Regolamento (UE) 2017/227
Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una nuova voce nell’allegato XVII del regolamento REACH per limitare in modo generale l’uso del decaBDE, sostanza identificata come PBT e vPvB e ritenuta fonte di rischi inaccettabili per salute umana e ambiente. Dal 2 marzo 2019 sono vietate la produzione e l’immissione sul mercato della sostanza e il suo impiego in miscele, articoli o altre sostanze oltre determinate soglie, salvo esenzioni mirate. Sono previste deroghe temporanee per aeromobili e ricambi di specifiche categorie di veicoli e macchine, nonché esclusioni per le apparecchiature disciplinate dalla direttiva RoHS.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per imporre restrizioni alla produzione, immissione sul mercato e uso dell’ossido di bis(pentabromofenile) (decaBDE).
Ambito di applicazione
Si applica a fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e operatori che immettono sul mercato o impiegano ossido di bis(pentabromofenile) (decaBDE), sia come sostanza in quanto tale sia come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli. La disciplina riguarda in particolare i settori delle materie plastiche, articoli tessili, adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri, nonché i ricambi per aeromobili, veicoli a motore, veicoli agricoli e forestali e macchine. Sono escluse o esentate le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, gli articoli già immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019 e, per specifiche finalità e periodi, alcune produzioni e ricambi per aeromobili, veicoli e macchine. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, ha rilievo anche nello Spazio economico europeo.
Restrizione del decaBDE ai sensi del regolamento REACH
Il regolamento (UE) 2017/227 della Commissione interviene sull’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per introdurre una restrizione specifica sull’ossido di bis(pentabromofenile), noto come decabromodifeniletere o decaBDE. La misura è adottata alla luce della classificazione della sostanza come persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), e dei rischi ritenuti inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.
Contesto e motivazione della misura
La Commissione richiama l’ampio uso del decaBDE come ritardante di fiamma in diversi settori, in particolare plastiche e tessili, ma anche adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri. Dopo la classificazione della sostanza da parte del comitato degli Stati membri e la sua inclusione nella candidate list delle sostanze estremamente preoccupanti, è stata avviata una procedura di restrizione ai sensi degli articoli da 69 a 73 del REACH, sulla base di un fascicolo allegato XV presentato dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche in collaborazione con la Norvegia.
I pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) hanno confermato che la restrizione è la misura più appropriata a livello dell’Unione. In particolare, è stato evidenziato il potenziale di danni irreversibili all’ambiente a lungo termine e la possibile neurotossicità nei mammiferi, uomo incluso.
Ambito materiale della restrizione
La nuova voce inserita nell’allegato XVII vieta, dopo il 2 marzo 2019:
- la produzione del decaBDE come sostanza in quanto tale;
- la sua immissione sul mercato come sostanza;
- il suo impiego per la produzione o l’immissione sul mercato di altre sostanze come costituente;
- il suo impiego per la produzione o l’immissione sul mercato di miscele;
- il suo impiego per la produzione o l’immissione sul mercato di articoli o parti di essi quando la concentrazione è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Si tratta quindi di una restrizione ampia, che opera lungo tutta la catena di approvvigionamento e riguarda sia il decaBDE puro sia la sua presenza in miscele e prodotti finiti.
Esenzioni e deroghe specifiche
La disciplina prevede alcune esenzioni mirate. In primo luogo, le restrizioni non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o alle miscele utilizzati per la produzione di aeromobili fino al 2 marzo 2027. La nozione di aeromobile comprende sia gli aeromobili civili, definiti tramite certificazione o approvazione di progetto in base alla normativa aeronautica richiamata, sia gli aeromobili militari.
Sono inoltre consentiti i ricambi per:
- aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027;
- veicoli a motore disciplinati dalla direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 e macchine disciplinate dalla direttiva 2006/42/CE, purché prodotti prima del 2 marzo 2019.
Ulteriori esclusioni riguardano:
- gli articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
- gli aeromobili prodotti nelle condizioni sopra indicate;
- i ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente alle deroghe previste;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella direttiva 2011/65/UE.
Rapporto con altre discipline UE
Il regolamento chiarisce che le apparecchiature elettriche ed elettroniche già soggette alla direttiva 2011/65/UE non sono colpite dalla nuova restrizione REACH, perché la presenza di PBDE oltre lo 0,1 % in peso è già disciplinata da quella normativa settoriale. La misura si coordina inoltre con il quadro europeo in materia di omologazione dei veicoli, dei veicoli agricoli e forestali e delle macchine, limitando l’impatto della restrizione sui ricambi per prodotti immessi sul mercato in passato.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 inserendo una nuova voce relativa all’ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE), identificato con N. CAS 1163-19-5 e N. CE 214-604-9.
Divieto generale dal 2 marzo 2019
La nuova voce 67 vieta, dopo il 2 marzo 2019, la produzione e l’immissione sul mercato del decaBDE come sostanza in quanto tale, nonché il suo impiego per la produzione o l’immissione sul mercato di altre sostanze come costituente, di miscele e di articoli o parti di essi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Esenzioni per aeromobili e ricambi
Sono previste deroghe per l’uso del decaBDE necessario alla produzione di aeromobili fino al 2 marzo 2027 e per la produzione di ricambi per aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027. La nozione di aeromobile comprende aeromobili civili e militari, secondo la definizione riportata nella voce inserita in allegato XVII.
Esenzioni per ricambi di veicoli e macchine
Le restrizioni non si applicano ai ricambi destinati a veicoli a motore rientranti nella direttiva 2007/46/CE, a veicoli agricoli o forestali rientranti nel regolamento (UE) n. 167/2013 e a macchine rientranti nella direttiva 2006/42/CE, purché tali veicoli o macchine siano stati prodotti prima del 2 marzo 2019.
Esclusione per articoli già immessi sul mercato e per apparecchiature RoHS
Il divieto relativo agli articoli non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019, agli aeromobili prodotti nelle condizioni previste, ai ricambi prodotti nelle condizioni previste e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 feb 2017Regolamento (UE) 2017/228
- Regolamento · 9 feb 2017Regolamento (UE) 2017/229
- Regolamento · 9 feb 2017Regolamento (UE) 2017/230
- Regolamento · 9 feb 2017Regolamento (UE) 2017/231
- Regolamento · 8 feb 2017Regolamento (UE) 2017/219
- Regolamento · 8 feb 2017Regolamento (UE) 2017/220
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →