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Circolare

Circolare numero 134 del 23-11-2006

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ AILP per la riscossione dei contributi associativi su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i principali contenuti della convenzione sottoscritta l’8 giugno 2006 tra INPS e AILP per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e contabili, nonché il codice INPS attribuito all’Associazione. È inoltre chiarito che la convenzione non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale e che, per le revoche presentate direttamente all’INPS, non è più previsto l’avviso preventivo all’organizzazione sindacale.

Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 giugno 2006 tra l’INPS e l’Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento chiarisce i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, la disciplina delle revoche, la misura del contributo e gli aspetti finanziari e contabili connessi.

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, individuando i pensionati che possono avvalersi del servizio di trattenuta sindacale. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

È espressamente precisato che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, in quanto la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’articolo 2 stabilisce che la delega debba essere resa su un testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La delega deve essere controfirmata dal responsabile locale dell’AILP.

Per consentire la corretta gestione delle pratiche, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali AILP.

Decorrenza delle deleghe

L’articolo 3 prevede che la nuova delega e la revoca siano acquisite e producano effetti entro tre mesi dalla loro presentazione. Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, la presentazione deve avvenire presso la struttura INPS che ha in carico la pensione, e gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.

Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS all’AILP con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna struttura periferica deve consegnare alla struttura locale AILP:

  • l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate relative alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per le deleghe non attivate;
  • l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
  • l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.

Revoca e pluralità di deleghe

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali, è valida, ai fini della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso produce effetti la delega successiva.

La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Quando la revoca è comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, la struttura periferica la acquisisce e la revoca diventa efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.

Rispetto alle convenzioni precedenti, viene segnalata una modifica rilevante: per le revoche pervenute direttamente all’INPS non esiste più l’obbligo, per la struttura, di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.

Misura del contributo sindacale

La delega deve indicare un contributo sindacale calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. La misura è articolata per scaglioni:

  • 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, esonero da responsabilità e rapporti locali

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse; i relativi adempimenti sono posti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’AILP.

Con l’articolo 10, l’AILP esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’AILP si impegna a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti dalle contestazioni.

A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche AILP sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti dell’Associazione devono rivolgersi per la gestione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale sono rinviate al livello centrale per l’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali AILP.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’AILP è attribuito il codice INPS B5. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti due conti:

  • GPA 25/173, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/173, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/173 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale, e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.

Punti principali

Soggetti abilitati alla delega

Possono chiedere la trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata secondo il testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La delega deve essere controfirmata dal responsabile locale AILP. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS, a cura della sede locale o degli uffici centrali AILP.

Decorrenza di deleghe e revoche

La nuova delega e la revoca acquistano efficacia entro tre mesi dalla presentazione. Per le deleghe presentate da pensionati già titolari di pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dall’INPS con timbro e firma per ricevuta; elenco e copia della delega fanno prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione. Entro aprile, luglio, ottobre e gennaio le strutture periferiche devono consegnare all’AILP gli elenchi delle deleghe attivate e non attivate, delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e delle revoche presentate.

Pluralità di deleghe e revoca

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso vale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Se la revoca perviene direttamente al INPS dal pensionato, la struttura periferica la acquisisce con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione. Rispetto alle convenzioni precedenti, per queste revoche non sussiste più l’obbligo di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, secondo tre scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gli adempimenti correlati sono affidati al livello centrale tra la Direzione Generale e AILP.

Esonero da responsabilità

AILP esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, AILP si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi conseguenti.

Rapporti a livello locale

I rapporti con le strutture periferiche AILP sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti dell’Associazione devono rivolgersi per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale sono portate a livello centrale per l’esame della Direzione Generale e delle strutture nazionali AILP.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’AILP è attribuito il codice INPS B5. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/173, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/173, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/173 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2007. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.

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