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Circolare

Circolare numero 133 del 23-11-2006

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della CLAAI sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CLAAI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee (mobilità, disoccupazione, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili). Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio e gli adempimenti delle strutture territoriali e dei datori di lavoro. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione e il riversamento delle somme.

Riscossione tramite INPS dei contributi sindacali CLAAI sulle prestazioni temporanee

Riscossione dei contributi sindacali CLAAI sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2006 tra INPS e CLAAI per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione. La disciplina richiama l’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e definisce presupposti, modalità operative, percentuali di contribuzione e rilevazioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La trattenuta riguarda i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. I contributi sindacali possono essere versati a favore della CLAAI mediante delega del lavoratore e trattenuta sull’indennità spettante.

Delega sindacale: requisiti ed efficacia

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione e mantiene efficacia fino al pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, è ammesso revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per il quale si intende revocare la delega.

Adempimenti del datore di lavoro e conservazione delle deleghe

Ai fini dell’effettuazione della trattenuta, il datore di lavoro deve indicare, nella comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo e la relativa misura percentuale. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Le strutture territoriali INPS provvedono a fornire alle aziende le istruzioni necessarie per l’applicazione della convenzione.

Misura del contributo e codice identificativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti dell’Organizzazione. La CLAAI ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Il codice identificativo della CLAAI è 2701.

Costo del servizio e flussi informativi

Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per ciascuna delega. La CLAAI si impegna ad accettare eventuali variazioni future del costo, come previsto dall’art. 6 della convenzione.

Le strutture territoriali INPS devono trasmettere alla CLAAI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, l’Organizzazione ha comunicato un conto corrente bancario che sarà indicato con successivo messaggio.

Istruzioni procedurali e contabili

La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per ciascuna procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative da seguire.

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla CLAAI sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/179, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/179, per l’accreditamento alla CLAAI dei contributi sindacali;
  • GPA 11/179, per la rilevazione del debito verso la CLAAI.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in Dare del conto GPA 11/179; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul medesimo rimborso devono essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili, nonché per la definizione dei rapporti finanziari con la CLAAI, si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Convenzione INPS-CLAAI e finalità

In data 10 ottobre 2006 il Presidente dell’INPS e il Presidente della CLAAI hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Soggetti beneficiari e ambito delle trattenute

Possono versare i contributi sindacali a favore della CLAAI, mediante trattenuta sulle indennità percepite, i soggetti beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega sindacale: forma, efficacia e revoca

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante autorizzato. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre precedente all’anno per cui si intende revocare la delega.

Codice identificativo e adempimenti del datore di lavoro

Il codice identificativo della CLAAI è 2701. Per consentire la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore delegante, il codice dell’associazione destinataria e la misura percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. La CLAAI ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Costo del servizio e rapporti finanziari

Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. La CLAAI si impegna ad accettare eventuali future variazioni del costo del servizio previste dalla convenzione. Le Strutture territoriali INPS devono inviare alla CLAAI gli elenchi dei nominativi con trattenute, dati anagrafici e importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi riscossi, l’Organizzazione ha comunicato un conto corrente bancario che verrà successivamente indicato.

Istruzioni operative e contabili

La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative con messaggi distinti per singola procedura di pagamento. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/179 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/179 per l’accreditamento alla CLAAI e GPA 11/179 per la rilevazione del debito verso la CLAAI. I pagamenti all’Organizzazione vanno imputati in Dare del conto GPA 11/179, con eventuale ripresa del saldo a fine esercizio nel nuovo esercizio. Il rimborso delle spese di esazione e la relativa IVA vanno imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992, punto 3.

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