le modifiche sono accompagnate da una serie di disposizioni transitorie per consentire l'adeguamento dell'industria e delle autorità nazionali.
Modifica la disciplina Euro VI per i veicoli pesanti, aggiornando le prove PEMS, le prove di conformità in servizio e la verifica di durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli e motori pesanti, alle autorità nazionali di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nell'omologazione CE e nazionale dei motori e dei veicoli Euro VI ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del regolamento (UE) n. 582/2011, nonché ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati ai veicoli interessati. Le nuove regole incidono sulle prove su strada con sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), sulla conformità in servizio, sulla durabilità dei sistemi di post-trattamento e sulla marcatura/identificazione di alcuni motori. Sono previste date di applicazione transitorie: 1 settembre 2018 per il rifiuto dell'omologazione dei nuovi tipi non conformi alle nuove soglie di potenza e 1 settembre 2019 per la non validità dei certificati di conformità e il divieto di immatricolazione, vendita e messa in servizio dei nuovi veicoli non conformi; l'allegato II si applica ai nuovi tipi di veicoli dal 1 gennaio 2017, fermo restando il punto 8, lettera c), applicabile a tutti i veicoli dall'entrata in vigore.
Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 nel quadro Euro VI per i veicoli pesanti, intervenendo sulle prove con sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), sulla conformità in servizio e sulla durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento. La ratio emerge dai considerando: colmare lacune della disciplina vigente, migliorare la valutazione delle emissioni in condizioni reali, includere meglio la fase di riscaldamento e assicurare che i componenti di ricambio mantengano requisiti ambientali equivalenti a quelli dei componenti originali.
Ambito e finalità della modifica
La modifica si innesta sul regolamento (CE) n. 595/2009 e sul regolamento (UE) n. 582/2011, riguardando omologazione CE e nazionale di motori e veicoli pesanti, nonché la relativa documentazione tecnica e i sistemi di post-trattamento. Il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE e si applica direttamente negli Stati membri.
Disposizioni transitorie e decorrenza
L'articolo 17 bis introdotto nel regolamento (UE) n. 582/2011 disciplina un doppio binario temporale. Dal 1 settembre 2018 le autorità nazionali devono rifiutare l'omologazione dei nuovi tipi di veicoli o motori sottoposti a prove non conformi alle nuove prescrizioni dell'allegato II; dal 1 settembre 2019 i nuovi veicoli non conformi perdono la validità del certificato di conformità ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, con divieto di immatricolazione, vendita e messa in servizio. Dalla stessa data è vietata la vendita o l'uso di nuovi motori non conformi, salva l'ipotesi dei motori di ricambio per veicoli in servizio. Inoltre, l'allegato II si applica ai nuovi tipi di veicoli dal 1 gennaio 2017, mentre il punto 8, lettera c), ha efficacia per tutti i veicoli dall'entrata in vigore del regolamento.
Prove PEMS e conformità in servizio
L'allegato II è riformulato per rendere la prova di conformità in servizio più rappresentativa della circolazione reale. La prova deve svolgersi su strada, nelle normali condizioni di guida e con carichi utili usuali; è ammesso l'uso di carichi artificiali. Il veicolo deve essere rappresentativo della famiglia di motori, e il conducente deve essere quello professionista abituale oppure un conducente alternativo qualificato e formato.
Le prescrizioni sul carico utile sono precisate in modo puntuale:
- il carico utile normale è compreso tra il 10 % e il 100 % del carico utile massimo;
- il carico utile massimo è la differenza tra massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e massa del veicolo in ordine di marcia;
- per i veicoli N3 può essere richiesto il semirimorchio;
- se la massa del sistema PEMS supera il 10 % del carico utile massimo, essa può essere considerata carico utile minimo.
Le regole del percorso impongono una sequenza urbana, extraurbana e autostradale, salvo diverso ordine autorizzato dall'autorità di omologazione, ma con inizio sempre in urbano. La composizione dipende dalla categoria del veicolo e la temperatura del liquido di raffreddamento determina l'inizio della valutazione dei dati: il punto di riferimento è 343 K (70 °C) oppure, in alternativa, la stabilizzazione entro ±2 K per 5 minuti, e comunque entro 15 minuti dall'avvio del motore. È espressamente vietato il riscaldamento artificiale dei sistemi di controllo delle emissioni prima della prova.
