Regolamento (UE) 2017/229
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" come specialità tradizionale garantita (STG). La misura segue la pubblicazione della domanda presentata dal Regno Unito e prende atto dell’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite della denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork".
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" come specialità tradizionale garantita (STG), con effetti per tutti gli Stati membri dalla data di applicazione del regolamento. Il testo non introduce esclusioni o regimi derogatori specifici; si limita a rendere opponibile e direttamente applicabile la registrazione della denominazione per il prodotto appartenente alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Iscrizione di "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" tra le specialità tradizionali garantite
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione riguarda la registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La decisione è adottata dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni, secondo la procedura prevista dalla disciplina UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Presupposti e base giuridica
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione della denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" era stata presentata dal Regno Unito e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
Viene inoltre rilevato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Questa circostanza consente alla Commissione di procedere alla registrazione della denominazione richiesta.
Effetto giuridico della registrazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" è registrata come STG. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Per operatori e consulenti, ciò significa che la denominazione entra nel circuito di tutela proprio delle STG, con gli effetti connessi alla protezione della denominazione registrata nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork" (STG). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale motivo la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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