Circolare numero 137 del 28-11-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 647/2005 al Regolamento n. 1408/71 e al Regolamento n. 574/72. In particolare chiarisce l’esportabilità dell’assegno per assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità, il superamento del requisito della residenza per varie prestazioni in regime di parità di trattamento, il ruolo residuo di alcune convenzioni di sicurezza sociale, l’aggiornamento dell’allegato IV per le pensioni delle professioni ordinistiche e le nuove disposizioni sulla legislazione applicabile e sui formulari di certificazione.
Applicazione del Regolamento (CE) n. 647/2005 in materia di coordinamento della sicurezza sociale
Regolamento (CE) n. 647/2005 e coordinamento della sicurezza sociale
La circolare fornisce istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 647/2005 al sistema di coordinamento comunitario di sicurezza sociale disciplinato dai Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. L’intervento riguarda soprattutto le prestazioni non contributive, la parità di trattamento senza rilevanza della residenza, la sopravvivenza di alcune disposizioni convenzionali e l’aggiornamento delle norme sulla legislazione applicabile.
Premessa normativa e ambito di applicazione
Il Regolamento n. 1408/71 continua a costituire il quadro generale di coordinamento per le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia e maternità, familiari, disoccupazione, assegni per morte e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. La circolare ricorda che tale regolamento non riguarda l’assistenza sociale, ma che, per effetto del Regolamento n. 1247/92, vi rientrano alcune prestazioni in denaro non contributive di tipo misto. Il Regolamento n. 647/2005, pubblicato il 4 maggio 2005 ed entrato in vigore il 5 maggio 2005, ha modificato parzialmente questa disciplina.
La circolare specifica inoltre che il Regolamento n. 647/2005 non si applica a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, poiché mancano le decisioni dei Comitati misti previste dagli accordi EEE e con la Confederazione svizzera. Di conseguenza, le modifiche introdotte non producono effetti nei confronti dei cittadini di tali Stati né, per quanto riguarda le prestazioni non contributive, nei confronti dei cittadini comunitari residenti in quei territori.
Assegno per assistenza personale e continuativa al pensionato di inabilità
Uno dei chiarimenti principali riguarda l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità. In base all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del Regolamento n. 647/2005, tale assegno non è più considerato una prestazione speciale non contributiva, ma è assimilato a una prestazione di malattia in denaro. Per questo motivo non è stato inserito nell’allegato II bis, come modificato dal regolamento.
La conseguenza pratica è che, dal 1° giugno 2005, l’assegno deve essere corrisposto, se spettante, anche al beneficiario residente in un altro Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia. La circolare richiama il principio di cui agli articoli 94 e 95 del Regolamento n. 1408/71 in materia di domande di riesame:
- se la domanda è presentata entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento n. 647/2005, la decorrenza può essere fissata dal 1° giugno 2005;
- se la domanda è presentata dopo tale termine, i diritti decorrono dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione.
Resta invece ferma l’inesportabilità dell’assegno verso Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. La circolare evidenzia infine la differenza rispetto all’indennità di accompagnamento per invalidi civili, che continua a spettare solo ai residenti in Italia secondo la normativa comunitaria.
Parità di trattamento e superamento del requisito della residenza
La nuova formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 1408/71 stabilisce che le persone cui il regolamento si applica sono soggette agli obblighi e ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato, senza che la residenza in uno degli Stati membri possa costituire un ostacolo.
La circolare precisa che rientrano nel campo soggettivo di applicazione anche gli apolidi e i profughi, purché residenti nel territorio di uno degli Stati membri. Ne consegue l’abolizione delle restrizioni che penalizzavano chi risiedeva fuori dalla Comunità. Per l’Italia viene indicata come superata la disposizione dell’articolo 2, comma 6-bis, della legge n. 153/1988 nella parte in cui non includeva, ai fini dell’ANF, il coniuge e i figli equiparati di cittadini stranieri non residenti in Italia.
Sono quindi superati anche i precedenti chiarimenti contenuti nelle circolari n. 203 dell’8 ottobre 1988, n. 118 del 5 giugno 1989 e n. 12 del 12 gennaio 1990. La circolare precisa tuttavia che, per i cittadini extracomunitari, continuano a valere le condizioni previste dal Regolamento n. 859/03 per l’applicabilità concreta della normativa comunitaria.
Convenzioni di sicurezza sociale e allegato III
La circolare chiarisce il rapporto tra normativa comunitaria e convenzioni di sicurezza sociale. L’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 1408/71, come modificato, estende il beneficio soltanto delle convenzioni che restano applicabili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e che risultano menzionate nell’allegato III.
