Cassazione Penale, Sentenza n. 15482/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado (Corte d'appello di Bologna, 24/02/2023) lamentando, a seconda dei profili: vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurazione e alla prova dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), alla qualificazione e alla sussistenza dei reati tributari (artt. 2, 8, 10 e 10‑quater d.lgs. 74/2000), all'erronea quantificazione e ammissibilità della confisca per equivalente (art. 12‑bis d.lgs. 74/2000), alla mancata o erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p. e art. 62‑bis c.p.), a errori nel calcolo della pena complessiva e degli aumenti per continuazione (art. 81 e art. 132 c.p.), a nullità formali (mancata sottoscrizione del provvedimento), alla prescrizione di alcuni reati e alla possibile riqualificazione/implicazioni di novità legislative (richiamo a modifica normativa posteriore). Un ricorrente (Gigliotti Giuseppe) ha inoltre censurato la mancata valutazione di pagamenti/documentazione fiscale che, secondo la difesa, avrebbero estinto il debito tributario e reso illegittima parte della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha, in sintesi: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di Gigliotti Giuseppe e di Ingegnoso Francesco (con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende), rigettando i loro motivi come aspecifici o riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; 2) dichiarato inammissibile il ricorso di Gigliotti Franco e, tuttavia, rettificata d'ufficio un errore materiale nel calcolo della pena indicata in sentenza (la pena indicata di anni quattro e mesi due è stata sostituita con quella corretta di anni tre e mesi sei); 3) accolto in parte i ricorsi di Romeo Pasquale: ha ritenuto estinti per prescrizione, e dunque annullati senza rinvio, i reati indicati ai capi 108) e 109) e ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna i punti relativi alla determinazione degli aumenti per continuazione, al complessivo trattamento sanzionatorio e alla quantificazione del profitto del reato ai fini della confisca per equivalente (cioè rimessa al giudice di merito per riesame su quegli aspetti). Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati secondo le singole contestazioni.
Norme richiamate
art. 599‑bis cod. proc. pen. (patteggiamento in appello)
Limita l'impugnabilità in Cassazione della misura della pena concordata; la violazione è rilevabile solo se sussiste un'illegalità della pena concordata.
art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 (confisca per equivalente)
La confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria e non può superare il valore del profitto del reato; l'eccesso dev'essere ridotto anche d'ufficio.
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione / crediti d'imposta)
Distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti; la natura del credito e la conoscenza/volontà dell'agente sono rilevanti per la requalificazione della fattispecie e della pena.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La prova del pactum sceleris può desumersi anche dal comportamento, dalla stabilità dei rapporti e dalla ripetizione delle condotte; non è necessario un atto formale di volontà associativa.
art. 81 e art. 132 c.p. (continuazione e determinazione della pena)
Nel reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; l'intensità dell'obbligo motivazionale è correlata all'entità degli aumenti.
art. 200 c.p.
Richiamato per distinguere natura sanzionatoria della confisca e i limiti di retroattività delle misure.
art. 546 cod. proc. pen. (sottoscrizione della sentenza)
La sottoscrizione da parte del componente più anziano è valida in caso di impedimento del presidente; l'intestazione del provvedimento può evidenziare l'anzianità.
art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna alla rifusione delle spese e per il pagamento di somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile senza assenza di colpa.
art. 157 cod. pen. e art. 531 cod. proc. pen. (riguardo prescrizione e termini)
Usati per computare termini di prescrizione e valutare se alcuni reati si siano estinti; il calcolo deve considerare sospensioni previste dalla legge.
art. 578‑bis cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina della confisca per equivalente e alla sua natura sostanziale/temporale con effetti applicativi limitati rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che modifica la disciplina.
Massime di principio
- La confisca per equivalente nei reati tributari è una sanzione patrimoniale e non può eccedere il profitto del reato: se emergono pagamenti o elementi che riducono il profitto, vanno valutati e la confisca rideterminata anche d'ufficio.
- In Cassazione sono inammissibili censure di carattere fattuale o richieste di rivalutazione delle prove non sollevate previamente in appello; gli argomenti nuovi o meramente ricostruttivi rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- Per il reato associativo non è necessaria una manifestazione formale di volontà: la stabilità e ripetitività delle condotte, l'organizzazione e il coordinamento tra soggetti possono suffragare l'esistenza del pactum sceleris.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche resta un giudizio motivato di merito che richiede elementi positivi; il diniego adeguatamente motivato è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Nel reato continuato il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; quando l'aumento è significativo la motivazione deve essere più dettagliata per evitare surrettizi cumuli di pena.
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di termini massimi, sospensioni e giorni computati: l'eventuale estinzione del reato per prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio della parte di condanna relativa a quei capi.
- Errori materiali di calcolo della pena possono essere rettificati d'ufficio dalla Cassazione anche se il ricorso è dichiarato inammissibile, quando è evidente l'errore aritmetico nella sentenza impugnata.
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