Sentenza del 11/04/2016 n. 1974 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - IVA - Liquidazione della persona giuridica e natura della fase di scioglimento - Effetti rispetto al rimborso Iva - Presupposto della cessazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’IVA in presenza dello scioglimento anticipato e della liquidazione di una società. Il punto centrale è stabilire se la fase di liquidazione, finalizzata alla definizione dei rapporti attivi e passivi residui, integri il presupposto della cessazione dell’attività d’impresa richiesto per il rimborso ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La sentenza afferma che lo scioglimento anticipato e la successiva liquidazione comportano la cessazione dell’attività d’impresa, poiché la società non opera più ordinariamente ma provvede alla definizione dei rapporti ancora pendenti. Di conseguenza, sussiste il presupposto della cessazione richiesto per il rimborso dell’IVA, nei limiti e secondo le condizioni previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Il testo non specifica l’esito formale del ricorso né identifica le parti; pertanto non è possibile indicare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. n. 633/1972
La cessazione dell’attività costituisce uno dei presupposti che possono legittimare la richiesta di rimborso del credito IVA, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disposizione.
Artt. 2489 e seguenti del Codice civile
La liquidazione societaria è diretta alla definizione dei rapporti attivi e passivi della società e, nell’ambito della pronuncia, è considerata una fase coerente con la cessazione dell’attività d’impresa.
Massime di principio
- Lo scioglimento anticipato e l’apertura della liquidazione non rappresentano, di regola, la prosecuzione ordinaria dell’attività d’impresa, ma una fase finalizzata alla sua cessazione e alla definizione dei rapporti residui.
- Ai fini del rimborso IVA, la cessazione può risultare integrata anche durante la liquidazione, purché siano rispettate le condizioni specifiche previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
- La sola iscrizione della società nella fase di liquidazione non garantisce automaticamente il rimborso: occorre verificare l’effettiva cessazione dell’attività e la corretta documentazione del credito IVA.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra operazioni meramente liquidatorie, compatibili con la cessazione, e attività commerciali ordinarie eventualmente ancora esercitate, che potrebbero incidere sulla valutazione del presupposto.
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