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Circolare

Circolare numero 74 del 06-06-2014

1. Premessa 2. Compilazione del quadro RR: 2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; 2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. 3. Termini e modalità di versamento. 4. La rateizzazione. 5. La compensazione. 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 5.2 Liberi professionisti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce chi deve compilare il quadro RR del modello Unico PF 2014, come determinare la base imponibile e i contributi dovuti per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché termini, modalità di versamento, rateazione e compensazione. Vengono richiamate le regole per il saldo 2013 e per gli acconti 2014, con indicazione delle causali F24, della maggiorazione dello 0,40% per i versamenti differiti e delle procedure telematiche per compensazioni e rimborsi. Sono inoltre riportati i criteri per individuare il reddito imponibile, i codici da usare nella sezione II per evitare duplicazioni contributive e il limite massimo di reddito assoggettabile a contribuzione per il 2013.

Compilazione del quadro RR del modello Unico PF 2014 e versamento dei contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti in Gestione separata

Quadro RR Unico PF 2014: contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti

La circolare fornisce le istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del modello Unico PF 2014, relativo al periodo d’imposta 2013. Il documento disciplina i criteri di determinazione dei contributi previdenziali dovuti agli artigiani, ai commercianti e ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, nonché le modalità di versamento, rateazione, compensazione e rimborso.

Ambito soggettivo e obbligo dichiarativo

In apertura viene richiamato il principio generale dell’art. 10 del D.Lgs. 241/1997, secondo cui i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, devono determinarne l’ammontare nella dichiarazione dei redditi. L’art. 18, comma 4, del medesimo decreto collega i versamenti a saldo e in acconto alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Il quadro RR deve essere compilato:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani, commercianti e terziario;
  • dai lavoratori autonomi che producono redditi di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995.

Sezione I: artigiani e commercianti

La sezione I è destinata ai titolari di imprese artigiane e commerciali e ai soci titolari di propria posizione assicurativa, tenuti al versamento dei contributi per sé e per i familiari collaboratori.

Per il reddito imponibile 2013, la circolare precisa che occorre considerare:

  • il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013;
  • al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, oppure la quota attribuita al socio nel caso di società in trasparenza. Sono richiamati i dati dei quadri RF, RG, RH e RS utili alla determinazione della base imponibile, nonché l’integrazione dei redditi con quelli eventualmente derivanti da partecipazioni in S.r.l. denunciati con modello Unico SC.

Per i soggetti in regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, se è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare", il reddito di riferimento coincide con quello del quadro LM, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse indicate al rigo LM9.

Sezione II: Gestione separata

La sezione II riguarda i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR e sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata.

La circolare esclude dall’obbligo:

  • i professionisti tenuti al contributo soggettivo presso Casse professionali ex D.Lgs. 509/1994 e 103/1996;
  • i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono coperti da altra forma di previdenza obbligatoria per l’attività svolta.

Restano invece obbligati alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa o che hanno esercitato facoltà di non iscrizione o non versamento previste da statuti o regolamenti.

Base imponibile e codici della sezione II

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, inclusi quelli in forma associata e quelli derivanti, se adottato, dal regime dell’imprenditoria giovanile. Il reddito va riportato nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1.

La circolare individua poi altri redditi che possono concorrere o incidere sulla base contributiva, da indicare con specifici codici:

  • codice 2: redditi corrisposti agli amministratori locali già assoggettati a contribuzione tramite flussi EMens;
  • codice 3: redditi ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; redditi di lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;
  • codice 4: assegni di ricerca, dottorati di ricerca, compensi per medici in formazione specialistica;
  • codice 5: redditi di lavoro autonomo per i quali sono dovuti contributi obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata.

I redditi contrassegnati con i codici 2, 3 e 4 concorrono al massimale annuo, fissato per il 2013 in euro 99.034,00. Il reddito su cui calcolare il contributo dovuto va indicato in colonna 11 del rigo RR.

La circolare riporta anche esempi pratici di determinazione del reddito imponibile, nei casi di cumulo di diversi redditi e di superamento del massimale.

Determinazione del contributo e contributi indebiti

Una volta definita la base imponibile, il contributo si calcola applicando l’aliquota prevista, distinguendo se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Dal contributo dovuto vanno detratti gli acconti versati nel 2013.

