R.R. Puglia 9/2023
Regolamento delle Imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce l’Albo delle imprese forestali della Regione Puglia, ne disciplina sezioni, categorie, classi di importo, requisiti, iscrizione, rinnovo, sospensione e cancellazione, e crea gli elenchi degli operatori e istruttori forestali. Prevede norme transitorie, copertura finanziaria interna e abrogazioni. Vigente in Puglia dal 3 agosto 2023.
Albo regionale delle imprese forestali e elenchi degli operatori e istruttori forestali in Puglia
Albo regionale delle imprese forestali e elenchi forestali
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’Albo delle imprese forestali e gli elenchi degli operatori e degli istruttori forestali. La finalità è qualificare le imprese del settore, favorirne la crescita e costituire un elenco di riferimento per l’affidamento di lavori e servizi forestali nei boschi pugliesi.
Ambito e funzione dell’Albo
L’Albo è istituito in attuazione della legge regionale forestale e dei decreti ministeriali del 29 aprile 2020 sui criteri minimi nazionali per gli albi regionali e per la formazione degli operatori forestali. Esso opera come strumento di conoscenza, valorizzazione e promozione delle imprese del comparto forestale, ambientale e della prima trasformazione dei prodotti legnosi. L’iscrizione attesta il possesso dei requisiti qualitativi richiesti per l’affidamento dei lavori forestali.
Articolazione dell’Albo e categorie di impresa
L’Albo si articola in due sezioni:
- sezione A, per imprese forestali con sede legale in Puglia;
- sezione B, per imprese forestali senza sede legale in Puglia.
La nozione di impresa forestale comprende gli operatori economici che svolgono lavori, servizi e opere nel settore forestale e paesaggistico-ambientale, nonché chi svolge attività di prima trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi, purché tali attività siano congiunte ad almeno una delle attività di gestione forestale previste dalla legge regionale.
Le imprese sono inoltre ripartite in categorie:
- categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale che svolgono in via principale attività in ambito forestale;
- categoria II: imprese agricole e soggetti equiparati dal testo unico forestale;
- categoria III: imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
- categoria IV: imprese di prima trasformazione del legno;
- categoria V: imprese o ditte che svolgono attività attinenti l’ambito forestale e/o paesaggistico-ambientale non ricomprese nelle categorie precedenti.
Classi di iscrizione e limiti di importo
L’iscrizione all’Albo abilita alla realizzazione di lavori forestali entro specifiche soglie economiche, al netto dell’IVA:
- classe A: importi superiori a 300.000 euro;
- classe B: importi sino a 300.000 euro;
- classe C: importi sino a 150.000 euro;
- classe D: importi sino a 40.000 euro.
Ogni impresa è iscritta in una sola classe ed è identificata da un numero progressivo. L’iscrizione alla classe adeguata rileva per l’esecuzione di lavori forestali e per la partecipazione alle procedure di gara.
Requisiti e utilizzo dell’avvalimento
Per partecipare a procedure di gara o per stipulare contratti di esecuzione di lavori forestali finanziati con risorse pubbliche, l’impresa iscritta può soddisfare i requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi anche avvalendosi dei requisiti di un’altra impresa boschiva iscritta in classe adeguata, secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici.
Le imprese iscritte negli albi di altre Regioni, ma non in quello pugliese, possono eseguire lavori selvicolturali, anche se finanziati con fondi pubblici, in boschi pubblici o privati, se possiedono requisiti analoghi a quelli richiesti dal regolamento e se l’albo della Regione di iscrizione è aggiornato ai requisiti minimi dei decreti ministeriali del 29 aprile 2020. Resta ferma la facoltà di iscriversi anche all’Albo pugliese.
Per le utilizzazioni boschive e gli altri lavori selvicolturali non collegati a finanziamenti pubblici è sufficiente l’iscrizione a una qualsiasi delle quattro classi.
Gestione dell’Albo, commissione e procedimento di iscrizione
Il regolamento prevede la gestione dell’Albo, la tenuta e l’aggiornamento, nonché un procedimento dedicato per l’iscrizione. È inoltre prevista una commissione di valutazione, incaricata dell’esame delle domande e delle verifiche connesse all’istruttoria.
L’iscrizione è soggetta a rinnovo annuale e può essere oggetto di cambio di classe. Sono previste spese istruttorie a carico dei richiedenti.
Sospensione, reintegrazione e cancellazione
Il sistema dell’Albo contempla misure di sospensione e successiva reintegrazione dell’iscrizione, oltre alla cancellazione nei casi previsti dal regolamento. La disciplina è funzionale al mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti per operare nel settore forestale.
Assegnazione delle classi di imprese boschive
Il regolamento disciplina l’assegnazione delle classi di impresa boschiva, in coerenza con le capacità tecnico-economiche richieste per i diversi importi dei lavori affidabili. La classificazione serve a graduare l’abilitazione dell’impresa rispetto all’entità dei lavori forestali affidabili.
Elenco degli operatori forestali e degli istruttori forestali
Oltre all’Albo delle imprese, il regolamento istituisce e disciplina l’elenco degli operatori forestali e quello degli istruttori forestali della Regione Puglia. Tali elenchi sono funzionali alla qualificazione professionale del personale impiegato nel settore e alla formazione forestale, in coerenza con i criteri minimi nazionali richiamati dall’atto.
Norme transitorie e abrogazioni
Il testo contiene norme transitorie per l’adeguamento al nuovo sistema e una clausola di abrogazione delle disposizioni incompatibili o superate. La disciplina si applica nel territorio della Regione Puglia ed è efficace dal 3 agosto 2023, risultando ancora vigente alla data indicata nel testo consolidato.
Aspetti finanziari
Il regolamento contiene una norma finanziaria di copertura interna, senza indicare misure di spesa particolarmente rilevanti nel testo fornito. Le eventuali spese connesse all’istruttoria sono disciplinate nell’ambito del procedimento di iscrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 ago 2023L.R. Puglia 21/2023
- Legge · 3 ago 2023L.R. Puglia 22/2023
- Legge · 3 ago 2023L.R. Puglia 23/2023
- Legge · 17 lug 2023L.R. Puglia 20/2023
- Legge · 6 lug 2023L.R. Puglia 19/2023
- Regolamento · 23 mag 2023R.R. Puglia 6/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →