Sentenza n. 4405/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento: - della comunicazione di CAP Holding S.p.A. del 18.3.2026 ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, di affidamento della procedura di gara avente ad oggetto il “Servizio di noleggio, lavaggio, reintegro e manutenzione abbigliamento da lavoro (generico e ad alta visibilità) derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale (CIG B689CABCDC)” in favore della controinteressata Alsco Italia Srl; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la valutazione di CAP Holding Spa in ordine alla comprova del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.2., lett. c) del Disciplinare di gara; per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del cod.proc.amm.; nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, a mezzo del subentro della stessa nell’aggiudicazione e ove occorra nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del cod.proc.amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di affidamento del 18 marzo 2026 della procedura di gara a favore dell'impresa prima classificata, nonché valutazione di CAP Holding sulla comprova del requisito tecnico-professionale relativo ai DPI ad alta visibilità
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’affidamento sostenendo, con un unico motivo, la violazione del punto 9.2, lett. c), del disciplinare e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione. In primo luogo, ha contestato che l’attestato CENTROCOT prodotto dall’aggiudicataria fosse una certificazione di prodotto e non la certificazione di sistema richiesta dalla lex specialis. Ha inoltre dedotto che l’attestato era scaduto il 26 gennaio 2026 e che, al momento dell’aggiudicazione, non sarebbe stata fornita prova definitiva del rinnovo e dell’esito positivo delle verifiche. In concreto, l’attestato iniziale, valido alla presentazione delle offerte del 10 giugno 2025, scadeva il 29 gennaio 2026; la richiesta di rinnovo era stata presentata il 23 gennaio 2026, l’attestato aggiornato è stato trasmesso il 17 marzo 2026 e l’affidamento comunicato il 18 marzo 2026. La ricorrente ha inoltre chiesto l’inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente; in sede istruttoria ha chiesto l’acquisizione dei quattro rapporti di prova sottostanti all’attestato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’unico motivo e, conseguentemente, la domanda di annullamento. Ha interpretato il requisito del disciplinare nel senso che esso richiedeva la garanzia di processi di verifica e controllo, svolti dopo i cicli di lavaggio e ricondizionamento, idonei ad assicurare il mantenimento delle prestazioni dei DPI secondo la norma UNI EN 20471:2017, non necessariamente una specifica articolazione aziendale certificata. Ha quindi ritenuto astrattamente conforme l’attestazione CENTROCOT, organismo notificato europeo, che certificava il processo sistematico di controllo. Esaminati i quattro rapporti di prova acquisiti, ha escluso macroscopiche incongruenze o manifesti travisamenti nel giudizio tecnico con cui CAP Holding aveva accettato l’attestazione: i test riguardavano campioni dei materiali fluorescenti e retroriflettenti e attestavano gli elementi prestazionali indicati dal disciplinare. Il giudice ha respinto anche l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CAP Holding sull’istanza istruttoria: la richiesta non introduceva un’azione di accertamento negativo sui presupposti tecnici della certificazione, ma mirava a verificare la corrispondenza dell’attestazione alla lex specialis, entro i limiti del sindacato estrinseco del giudice amministrativo sul giudizio tecnico della stazione appaltante. La lettura più restrittiva proposta dalla ricorrente è stata inoltre ritenuta incompatibile con il favor partecipationis. È stata respinta anche la censura relativa alla validità temporale: la certificazione era valida alla presentazione dell’offerta, il rinnovo era stato richiesto prima della scadenza e il nuovo attestato, rilasciato prima dell’aggiudicazione con scadenza al 29 gennaio 2027, confermava la permanenza del requisito senza soluzione di continuità. Per effetto della ritenuta legittimità dell’aggiudicazione, è stata respinta nel merito anche la domanda risarcitoria; non è stata accolta la domanda di subentro né dichiarata l’inefficacia del contratto. Spese compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente: complessivi 4.000 euro, di cui 2.000 euro a CAP Holding e 2.000 euro ad Alsco, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9.2, lett. c), del disciplinare di gara
In altri termini, l’obiettivo sotteso dalla legge di gara è quello di assicurare alla Committenza che l’operatore economico adotti tutte le procedure idonee alla verifica del mantenimento delle caratteristiche prestazionali dei DPI, e non richiede invece che lo stesso operatore disponga nella propria organizzazione aziendale di una apposita articolazione certificata e specificamente deputata ai controlli dei DPI.