È prevista, nel rigo RR8 colonna 1, una casella per segnalare contributi versati in anni precedenti ma risultati indebiti e non ancora chiesti né in compensazione con F24 né a rimborso. L’istanza di autoconguaglio è ammissibile solo per contribuzione indebita relativa ad anni antecedenti al 2012.

Termini di versamento e maggiorazione

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle stesse scadenze delle imposte sui redditi:

  • entro il 16 giugno 2014, oppure entro il 16 luglio 2014 con maggiorazione, per saldo 2013 e primo acconto 2014;
  • entro il 30 novembre 2014 per il secondo acconto 2014.

Chi effettua il pagamento tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale importo va versato separatamente dai contributi con le causali:

  • API per gli artigiani;
  • CPI per i commercianti;
  • DPPI per i liberi professionisti.

Rateazione

Per artigiani e commercianti la rateazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale imponibile, non per quelli dovuti sul minimale. Per i liberi professionisti, invece, la rateazione può riguardare sia il saldo 2013 sia il primo acconto 2014.

La prima rata va versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le rate successive secondo le regole del modello Unico PF 2014. Il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2013, come riportato nel testo.

In sede F24:

  • gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
  • per i soli contributi si usano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX e PXXR;
  • per gli interessi, comprensivi della maggiorazione, si usano le causali CPI, API o DPPI.

Compensazione e rimborsi

La compensazione tramite F24 è ammessa solo con somme versate in eccesso relative alla contribuzione richiesta tramite modelli di pagamento emessi nel 2013, o, per i liberi professionisti, mediante istanza di autoconguaglio.

Per artigiani e commercianti, le domande di compensazione o rimborso vanno presentate esclusivamente online nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, tramite la funzione Domande telematizzate > Compensazione contributiva o Rimborso. In F24 occorre indicare:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo al 2012 o al 2013, secondo l’anno del credito;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata sul minimale, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare. Le somme riferite a emissioni precedenti al 2013 devono essere chieste a rimborso oppure, per artigiani e commercianti, in compensazione contributiva.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il credito esposto al rigo RR8, colonna 2, può essere compensato sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata sia con altri tributi, sempre tramite F24, anche a saldo zero. L’eventuale credito non compensato deve essere richiesto a rimborso online sul sito INPS, nella sezione Gestione separata: domanda di rimborso. I crediti riferiti ad anni anteriori al 2013 possono essere richiesti a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

Punti principali

Obbligo di indicare i contributi nella dichiarazione dei redditi

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 241/1997, i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, con esclusione dei coltivatori diretti, devono determinare l’ammontare dei contributi nella dichiarazione dei redditi. L’art. 18, comma 4, prevede che i versamenti a saldo e in acconto siano effettuati entro gli stessi termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione. Per il periodo d’imposta 2013, il modello Unico PF 2014 contiene il quadro RR, obbligatorio per artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR

Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani, esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, per la determinazione dei contributi INPS dovuti.

Sezione I: artigiani e commercianti

La sezione I va compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di propria posizione assicurativa tenuti a versare contributi per sé e per i familiari collaboratori. Se emergono debiti per contributi sul minimale di reddito e si intende regolarizzare tramite F24, va utilizzata la codeline prevista per tali contributi (codeline del titolare). Se l’importo è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri della compensazione; se l’importo riguarda più rate, nel campo rata va indicato "0".

Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti

Per il 2013 deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti, al netto delle eventuali perdite di periodi precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, ovvero la quota attribuita al socio in regime di trasparenza. La circolare richiama inoltre i dati dei quadri RF, RG, RH e RS utili alla formazione della base imponibile e precisa che i redditi devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti da partecipazioni in S.r.l. denunciati con il modello Unico SC.

Regime di vantaggio per imprenditoria giovanile

Per i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio ex art. 27 del D.L. 98/2011, se è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare", il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse indicate al rigo LM9.

Sezione II: professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione II va compilata dai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata. Non sono tenuti all’iscrizione, e quindi alla compilazione del quadro, i professionisti obbligati al contributo soggettivo presso Casse di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, o soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria per l’attività svolta. Restano invece obbligati alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa o che hanno esercitato facoltà di non iscrizione o non versamento previste da statuti o regolamenti.

