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Circolare

Circolare numero 135 del 23-11-2006

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SAPP per la riscossione dei contributi associativi su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 giugno 2006 tra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati Padani (SAPP) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare delega, le modalità di presentazione, i tempi di decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, nonché alcuni profili organizzativi, contabili e di responsabilità. È inoltre indicato il codice INPS del sindacato e sono istituiti specifici conti contabili per la rilevazione delle trattenute.

Convenzione INPS-SAPP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-SAPP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 30 giugno 2006 tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati Padani (SAPP) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento chiarisce in modo puntuale le regole operative della delega, la sua decorrenza, la disciplina delle revoche, la misura del contributo e gli aspetti contabili e di responsabilità.

Soggetti che possono utilizzare la trattenuta

La possibilità di versare i contributi sindacali con trattenuta sulla pensione è limitata ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare ribadisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma di riferimento riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03. La delega deve inoltre essere controfirmata dal responsabile locale del SAPP.

Per consentire la gestione delle deleghe, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati del SAPP autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale ovvero degli uffici centrali dell’organizzazione sindacale.

Decorrenza delle deleghe e modalità di presentazione

L’articolo 3 della convenzione stabilisce che la nuova delega e/o la revoca sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione. Per le deleghe rilasciate da pensionati già titolari di trattamento, la presentazione deve avvenire presso la struttura INPS che ha in carico la pensione e la trattenuta produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS al SAPP con timbro e firma per ricevuta; l’elenco e la copia della delega costituiscono prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna struttura periferica deve consegnare alla struttura locale del SAPP:

  • l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate, riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non attivate;
  • l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
  • l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.

Revoca della delega

La circolare conferma che, se il pensionato rilascia delega a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso, prevale la delega presentata successivamente.

Viene inoltre precisato che il rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca della trattenuta sindacale sulla pensione, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo presso la struttura stessa.

Rispetto alle convenzioni precedenti, viene evidenziata una modifica dell’art. 3: per le revoche pervenute direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo, per la struttura, di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti la soglia precedente e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, esonero di responsabilità e rapporti locali

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione sono regolati a livello centrale tra la Direzione Generale e il SAPP.

Con l’articolo 10, il SAPP esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato assoggettato alla ritenuta e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie relative alla validità o regolarità della delega, il SAPP si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.

A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche del SAPP sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti del sindacato devono rivolgersi per ogni problematica. Le questioni non risolte localmente vengono sottoposte alla Direzione Generale e alle strutture nazionali del SAPP.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato al SAPP è B6. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni sono istituiti due conti:

  • GPA 25/174, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/174, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/174 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. La circolare precisa infine che i rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale, come già indicato nella convenzione.

Punti principali

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché riferita alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata secondo il testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Deve essere controfirmata dal responsabile locale del SAPP. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati a firmare e presentare le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali del SAPP.

Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche

Le nuove deleghe e le revoche acquistano efficacia entro tre mesi dalla presentazione. Per le deleghe già rilasciate dai pensionati, la presentazione alla struttura INPS competente produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita con timbro e firma della sede INPS; elenco e copia della delega fanno prova dell’avvenuta presentazione. Trimestralmente, entro aprile, luglio, ottobre e gennaio, le strutture periferiche consegnano al SAPP gli elenchi delle deleghe attivate e non attivate, delle deleghe collegate alla domanda di pensione e delle revoche. Se un pensionato rilascia più deleghe a diverse organizzazioni, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita. Le revoche inviate direttamente all’INPS dal pensionato sono acquisite dalla struttura periferica e hanno efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione; rispetto alle convenzioni precedenti, non è più previsto l’avviso preventivo all’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non oltre il doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli aspetti finanziari e gli adempimenti relativi agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e il SAPP.

Responsabilità e rapporti locali

Il SAPP esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, il SAPP si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi. A livello locale i rapporti sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, mentre le questioni non risolte vengono portate all’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali del SAPP.

Codice INPS e istruzioni contabili

Al SAPP è attribuito il codice INPS B6. Per la rilevazione delle trattenute sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti GPA 25/174, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/174, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti; quest’ultimo conto deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.

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