Selezione degli intervalli validi e regole di nullità
La nuova disciplina introduce due regimi, prima e dopo le date dell'articolo 17 bis. Prima di tali date, gli intervalli validi sono quelli con potenza media superiore al 20 % della potenza massima; se meno del 50 % degli intervalli è valido, la soglia si riduce progressivamente dell'1 % fino al 15 %. La prova è nulla se, con soglia al 15 %, gli intervalli validi restano inferiori al 50 %.
Dopo le date dell'articolo 17 bis, la soglia di potenza si abbassa al 10 % della potenza massima e la prova è nulla se gli intervalli validi sono meno del 50 % oppure se, applicando la regola del 90° percentile, non restano intervalli validi esclusivamente su percorso urbano.
Analogamente, per la durata massima dell'intervallo il regolamento distingue il regime transitorio da quello a regime, con un criterio di calcolo parametrato alla potenza massima del motore e una soglia minima non inferiore a 0,15 nel primo regime. La prova è nulla se non si raggiunge il 50 % di intervalli validi.
Raccolta dati, formato e validazione tecnica
L'appendice 1 dell'allegato II rafforza la disciplina di misura e trasmissione dei dati PEMS. Le emissioni misurate comprendono CO, NOx e idrocarburi totali per i motori ad accensione spontanea, e CO, idrocarburi non metanici, metano e NOx per i motori ad accensione comandata; va misurata anche la CO2 per i calcoli previsti.
I dati devono essere rilevati e registrati a frequenza almeno 1,0 Hz, conservando i dati grezzi non trattati a disposizione dell'autorità di omologazione e della Commissione. È introdotto un formato di scambio csv con separatore di campo virgola, separatore decimale punto e nessun separatore delle migliaia.
La prova deve iniziare prima dell'avvio del motore; la temperatura del liquido di raffreddamento non deve superare 303 K (30 °C) all'inizio, salvo il caso in cui la temperatura ambiente sia superiore a 303 K, nel qual caso il liquido non deve superare la temperatura ambiente di più di 2 °C. Il campionamento continua per tutta la durata della prova, anche se il motore viene spento e riacceso.
Sono ammessi controlli periodici del valore zero degli analizzatori ogni 2 ore, con possibilità di correzione della deriva dello zero; i dati raccolti durante tali controlli non vanno utilizzati nei calcoli delle emissioni. In caso di perdita del segnale GPS, i dati possono essere ricostruiti per periodi consecutivi inferiori a 60 secondi sulla base della velocità del veicolo e di una cartina; se la perdita cumulativa supera il 3 % della durata complessiva del tragitto, il tragitto è nullo.
Durata della prova e eventi che possono renderla nulla
La prova deve durare quanto basta per completare fra quattro e sette volte il lavoro svolto nel ciclo WHTC oppure per produrre fra quattro e sette volte la massa di riferimento di CO2 per ciclo, secondo i casi. Il regolamento consente al fabbricante di chiedere la nullità del tragitto se, durante la prova, si verifica una rigenerazione non periodica del sistema di post-trattamento del particolato in movimento oppure un errore OBD di classe A o B.
Prove, carburanti, lubrificanti e reagenti
L'olio lubrificante deve essere disponibile in commercio e conforme alle specifiche del fabbricante del motore; il carburante deve essere disponibile in commercio e rientrare nella direttiva 98/70/CE e nelle pertinenti norme CEN, oppure essere un carburante di riferimento dell'allegato IX. Anche il reagente dei sistemi di post-trattamento che lo impiegano deve essere disponibile in commercio e conforme alle specifiche del fabbricante; il reagente non deve essere congelato.
Per i motori alimentati a gas naturale/biometano e, più in generale, per i motori a gas, l'allegato I introduce possibilità specifiche di prova e di dichiarazione dei carburanti commerciali, con obbligo di dimostrare la compatibilità con il sistema OBD e con le prescrizioni di conformità in servizio. Sono previste anche regole di campionamento e di documentazione analitica del carburante usato in prova.
Marcatura dei motori e numerazione delle omologazioni
Le modifiche all'allegato I introducono una marcatura tecnica dettagliata dei motori omologati come unità tecniche distinte o dei veicoli omologati per emissioni e accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione. Sono previste sigle specifiche per motori a gas naturale/biometano, per motori a doppia alimentazione e per i motori diesel, ED95, E85 e benzina.
Il sistema di numerazione delle schede di omologazione CE viene aggiornato collegandolo all'atto normativo di attuazione o all'ultimo atto di modifica applicabile e alle prescrizioni OBD/SCR, con tabelle di corrispondenza che richiamano soglie, requisiti generali e periodi transitori.
Durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento
La parte più ampia dell'intervento riguarda gli allegati XI e la nuova appendice 3, che definiscono una procedura di verifica della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento. La procedura si fonda su una fase di raccolta dati e su un programma di accumulo di esercizio, che può includere invecchiamento termico, rigenerazione attiva e consumo di lubrificante.
La fase di raccolta dati prevede un ciclo WHTC a freddo seguito da nove cicli a caldo, oppure un giro di prova su strada o su banco dinamometrico con caratteristiche equivalenti; le temperature del dispositivo devono essere misurate a 1 Hz o più, in più punti se necessario, e organizzate in istogrammi con classi non superiori a 10 °C. I tempi di esposizione vengono poi estrapolati alla vita utile del dispositivo in base alla categoria di veicolo:
- 114.286 km, 5.714 cicli WHTC e 2.857 ore per M1, N1 e N2;
- 214.286 km, 10.714 cicli WHTC e 5.357 ore per N2/N3 fino a 16 tonnellate e per M3 classi I, II, A e B oltre 7,5 tonnellate;
- 500.000 km, 25.000 cicli WHTC e 12.500 ore per N3 oltre 16 tonnellate e M3 classe III e B oltre 7,5 tonnellate.
La procedura distingue dispositivi con o senza rigenerazione attiva e prevede formule per calcolare il periodo di invecchiamento equivalente, il numero totale di sequenze termiche da svolgere e l'eventuale integrazione del consumo di lubrificante. Il valore di NTS non può essere inferiore al 10 % della vita utile e, nei casi di rigenerazione attiva, non può scendere sotto il 50 % del numero di rigenerazioni attive previste nella vita utile.
Compatibilità NOx, AES/BES e documentazione tecnica
L'allegato VI rafforza gli obblighi informativi del costruttore e l'accessibilità dei veicoli alle prove da parte di soggetti indipendenti. Il fabbricante deve consentire prove PEMS su rete stradale pubblica, fornendo adattatori adeguati per i tubi di scarico, accesso ai segnali delle centraline e gli accordi amministrativi necessari; può richiedere il pagamento di spese ragionevoli.
Per i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a veicoli muniti di sensori NOx che misurano direttamente la concentrazione nei gas di scarico, l'allegato XI introduce una sezione specifica sulla compatibilità con i dispositivi di controllo degli NOx. In tali casi la dimostrazione deve essere effettuata secondo le procedure dell'allegato XIII e, quando il fabbricante utilizza la stessa procedura di precondizionamento e prova dell'omologazione originale, l'autorità di omologazione deve fornire un documento informativo sui cicli e sul ciclo di prova usati dal costruttore originario.
In parallelo, la documentazione tecnica deve illustrare tutti gli elementi progettuali della strategia di controllo delle emissioni, il funzionamento delle AES e BES, i parametri modificati e le condizioni operative rilevanti, in coerenza con le regole richiamate dall'allegato 10 del regolamento UNECE n. 49.
Rinvii UNECE aggiornati
L'allegato XIII sostituisce i rinvii del vecchio regolamento (CE) n. 692/2008 con richiami diretti alle regole sulla qualità del reagente e sul consumo/somministrazione del reagente contenute nell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 49. L'allegato XIV aggiorna invece l'interpretazione del regolamento UNECE n. 85 per i motori a benzina/E85 e per i motori ad accensione spontanea, stabilendo che in caso di controversia si utilizza il carburante di riferimento appropriato dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifiche generali al regolamento (UE) n. 582/2011
Sono soppressi l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento modificato. Sono inoltre aggiornati diversi allegati (I, II, VI, XI, XIII e XIV) per allineare il quadro tecnico alle nuove procedure di prova, alle norme internazionali richiamate e alla documentazione richiesta.
Disposizioni transitorie e date di applicazione
Il nuovo articolo 17 bis prevede che dal 1 settembre 2018 le autorità nazionali rifiutino l'omologazione CE o nazionale dei nuovi tipi di veicoli o motori sottoposti a prova con procedure non conformi ai punti indicati dell'allegato II. Dal 1 settembre 2019 i certificati di conformità dei nuovi veicoli non conformi sono considerati non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e sono vietati immatricolazione, vendita e messa in servizio; dalla stessa data è vietata la vendita o l'uso di nuovi motori non conformi, salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio.