Base imponibile dei professionisti e codici da indicare

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile coincide con la totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e quelli derivanti dal regime dell’imprenditoria giovanile, se adottato. Il reddito va indicato nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1. La circolare individua inoltre altri redditi che possono incidere sulla base imponibile, da riportare con specifici codici: codice 2 per compensi agli amministratori locali con contributi già versati tramite flussi EMens; codice 3 per determinati redditi assimilati e per lavoro autonomo occasionale; codice 4 per assegni di ricerca, dottorati e compensi ai medici in formazione specialistica; codice 5 per redditi di lavoro autonomo soggetti a previdenza obbligatoria presso Casse diverse dalla Gestione separata.

Massimale contributivo e calcolo del reddito utile

I redditi indicati con i codici 2, 3 e 4 concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a 99.034,00 euro. Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto va indicato in colonna 11 del rigo RR. La circolare fornisce tre esempi applicativi per mostrare come determinare il reddito imponibile quando coesistano redditi da lavoro autonomo, redditi assimilati e redditi già soggetti a contribuzione da parte del sostituto previdenziale.

Determinazione del contributo e recupero di somme indebite

Una volta definita la base imponibile, il contributo dovuto si determina applicando l’aliquota prevista, distinguendo se il soggetto è o meno coperto da altra previdenza obbligatoria. Dal contributo vanno sottratti gli acconti già versati nel 2013. Nel rigo RR8, colonna 1, è prevista una casella per indicare contributi pagati in anni precedenti ma risultati indebiti e non già richiesti in compensazione o a rimborso. Tali somme possono essere chieste in autoconguaglio con istanza alla sede competente, ma solo per contribuzione indebita relativa ad anni anteriori al 2012.

Termini di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi: entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio 2014 con maggiorazione, per saldo 2013 e primo acconto 2014, e entro il 30 novembre 2014 per il secondo acconto 2014. La circolare richiama le istruzioni già fornite per artigiani/commercianti e Gestione separata.

Versamento differito e maggiorazione dello 0,40%

Chi versa saldo 2013 e primo acconto 2014 tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per evitare sanzioni per ritardato versamento. La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le causali API per gli artigiani, CPI per i commercianti e DPPI per i liberi professionisti.

Rateazione

Per artigiani e commercianti la rateazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, non per quelli dovuti sul minimale anche se ancora non versati. Per i liberi professionisti la rateazione può riguardare sia il saldo 2013 sia il primo acconto 2014. La prima rata va versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le rate successive secondo il modello Unico PF 2014. Il pagamento rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre 2013, come indicato nel testo. Gli interessi decorrono dal termine ordinario di versamento e devono essere esposti separatamente nel modello F24.

Compilazione dell’F24 in caso di rateazione

Per il pagamento dei soli contributi devono essere utilizzate le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX e PXXR. Per gli interessi, comprensivi anche della maggiorazione, vanno utilizzate le causali CPI, API o DPPI. La rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti sia la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata nel periodo 16 giugno-16 luglio.

Compensazione per artigiani e commercianti

La compensazione tramite F24 è ammessa solo per somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con emissione di modelli di pagamento effettuata nel 2013, oppure per i liberi professionisti mediante istanza di autoconguaglio. Per artigiani e commercianti le domande di compensazione o rimborso devono essere presentate esclusivamente online nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, tramite la sezione Domande telematizzate e la voce Compensazione contributiva o Rimborso. In F24 vanno indicati causale, codice sede, codice INPS a 17 caratteri relativo al 2012 o 2013, periodo di riferimento e importo da compensare. Se si compensa solo parte della contribuzione originariamente versata sul minimale, il codice INPS va rideterminato. Le somme relative a emissioni precedenti al 2013 devono essere richieste a rimborso oppure, per artigiani e commercianti, in compensazione contributiva.

Compensazione e rimborso per liberi professionisti

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile compensare il credito esposto nel rigo RR8, colonna 2, sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata sia con altri tributi, sempre tramite F24 anche a saldo zero. Il credito non utilizzato in compensazione deve essere richiesto a rimborso con istanza telematica sul sito INPS, nella sezione Gestione separata: domanda di rimborso. I crediti riferiti ad anni anteriori al 2013 possono essere richiesti a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

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