Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/228

Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’assetto dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002. In particolare, modifica la denominazione di tre gruppi e trasferisce alcune competenze valutative, in modo da riequilibrare il carico di lavoro tra i gruppi e adeguare la struttura alle evoluzioni tecniche e scientifiche. L’applicazione è differita al 1o luglio 2018 per consentire una riorganizzazione ordinata dei gruppi.

Modifica le denominazioni di tre gruppi di esperti scientifici dell’EFSA e rialloca tra essi talune competenze di valutazione scientifica in materia alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica all’organizzazione interna dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in particolare ai gruppi di esperti scientifici istituiti dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002. Riguarda i gruppi competenti per additivi alimentari, aromatizzanti, alimentazione, nuovi prodotti alimentari, allergeni alimentari, materiali a contatto con gli alimenti, enzimi e coadiuvanti tecnologici. Non disciplina direttamente operatori economici o prodotti, ma incide sull’assetto delle valutazioni scientifiche svolte dall’EFSA nell’ambito della normativa alimentare dell’Unione.

Ridenominazione e riallocazione delle competenze dei gruppi scientifici EFSA

Il regolamento (UE) 2017/228 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 178/2002, che disciplina i principi generali della legislazione alimentare e istituisce l’EFSA. La modifica è motivata dall’esigenza di adeguare l’assetto dei gruppi di esperti scientifici dell’Autorità ai prevedibili sviluppi tecnici e scientifici e di riequilibrarne il carico di lavoro.

Contesto e finalità

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede dieci gruppi di esperti scientifici, ciascuno competente per specifiche aree della sicurezza alimentare. Il presente regolamento prende atto della richiesta dell’EFSA del 3 febbraio 2016 e considera, in particolare, l’aumento delle attività legate agli enzimi alimentari e la necessità di redistribuire alcune valutazioni oggi concentrate in altri gruppi.

Modifiche alle denominazioni dei gruppi

L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 sostituendo le lettere relative a tre gruppi:

  • il gruppo ANS assume la denominazione di "gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti";
  • il gruppo NDA diventa il "gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari";
  • il gruppo CEF diventa il "gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici".

Riallocazione delle attività di valutazione

La riforma non si limita a un aggiornamento nominale, ma sposta anche specifiche attività tra i gruppi:

  • la valutazione degli aromatizzanti passa dal gruppo CEF al gruppo ANS;
  • la valutazione delle fonti di nutrienti e delle altre sostanze con effetto fisiologico aggiunte agli alimenti viene attribuita al gruppo NDA.

Secondo i considerando, tale scelta consente di evitare il sovraccarico del gruppo ANS, di ridurre il carico del gruppo NDA in linea con l’evoluzione del suo ambito di lavoro e di mantenere coerente l’assegnazione delle competenze con la natura tecnica delle materie trattate.

Riferimenti alla normativa collegata

Il testo richiama, come elementi di contesto, il regolamento (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari e il regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Tali atti sono menzionati per spiegare l’evoluzione del fabbisogno valutativo che ha portato alla riorganizzazione dei gruppi EFSA.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o luglio 2018. Il differimento dell’applicazione è funzionale a consentire all’EFSA di riorganizzare i propri gruppi di esperti in modo efficiente ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Disposizioni principali

Ridenominazione dei gruppi scientifici EFSA

L’articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato sostituendo tre lettere. Il gruppo ANS diventa il "gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti"; il gruppo NDA diventa il "gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari"; il gruppo CEF diventa il "gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici".

Riallocazione delle competenze scientifiche

La valutazione degli aromatizzanti, prima svolta dal gruppo CEF, viene attribuita al gruppo ANS. La valutazione delle fonti di nutrienti e di altre sostanze con effetto fisiologico aggiunte agli alimenti viene assegnata al gruppo NDA, in coerenza con le sue competenze e per riequilibrare il carico di lavoro tra i gruppi.

Ragioni della modifica

La riforma risponde ai cambiamenti tecnici e scientifici attesi e alla necessità di distribuire in modo più efficiente il lavoro dell’EFSA. Il regolamento evidenzia l’aumento del carico di lavoro del gruppo CEF, anche per le domande relative agli enzimi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1332/2008, e la probabile riduzione del carico del gruppo NDA a seguito dell’evoluzione dei valori dietetici di riferimento e della diminuzione delle domande ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o luglio 2018. La data differita è giustificata dall’esigenza di consentire all’Autorità di organizzare efficacemente i gruppi di esperti ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarediritto alimentareorganizzazione amministrativa uenuovi prodotti alimentariadditivi alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.