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Circolare

Circolare numero 75 del 11-06-2014

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall’11 giugno 2014 è pari allo 0,15%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la riduzione, dall’11 giugno 2014, del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali allo 0,15% e adegua di conseguenza gli interessi di dilazione/differimento e le sanzioni civili per omissioni o ritardi contributivi. Sono inoltre chiariti gli effetti sulle rateazioni già in corso, sui differimenti e sulle sanzioni in caso di procedure concorsuali, con richiamo ai limiti minimi collegati al tasso legale.

Riduzione del tasso BCE e aggiornamento di interessi di dilazione, differimento e sanzioni civili

Riduzione del tasso BCE e riflessi su interessi e sanzioni contributive

La circolare comunica che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2014, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è sceso allo 0,15% dall’11 giugno 2014. Tale variazione comporta l’aggiornamento degli interessi di dilazione e di differimento dei contributi e delle sanzioni civili previste per omissioni, ritardi o altre irregolarità contributive.

Interessi di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per il differimento del termine di versamento, la circolare fissa il tasso al 6,15% annuo. La decorrenza operativa è distinta a seconda del caso:

  • le domande di rateazione presentate dall’11 giugno 2014 sono assoggettate al nuovo tasso;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati;
  • nei casi di autorizzazione al differimento del versamento, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di maggio 2014.

La disciplina richiamata nella nota fa riferimento all’art. 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981, come modificato, e al D.L. n. 318/1996, che ha fissato in sei punti la maggiorazione rispetto al tasso di base.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

La riduzione del tasso BCE incide anche sulle sanzioni civili di cui all’art. 116 della legge n. 388/2000. In particolare:

  • per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione è pari al 5,65% annuo;
  • la stessa misura del 5,65% si applica anche all’ipotesi di denuncia spontanea prevista dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo;
  • resta ferma l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, con sanzione del 30% annuo entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati;
  • per i casi disciplinati dall’art. 116, comma 10, la sanzione resta pari al 5,65% annuo.

La circolare richiama inoltre i limiti massimi previsti dalla norma: nelle ipotesi ordinarie e nella denuncia spontanea la sanzione non può superare il 40% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge.

Procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la circolare ricorda che la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 prevede una riduzione delle sanzioni:

  • nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la misura ridotta è pari al TUR, oggi tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
  • nell’ipotesi di evasione, la misura è pari a tale tasso aumentato di due punti.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996, la riduzione massima non può essere inferiore al tasso di interesse legale. Poiché dall’11 giugno 2014 il tasso BCE risulta inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2014, la riduzione opera da quella data sulla base di tale limite minimo.

Effetti temporali e condizioni

La riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese. Inoltre, essa si cristallizza alla data in cui l’Autorità giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura restano dovuti gli interessi legali, secondo quanto previsto dall’art. 55 del regio decreto n. 267/1942.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di riferimento

La BCE, con decisione del 5 giugno 2014, ha ridotto di 10 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo allo 0,15% dall’11 giugno 2014. Tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento sia sulle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

Interesse di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per il differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso applicabile è fissato nel 6,15% annuo. La nuova misura si applica alle domande di rateazione presentate dall’11 giugno 2014. I piani di ammortamento già emessi e notificati non vengono modificati. Nei casi di differimento autorizzato, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di maggio 2014.

Sanzioni civili per omissione, denuncia spontanea ed altre ipotesi

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,65% annuo, cioè il tasso dello 0,15% aumentato di 5,5 punti. La stessa misura vale anche per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo. Resta invece fermo, per l’evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, il regime del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo non corrisposto. Per il comma 10 dell’art. 116 si applica ancora la misura del 5,65% annuo.

Procedure concorsuali e riduzione delle sanzioni

In caso di procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), è calcolata al tasso del rifinanziamento principale dell’Eurosistema; per l’evasione, la misura è pari a tale tasso aumentato di due punti. Tuttavia la riduzione massima non può scendere sotto il tasso di interesse legale. Poiché dall’11 giugno 2014 il tasso BCE è inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2014, da tale data la riduzione si determina sulla base di quest’ultimo limite.

Decorrenza e limiti applicativi nelle procedure concorsuali

La riduzione delle sanzioni è subordinata all’integrale pagamento di contributi e spese. Essa si cristallizza alla data di apertura della procedura concorsuale dichiarata dall’Autorità giudiziaria; per il periodo di svolgimento della procedura restano dovuti gli interessi legali, ai sensi dell’art. 55 della legge fallimentare.

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