Il requisito richiede procedure idonee a verificare il mantenimento delle prestazioni dei DPI dopo i cicli di lavaggio o ricondizionamento, non una specifica struttura aziendale certificata.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Occorre, peraltro, aggiungere che la diversa lettura del requisito richiesto dalla lex specialis, così come paventata dalla ricorrente, andrebbe ad infrangersi con il principio di massima partecipazione (favor partecipationis) degli operatori economici alla procedura di gara di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici.
Il requisito di gara va interpretato, tra le letture possibili, in modo da non restringere indebitamente la partecipazione degli operatori economici.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
È quindi intervenuta la comunicazione di CAP Holding del 18.3.2026 ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, di affidamento dell’appalto ad Alsco.
La disposizione è richiamata come base della comunicazione dell’affidamento; il testo non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Ha chiesto, altresì, di chiarare l’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e di disporre il subentro della ricorrente in luogo dell’odierna aggiudicataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 del cod.proc.amm.
Le disposizioni sono indicate quale fondamento delle domande di inefficacia del contratto e di subentro, respinte in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
art. 124 c.p.a.
La legittimità del provvedimento di aggiudicazione comporta, infine, la conseguente reiezione nel merito della subordinata domanda risarcitoria.
Accertata la legittimità dell’aggiudicazione, è respinta la domanda risarcitoria collegata alla sua contestazione.
art. 30 c.p.a.
La legittimità del provvedimento di aggiudicazione comporta, infine, la conseguente reiezione nel merito della subordinata domanda risarcitoria.
La domanda risarcitoria per equivalente, proposta in subordine, è respinta perché il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di aggiudicazione.
UNI EN 20471:2017
In altri termini, l’obiettivo sotteso dalla legge di gara è quello di assicurare alla Committenza che l’operatore economico adotti tutte le procedure idonee alla verifica del mantenimento delle caratteristiche prestazionali dei DPI, e non richiede invece che lo stesso operatore disponga nella propria organizzazione aziendale di una apposita articolazione certificata e specificamente deputata ai controlli dei DPI.
La norma tecnica individua gli standard prestazionali dei DPI ad alta visibilità che i processi di controllo devono verificare; il requisito di gara non impone una determinata organizzazione aziendale.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede un’attestazione relativa a processi di controllo dei DPI, il requisito va riferito alla capacità delle procedure adottate di verificare il mantenimento delle caratteristiche prestazionali dopo i cicli di lavaggio o ricondizionamento, salvo che la legge di gara imponga espressamente una specifica struttura aziendale certificata.
- Nel sindacato sull’accettazione, da parte della stazione appaltante, di un’attestazione di conformità basata su verifiche tecniche, il giudice amministrativo esercita un controllo estrinseco e non sostituisce la propria valutazione a quella dell’organismo certificatore; l’annullamento richiede macroscopica irrazionalità o incongruenza, oppure manifesto travisamento del dato fattuale.
- La scadenza di una certificazione durante la procedura di gara non comporta, di per sé, la perdita del requisito quando la certificazione era valida alla presentazione dell’offerta, il rinnovo è stato richiesto prima della scadenza e il nuovo attestato conferma la permanenza del requisito senza soluzione di continuità.
- Tra interpretazioni possibili della lex specialis va preferita quella coerente con il principio di massima partecipazione, purché compatibile con il testo e con la funzione del requisito.
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