Cassazione Penale, Sentenza n. 24679/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere; censura della qualificazione del fatto come strage (art. 422 c.p.) sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo (le bombole sarebbero risultate prive di gas secondo alcune relazioni tecniche) e dell'elemento soggettivo (la condotta sarebbe stata una 'bravata' intimidatoria finalizzata alla vendetta unicamente contro la famiglia Vinci, non diretta a porre in pericolo una pluralità indeterminata di persone). Contestazione anche dell'attualità delle esigenze cautelari e della disparità di trattamento rispetto ai coindagati, i quali avevano ottenuto gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazione: i giudici di merito hanno correttamente valutato il quadro indiziario e descritto una condotta coerente con la fattispecie di strage, avendo l'imputato utilizzato un'auto rubata parcheggiata davanti a un edificio abitato con due bombole di gas (valvole aperte), benzina sul luogo e dando fuoco al veicolo; tali modalità erano idonee a mettere in pericolo un numero indeterminato di persone anche se per mera casualità non si è verificata un'esplosione. Quanto all'elemento soggettivo, l'agente era consapevole delle elevate capacità lesive dell'ordigno e della compresenza di altre persone. Le esigenze cautelari sono state ritenute attuali e proporzionate alla gravità del fatto e al comportamento reiterato di minaccia e molestie verso la famiglia offesa (nonché per l'aggressività al momento dell'arresto), mentre la diversa misura concessa ai coindagati è giustificata dalla loro collaborazione e dall'ammissione dei fatti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato è stato valutato nella prospettiva del concorso di persone; la partecipazione dell'imputato è stata considerata insieme a quella dei coindagati nella ricostruzione del quadro indiziario
La Corte ha ritenuto applicabile la norma alla condotta consistente nel collocare ed innescare un ordigno/mezzo incendiario in luogo pubblico/abitato: anche in assenza di esplosione, la modalità esecutiva e le circostanze spazio-temporali possono integrare la capacità lesiva tipica della strage quando rendono imprevedibili gli effetti per l'incolumità di un numero indeterminato di persone
Norma richiamata con riferimento a fatti connessi (es. utilizzo di un'autovettura rubata); la corte ha valutato il contesto fattuale comprensivo anche di reati accessori come il possesso/uso di beni provento di reato
Articolo richiamato con riferimento a condotte di minaccia/ molestie verso la famiglia offesa e a comportamenti violenti verso le forze dell'ordine, elementi considerati ai fini delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La qualificazione come reato grave (es. strage) può essere supportata non solo dalla effettiva esplosione o dal concreto danno verificatosi, ma anche dalla modalità esecutiva e dal contesto spazio-temporale che rendono prevedibili effetti potenzialmente lesivi per una pluralità indeterminata di persone.
- Relazioni tecniche che escludono specifiche cause materiali (p.es. assenza di gas in bombole) non sono automaticamente decisive se il complesso probatorio e le modalità dell'azione indicano una idoneità intrinseca a causare gravissimo pericolo pubblico.
- L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dalle scelte concrete dell'agente (mezzi, luogo, orario, presenza di combustibile/ordigni), nonché dalla finalità perseguita: la volontà di uccidere o di gravemente pregiudicare la pubblica incolumità può emergere anche quando la vittima principale è individuata, se il metodo usato espone indeterminati soggetti al pericolo.
- La misura cautelare più grave (custodia in carcere) è giustificabile quando sussistono elevate esigenze di tutela della pubblica incolumità, rischio di recidiva e comportamenti intimidatori o violenti post-fatto; la disparità di trattamento rispetto a coindagati è ammissibile se questi ultimi hanno collaborato o ammesso i fatti.
- In sede di sindacato cautelare il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità; la difesa deve dunque confrontarsi con l'intera motivazione del provvedimento impugnato e non solo con singoli elementi tecnici isolati.
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