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Sentenza

Sentenza n. 1248/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 68/2023, resa all’esito del giudizio R.G. 509/2022, del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 marzo 2023 e notificata in data 21 novembre 2023 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro n. 68/2023, concernente l'accredito di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 68/2023 del Tribunale di Mantova, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi € 1.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre a una quota delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2023, ma l'Amministrazione non aveva dato completa esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, producendo una nota dell'Ufficio scolastico regionale dalla quale risultavano la trasmissione della sentenza al Ministero e il pagamento delle spese di lite, ma non l'avvenuto accredito delle somme dovute sulla Carta del docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Mantova era passata in giudicato e che era ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando inoltre che non era contestato il mancato adempimento del Ministero. L'Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, provvedendo al pagamento o all'accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà utilizzare, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996. Il TAR ha chiarito che la carenza di disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, trattandosi di un vincolo interno, non può impedire l'esecuzione del giudicato né ostacolare la soddisfazione del creditore. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio, pari a € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza adempimento, il creditore può attivare gli strumenti esecutivi, incluso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Il commissario ad acta darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.

    Quando manchino disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio, l'Amministrazione può e deve eseguire il pagamento mediante l'ordine speciale da regolare in conto sospeso; l'insufficienza dello stanziamento non giustifica l'inadempimento del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio di ottemperanza è deciso secondo il rito e i poteri previsti dall'art. 114 c.p.a., che consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato adempimento dell'Amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
  • La mancanza di disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio costituisce un vincolo interno dell'Amministrazione e non può impedire l'esecuzione di un titolo giudiziario; ove necessario, il pagamento deve essere effettuato mediante l'istituto del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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