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Circolare

Circolare numero 138 del 28-11-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione della normativa comunitaria di sicurezza sociale ai rapporti tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Confederazione svizzera, nonché tra i 25 Stati UE e i Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Vengono indicate le decorrenze applicabili dal 1° aprile 2006 per la Svizzera e dal 1° maggio 2004 per il SEE allargato, con precisazioni sulla legislazione applicabile, sul riesame delle domande di pensione e sull’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99 per le prestazioni orfanili.

Applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra UE, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia

Applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra UE, Svizzera e Paesi SEE

La circolare aggiorna l’ambito applicativo della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale a seguito dell’allargamento dell’Unione europea e dell’entrata in vigore dei relativi accordi con la Confederazione svizzera e con lo Spazio economico europeo. L’atto fornisce istruzioni operative su legislazione applicabile, pensioni e prestazioni orfanili, coordinando le precedenti circolari e messaggi richiamati nel testo.

Premessa e quadro generale

A seguito dell’adesione di Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria agli accordi internazionali richiamati, la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale risulta applicabile:

  • tra tutti i 25 Stati membri dell’Unione europea e la Confederazione svizzera;
  • tra i 25 Stati dell’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

La circolare ha quindi lo scopo di aggiornare le disposizioni precedenti e di precisare le conseguenze pratiche per la gestione delle posizioni assicurative e pensionistiche.

Rapporti con la Svizzera: protocollo alla libera circolazione delle persone

L’accordo sulla libera circolazione delle persone con la Confederazione svizzera, già in vigore dal 1° giugno 2002, si applica dal 1° aprile 2006 a tutti gli attuali 25 Stati membri dell’Unione europea, per effetto del protocollo approvato con decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 febbraio 2006 e pubblicato nella GUUE L 89 del 28 marzo 2006.

Ne deriva che, dal 1° aprile 2006, risultano applicabili nei rapporti tra UE e Svizzera:

  • il regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971;
  • il regolamento CEE n. 574/72 del 21 marzo 1972 e successive modifiche;
  • il regolamento (CE) n. 1399/99 sulle prestazioni orfanili, come risultante dalla decisione n. 2/2003 del Comitato Misto UE/Svizzera del 15 luglio 2003;
  • le istruzioni applicative già impartite con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002.

Restano invece non applicabili, perché non ancora inserite nell’accordo sulla libera circolazione delle persone, i regolamenti e gli atti non menzionati nella decisione n. 2/2003 del Comitato Misto UE/Svizzera; tra questi sono richiamati espressamente il regolamento (CE) n. 859/2003 e il regolamento (CE) n. 647/2005.

La circolare precisa inoltre che l’accordo non si applica nei confronti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i cui cittadini e territori restano quindi esclusi dal relativo ambito.

Legislazione applicabile e attività svolte in più Stati

Dal 1° aprile 2006, anche le disposizioni del regolamento n. 1408/71 sulla determinazione della legislazione applicabile, contenute negli articoli da 13 a 17 bis, trovano applicazione nei rapporti tra i 25 Stati UE e la Svizzera.

La circolare chiarisce poi la competenza per le domande di determinazione della legislazione applicabile presentate da chi svolge temporaneamente attività tra Italia e Svizzera. Tale competenza non è mutata per effetto del regolamento (CE) n. 77/2005, poiché non risulta adottata, fino alla data della circolare, alcuna decisione del comitato misto; le domande continuano pertanto a essere trattate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Viene inoltre precisato che, sia in base all’accordo con la Svizzera vigente dal 1° giugno 2002 sia in base al protocollo vigente dal 1° aprile 2006, i soggetti che svolgono simultaneamente attività nei due ordinamenti:

  • come lavoratore autonomo in Svizzera e come lavoratore dipendente in Italia;
  • oppure come lavoratore dipendente in Svizzera e come lavoratore autonomo in Italia; sono sottoposti sia alla legislazione italiana sia a quella svizzera, con conseguente obbligo di versamento dei contributi sociali per le attività esercitate in ciascuno dei due Stati.