Non sono invece ricompresi i benefici derivanti da convenzioni tra Stati membri che, pur coerenti con i principi del regolamento, disciplinano situazioni non coperte dal suo ambito materiale, come la totalizzazione multipla. L’allegato III è stato infatti ampiamente rimaneggiato, con l’eliminazione di gran parte delle disposizioni precedentemente richiamate.
Per l’Italia restano comunque vigenti:
- il punto 191 dell’allegato III relativo all’Accordo con la Slovenia, con mantenimento dell’articolo 45, comma 3, relativo alla ex Zona B del Territorio libero di Trieste, e delle disposizioni sull’Accordo per il regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali;
- il punto 187 della parte A dell’allegato III dell’Accordo con i Paesi Bassi, relativo all’articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952, che ammette il pagamento delle prestazioni anche a beneficiari residenti in un Paese terzo;
- le disposizioni delle previgenti convenzioni bilaterali con Spagna, Svezia e Svizzera in materia di totalizzazione multipla, in quanto più favorevoli agli interessati.
La circolare segnala che la disposizione relativa ai Paesi Bassi sarà eliminata con il Regolamento "modifiche varie 2005", poiché la fattispecie risulta già coperta dalla nuova formulazione dell’articolo 3 del Regolamento n. 1408/71.
Modifiche all’allegato IV e regimi pensionistici delle professioni
La rubrica J. ITALIA della sezione B dell’allegato IV del Regolamento n. 1408/71 è stata sostituita integralmente. L’allegato riguarda i regimi assicurativi per i lavoratori autonomi che esercitano la libera professione. La circolare ricorda che i periodi maturati in un altro Stato membro sono utili ai fini del diritto a pensione solo se maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione.
Se il soggetto non soddisfa le condizioni per il regime professionale indicato, i periodi maturati in quel regime possono essere presi in considerazione per il regime generale, purché l’interessato vi sia già iscritto.
Tra i regimi professionali elencati figurano, in particolare:
- medici, farmacisti, veterinari, infermieri e assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;
- psicologi, ingegneri e architetti, geometri;
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, notai;
- spedizionieri doganali, biologi, agrotecnici e periti agrari;
- agenti e rappresentanti di commercio, giornalisti, periti industriali;
- attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali e geologi.
Determinazione della legislazione applicabile e certificazione E 101
Il Regolamento n. 647/2005 interviene anche su alcune disposizioni del Regolamento n. 574/72, applicative del Titolo II del Regolamento n. 1408/71 in materia di determinazione della legislazione applicabile. La circolare conferma le istruzioni già fornite sui distacchi e rinvia al Messaggio n. 29908 del 9 novembre 2006 per gli impiegati pubblici e il personale assimilato iscritti al regime speciale, con riguardo alla competenza dell’INPDAP al rilascio del formulario E 101.
Vengono inoltre precisate le regole per le persone, diverse dai marittimi, che esercitano attività subordinata o autonoma in più Stati membri e per il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporto internazionale. In questi casi, il certificato che attesta la legislazione applicabile deve essere rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
In sostanza, la circolare chiarisce che anche per i dipendenti pubblici menzionati e per il personale dei trasporti internazionali, quando operano in uno Stato membro diverso da quello competente, deve essere rilasciata un’apposita attestazione sulla legislazione applicabile, tramite formulario E 101.
Ulteriori aggiornamenti agli allegati del Regolamento n. 574/72
Infine, la circolare segnala ulteriori modifiche apportate agli allegati 2, 4 e 10 del Regolamento n. 574/72, relativi rispettivamente alle istituzioni competenti, agli organismi di collegamento e alle istituzioni o organismi designati dalle autorità competenti. Per tali aggiornamenti non vengono fornite istruzioni analitiche ulteriori, ma si rinvia direttamente al testo del Regolamento n. 647/2005.
Punti principali
Premessa e ambito del Regolamento (CE) n. 647/2005
La circolare richiama il quadro del Regolamento CEE n. 1408/71, che coordina i sistemi di sicurezza sociale per prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia e maternità, familiari, disoccupazione, assegni per morte e infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ricorda che il regolamento non riguarda l’assistenza sociale, salvo alcune prestazioni in denaro non contributive di tipo misto disciplinate dal Regolamento n. 1247/92. Il Regolamento (CE) n. 647/2005, in vigore dal 5 maggio 2005, ha modificato parzialmente la disciplina delle prestazioni non contributive. Non si applica a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera per mancanza delle decisioni dei Comitati misti previste dagli accordi EEE e UE-Svizzera.
Assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità
L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è più qualificato come prestazione speciale non contributiva, ma è assimilato a una prestazione di malattia in denaro e quindi non è incluso nell’allegato II bis come modificato dal Regolamento n. 647/2005. Dal 1° giugno 2005 deve essere corrisposto, se spettante, anche al titolare di pensione di inabilità residente in un diverso Stato membro dell’Unione europea. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, i diritti possono decorrere dal 1° giugno 2005; oltre tale termine, la decorrenza è dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione. Permane invece l’inesportabilità verso Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.
Parità di trattamento e irrilevanza del requisito della residenza
La nuova formulazione dell’articolo 3 del Regolamento n. 1408/71 stabilisce che i soggetti cui il regolamento si applica beneficiano della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, senza che possa essere opposto il requisito della residenza nel territorio di uno degli Stati membri. La circolare evidenzia che le limitazioni nei confronti di chi risiede fuori dalla Comunità sono superate. Per l’Italia, viene indicato come superato l’articolo 2, comma 6-bis, della legge n. 153/1988 nella parte in cui escludeva dal nucleo familiare, ai fini dell’ANF, il coniuge e i figli equiparati di cittadini stranieri non residenti in Italia. Restano ferme, per i cittadini extracomunitari, le condizioni del Regolamento n. 859/03 per l’applicabilità della normativa comunitaria.
Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale ancora applicabili
L’articolo 3, paragrafo 3, come modificato, estende solo il beneficio delle convenzioni di sicurezza sociale che restano applicabili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e che siano menzionate nell’allegato III. Non si estende invece alle convenzioni tra Stati membri concluse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, quando riguardino fattispecie non coperte dalla normativa comunitaria, come la totalizzazione multipla. Per l’Italia restano in vigore nell’allegato III il punto 191 relativo all’Accordo con la Slovenia e il punto 187 relativo all’Accordo con i Paesi Bassi, oltre alle disposizioni delle convenzioni bilaterali con Spagna, Svezia e Svizzera in tema di totalizzazione multipla, ritenute più favorevoli. La circolare precisa anche che l’articolo 19, punto 1, lettera c), dell’Accordo italo-sloveno continua a operare per la totalizzazione dei periodi italiani, sloveni e di Stati terzi convenzionati.
Modifica dell’allegato IV del Regolamento n. 1408/71
La rubrica J. ITALIA della sezione B dell’allegato IV è stata sostituita integralmente. L’allegato riguarda i regimi assicurativi per lavoratori autonomi che esercitano la libera professione; i periodi maturati in un altro Stato membro sono valutabili ai fini pensionistici solo se compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. Se l’interessato non soddisfa le condizioni in uno dei regimi indicati, i periodi sono valutabili nel regime generale, purché vi sia già iscritto. La circolare elenca le professioni incluse, tra cui medici, farmacisti, veterinari, infermieri e assistenti sanitari, psicologi, ingegneri e architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, notai, spedizionieri doganali, biologi, agrotecnici e periti agrari, agenti e rappresentanti di commercio, giornalisti, periti industriali, attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali e geologi.
Determinazione della legislazione applicabile e certificazione
Il Regolamento n. 647/2005 modifica alcune disposizioni del Regolamento n. 574/72 in tema di determinazione della legislazione applicabile. La circolare conferma le istruzioni già impartite sui distacchi e rinvia al Messaggio n. 29908 del 9 novembre 2006 per gli impiegati pubblici e il personale assimilato iscritti al regime speciale, con riferimento alla competenza dell’INPDAP al rilascio del formulario E 101. Vengono inoltre chiarite le regole per i lavoratori che svolgono attività in più Stati membri e per il personale viaggiante o navigante delle imprese di trasporto internazionale: in tali casi l’istituzione competente deve rilasciare un certificato attestante la legislazione applicabile.
Aggiornamento degli allegati del Regolamento n. 574/72
Sono richiamate ulteriori modifiche agli allegati 2, 4 e 10 del Regolamento n. 574/72, relativi rispettivamente alle istituzioni competenti, agli organismi di collegamento e alle istituzioni o organismi designati dalle autorità competenti degli altri Stati membri. Per questi aggiornamenti la circolare rinvia direttamente al testo del Regolamento n. 647/2005.
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