Prove PEMS e conformità in servizio
L'allegato II viene riscritto per precisare che la conformità in servizio va dimostrata mediante prove su strada in condizioni di guida normali, con carichi utili usuali e con il conducente professionista abituale o, in alternativa, un conducente qualificato e formato. Sono dettagliati il carico utile normale, l'uso di carichi artificiali, le condizioni del percorso urbano/extraurbano/autostradale, la gestione del riscaldamento del motore, l'avvio della valutazione dati entro 15 minuti, la durata della prova e le cause di nullità del tragitto.
Soglia di potenza e intervalli validi nelle prove
Per le prove di conformità in servizio sono ridefinite le regole di selezione degli intervalli validi in funzione della soglia di potenza del motore. Prima delle date di cui all'articolo 17 bis, la soglia parte dal 20 % della potenza massima e può essere progressivamente ridotta fino al 15 %; dopo tali date la soglia scende al 10 % e la prova è nulla se meno del 50 % degli intervalli risulta valido o se, applicata la regola del 90° percentile, non restano intervalli validi esclusivamente su percorso urbano.
Raccolta e formato dei dati PEMS
Nell'appendice 1 dell'allegato II è introdotta la misura e registrazione dei dati a frequenza costante di almeno 1,0 Hz, con obbligo di conservazione dei dati grezzi. I valori devono essere scambiati in formato csv con virgole come separatore, punto come separatore decimale e senza separatori delle migliaia. Sono precisate le regole di avvio prova, i controlli di zero degli analizzatori ogni due ore e la gestione delle interruzioni GPS, con nullità del tragitto in caso di perdita cumulativa del segnale superiore al 3 % della durata complessiva.
Durata e validazione della prova PEMS
La prova deve avere durata sufficiente a coprire fra quattro e sette volte il lavoro del ciclo WHTC o, secondo i casi, fra quattro e sette volte la massa di riferimento della CO2 per ciclo. È inoltre previsto che il fabbricante possa chiedere la nullità del tragitto in caso di rigenerazione non periodica del sistema di post-trattamento del particolato o di errore OBD di classe A o B durante la prova.
Carburanti, lubrificanti e reagenti
Si chiarisce quali carburanti, lubrificanti e reagenti debbano essere impiegati nelle prove: lubrificante disponibile in commercio conforme alle specifiche del costruttore, carburante disponibile in commercio conforme alla direttiva 98/70/CE e alle norme CEN pertinenti oppure carburante di riferimento dell'allegato IX, e reagente conforme alle specifiche del costruttore. Per i motori a gas naturale e per altri motori alimentati a gas sono previsti casi specifici di misurazione THC e di campionamento del carburante.
Marcatura dei motori e codici di omologazione
L'allegato I introduce regole dettagliate di marcatura per motori a gas naturale/biometano, a doppia alimentazione, diesel, ED95, E85 e benzina, imponendo lettere o sigle specifiche dopo il simbolo nazionale del marchio di omologazione. È inoltre aggiornato il sistema di numerazione delle schede di omologazione CE, collegandolo alle prescrizioni OBD/SCR, alle soglie di potenza e ai diversi periodi transitori.
Durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento
Gli allegati XI e la nuova appendice 3 introducono una procedura articolata di verifica della durabilità basata su raccolta dati, invecchiamento termico accelerato e accumulo del consumo di lubrificante. La durata utile dei dispositivi è parametrata per categoria di veicolo e trasformata in numeri equivalenti di cicli WHTC e ore di esercizio; sono definiti metodi di calcolo, temperature di riferimento, reattività termica e criteri per dispositivi con rigenerazione attiva.
Compatibilità con i dispositivi di controllo degli NOx e documentazione tecnica
Per taluni dispositivi di ricambio destinati a veicoli con sensori NOx, la compatibilità con i dispositivi di controllo degli NOx deve essere dimostrata secondo le procedure dell'allegato XIII. Inoltre, l'allegato VI rafforza gli obblighi documentali: il costruttore deve fornire un fascicolo completo sulla strategia di controllo delle emissioni, sulle AES/BES e sulle condizioni operative rilevanti, e consentire prove PEMS da parte di soggetti indipendenti sulla rete stradale pubblica, con adattatori per lo scarico, accesso ai segnali delle centraline e accordi amministrativi appropriati.
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