Riesame delle domande di pensione connesso alla Svizzera

Per le domande di pensione già definite o in corso di trattazione alla data del 1° aprile 2006, la circolare dispone l’applicazione dei criteri di riesame indicati al punto 8 della circolare n. 118/2002, assumendo come riferimento la nuova data di entrata in vigore del protocollo.

Spazio Economico Europeo: partecipazione dei nuovi Stati membri

La seconda parte della circolare riguarda l’accordo sulla partecipazione allo Spazio Economico Europeo dei dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea dal 1° maggio 2004. Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo con decisione del 6 dicembre 2005, pubblicata nella GUUE L 149 del 2 giugno 2006; tuttavia era già stata concordata un’applicazione provvisoria dal 1° maggio 2004 con decisione del 30 marzo 2004, pubblicata nella GUUE L 130 del 29 aprile 2004.

Dal 1° maggio 2004 risultano quindi applicabili anche nei confronti dei dieci nuovi Stati membri:

  • i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, come modificati in data anteriore al 1° novembre 2002;
  • le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per i lavoratori migranti;
  • le disposizioni amministrative e operative emanate dall’INPS in materia di legislazione applicabile e di pensioni.

Tali norme si applicano, oltre che ai quindici Stati membri originari, anche all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.

Rapporti con Islanda, Liechtenstein e Norvegia

La circolare ricorda che il regolamento (CE) n. 859/2003 e il regolamento (CE) n. 647/2005 non sono attualmente applicabili nei confronti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Viceversa, il regolamento (CE) n. 77/2005, in seguito alla modifica dell’Allegato VI dell’Accordo SEE sulla sicurezza sociale, è stato inserito tra le disposizioni applicabili a tali Stati. Ne consegue che la competenza per i casi previsti dall’articolo 17 del regolamento n. 1408/71 spetta:

  • alla Direzione Regionale Umbria, per Islanda e Liechtenstein;
  • alla Direzione Regionale Toscana, per la Norvegia.

Riesame delle domande di pensione nel SEE

Le domande di pensione già definite o pendenti alla data del 1° maggio 2004 devono essere riesaminate secondo i criteri richiamati al punto 8 della circolare n. 118/2002, con riferimento a tale data.

Prestazioni orfanili e regolamento (CE) n. 1399/99

La terza parte della circolare riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99 sulle prestazioni orfanili. Sulla base delle disposizioni già emanate con la circolare n. 36 del 15 febbraio 2000 e con il messaggio n. 5700 del 23 febbraio 2006, la circolare ricostruisce le diverse decorrenze di applicazione del regolamento nei confronti degli Stati membri UE, della Svizzera e dei Paesi SEE.

Le decorrenze indicate nell’allegato sono le seguenti:

  • dal 1° ottobre 1999, tra i 15 Stati UE;
  • dal 1° febbraio 2000, tra i 15 Stati UE e Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • dal 1° giugno 2002, tra i 15 Stati UE e la Svizzera;
  • dal 1° maggio 2004, tra i 25 Stati UE e Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • dal 1° aprile 2006, tra i 25 Stati UE e la Svizzera.

Resta inoltre confermato, per ciascuna delle ipotesi indicate nell’allegato, quanto stabilito al punto 1 della circolare n. 36/2000: le pensioni orfanili continuano a essere erogate secondo la normativa previgente al regolamento n. 1399/99 nei casi in cui siano fatti valere periodi assicurativi in uno Stato UE la cui legislazione prevede per gli orfani esclusivamente assegni familiari o assegni speciali. Gli Stati interessati sono quelli indicati nell’allegato VIII del regolamento n. 1408/71, che non risulta modificato.

Allegato con le decorrenze del regolamento n. 1399/99

L’allegato riepiloga in forma tabellare le decorrenze di applicazione del regolamento n. 1399/99 e specifica i 15 Stati membri dell’Unione europea fino al 30 aprile 2004 nonché i 25 Stati membri dal 1° maggio 2004, includendo i dieci nuovi Stati aderenti.

Punti principali

Estensione della regolamentazione comunitaria alla Svizzera

Dal 1° aprile 2006 l’accordo sulla libera circolazione delle persone con la Confederazione svizzera si applica a tutti i 25 Stati membri dell’Unione europea. Di conseguenza, nei rapporti tra UE e Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, con le successive modifiche, nonché il regolamento (CE) n. 1399/99 sulle prestazioni orfanili. Restano invece esclusi i regolamenti e gli atti non richiamati dalla decisione n. 2/2003 del Comitato Misto UE/Svizzera, in particolare i regolamenti (CE) n. 859/2003 e n. 647/2005.

Determinazione della legislazione applicabile con la Svizzera

Dal 1° aprile 2006 si applicano tra UE e Svizzera anche le norme del regolamento n. 1408/71 in materia di legislazione applicabile, cioè gli articoli da 13 a 17 bis. Le domande di determinazione della legislazione applicabile presentate da chi svolge temporaneamente attività in Italia e in Svizzera restano di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per i soggetti che svolgono simultaneamente attività di lavoro autonomo in Svizzera e lavoro dipendente in Italia, o viceversa, la circolare conferma la soggezione a entrambe le legislazioni e l’obbligo contributivo nei rispettivi Stati.

Riesame delle domande di pensione con riferimento alla Svizzera

Le domande di pensione già definite o pendenti alla data del 1° aprile 2006 devono essere riesaminate secondo i criteri indicati al punto 8 della circolare n. 118/2002, assumendo come riferimento la nuova data di entrata in vigore del protocollo.

Estensione allo Spazio Economico Europeo

Per il SEE allargato, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo relativo alla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri entrati nell’UE dal 1° maggio 2004. Dal 1° maggio 2004 i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, le decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa e le istruzioni INPS in materia di legislazione applicabile e pensioni si applicano anche ai nuovi Stati membri, oltre che ai quindici Stati UE originari e a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Competenza per la legislazione applicabile nel SEE

Per Islanda e Liechtenstein la competenza a trattare i casi di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1408/71 è attribuita alla Direzione Regionale Umbria; per la Norvegia alla Direzione Regionale Toscana. La circolare segnala inoltre che il regolamento (CE) n. 859/2003 e il regolamento (CE) n. 647/2005 non sono attualmente applicabili nei confronti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Riesame delle domande di pensione nel SEE

Le domande di pensione già definite o in corso alla data del 1° maggio 2004 devono essere riesaminate secondo i criteri indicati al punto 8 della circolare n. 118/2002, con riferimento a tale data.

Applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99 sulle prestazioni orfanili

La circolare ricostruisce, sulla base delle disposizioni già emanate, le diverse decorrenze di applicazione del regolamento n. 1399/99 nei rapporti tra gli Stati membri UE, la Svizzera e i Paesi SEE. Le decorrenze sono riepilogate nell’allegato: dal 1° ottobre 1999 tra i 15 Stati UE; dal 1° febbraio 2000 tra i 15 Stati UE e Islanda, Liechtenstein e Norvegia; dal 1° giugno 2002 tra i 15 Stati UE e la Svizzera; dal 1° maggio 2004 tra i 25 Stati UE e Islanda, Liechtenstein e Norvegia; dal 1° aprile 2006 tra i 25 Stati UE e la Svizzera. Rimane fermo che, nei casi previsti dalla circolare n. 36/2000, le pensioni orfanili continuano a essere liquidate secondo la normativa previgente quando in uno Stato UE interessato sono riconosciuti solo assegni familiari o assegni speciali per gli orfani.

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