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Circolare

Circolare Inail n. 12 dell'8 marzo 2012

Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell’Area dei professionisti. Scheda di rilevazione dell’attività svolta dai professionisti, ai sensi dell’art. 36 del C.C.N.L. 16 febbraio 1999. Ramo Tecnico Area Accertamento Rischi e Prevenzione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la valutazione delle attività svolte dai professionisti del Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione ai fini dell’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità. Viene confermato che la rilevazione deve avvenire tramite apposita scheda di valutazione, secondo istruzioni allegate, con decorrenze e scadenze precise per la prima applicazione e a regime. Sono richiamati i criteri generali di valutazione, i soggetti competenti a esprimere il giudizio, l’estensione della valutazione anche agli incarichi formalmente attribuiti dal Direttore Generale, nonché l’abrogazione di precedenti disposizioni in materia.

Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell'Area dei professionisti e scheda di rilevazione per il Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione

Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell’Area dei professionisti

La circolare disciplina la rilevazione e la valutazione dell’attività svolta dai professionisti del Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione ai fini dell’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità. Il documento si colloca nell’ambito della normativa contrattuale e organizzativa richiamata in premessa e introduce una scheda di valutazione obbligatoria, con regole di utilizzo, decorrenze e termini di trasmissione.

Quadro normativo e precedenti interventi

Il provvedimento richiama il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i CCNL dell’Area VI relativi al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2004-2005, entrambi siglati il 1° agosto 2006, oltre a diversi atti interni dell’Ente. In particolare, vengono citate la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 dell’11 maggio 2007, la deliberazione del Commissario straordinario n. 78 del 26 novembre 2008, la deliberazione del Commissario straordinario n. 32 del 27 febbraio 2009 e la determinazione direttoriale n. 47 del 5 settembre 2011, con cui è stata approvata la scheda di valutazione dei professionisti del Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione.

Criteri di valutazione dell’operato professionale

La circolare conferma che, ai fini della valutazione del professionista nel periodo di riferimento, devono essere considerati:

  • le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione della struttura professionale;
  • gli obiettivi assegnati;
  • i carichi di lavoro;
  • l’impegno profuso.

La valutazione è espressa dal Direttore Regionale; per i professionisti incardinati in Strutture centrali la competenza spetta al Direttore Centrale Risorse Umane. In entrambi i casi, il giudizio è reso su parere del competente Coordinatore Regionale o Generale. Se il coordinatore del professionista che partecipa alla selezione è anch’egli concorrente nella medesima procedura, il parere è formulato dal Coordinatore Generale.

Scheda di valutazione e modalità di rilevazione

Per il Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione, la rilevazione oggettiva delle attività svolte deve avvenire esclusivamente tramite la scheda di valutazione allegata alla circolare. La compilazione della scheda deve seguire le istruzioni riportate nell’allegato 2. Il documento evidenzia quindi una modalità unica e formalizzata di acquisizione degli elementi utili alla valutazione.

Decorrenza della disciplina e ampliamento degli elementi valutabili

La scheda entra in vigore dall’anno 2008 e produce effetti sulle procedure da bandire con decorrenza 1° gennaio 2009 e successive. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con effetti sulle procedure da bandire dal 1° gennaio 2010 e successive, la valutazione dell’operato dei professionisti deve tenere conto anche degli incarichi svolti e attribuiti formalmente dal Direttore Generale.

Termini per la trasmissione delle schede

Per la prima applicazione, relativamente agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, le schede di valutazione complete in ogni loro parte devono essere inviate alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Risorse Umane entro e non oltre il 30 aprile 2012. A regime, la trasmissione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 1° marzo di ogni anno, salvo future modifiche in materia.

Abrogazione delle disposizioni precedenti

La circolare abroga espressamente le precedenti disposizioni in materia, in particolare:

  • la lettera del Direttore Generale del 27 febbraio 1991, relativa all’aggiornamento dello stato matricolare e alla rilevazione delle funzioni svolte dal personale della X qualifica funzionale;
  • la Circolare n. 91 del 24 novembre 1997, concernente i livelli differenziati di professionalità dell’area professionisti, i contingenti delle dotazioni organiche al 1° gennaio 1997 e le modalità e criteri di attribuzione.

Diffusione e notifica

La circolare deve essere notificata ai professionisti appartenenti al Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/73. Per il restante personale è prevista la diffusione mediante affissione agli albi di ciascuna Unità dell’Istituto per trenta giorni consecutivi. Il Responsabile della Struttura deve inoltre comunicare tempestivamente l’avvenuta notifica alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Risorse Umane tramite un’unica nota e-mail all’indirizzo indicato nel testo.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare riguarda l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell’Area dei professionisti, con specifico riferimento al Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione. La finalità è disciplinare la rilevazione oggettiva delle attività svolte dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del CCNL 16 febbraio 1999, mediante scheda di valutazione dedicata.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i CCNL dell’Area VI (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005, entrambi siglati il 1° agosto 2006), nonché una serie di deliberazioni e determinazioni dell’Ente tra il 2007 e il 2011 che hanno ridefinito dotazioni organiche, contingenti, criteri di attribuzione e scheda di valutazione per il ramo tecnico interessato.

Criteri di valutazione e soggetti competenti

La valutazione dell’operato del professionista deve tenere conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione della struttura professionale, in relazione agli obiettivi assegnati, ai carichi di lavoro e all’impegno profuso. La valutazione è espressa dal Direttore Regionale, oppure dal Direttore Centrale Risorse Umane per i professionisti incardinati nelle Strutture centrali, su parere del competente Coordinatore Regionale o Generale. Se il coordinatore del professionista concorrente è anch’egli candidato nella medesima procedura, il parere è formulato dal Coordinatore Generale.

Scheda di valutazione e modalità di compilazione

Per i professionisti del Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione la rilevazione delle attività svolte deve essere effettuata esclusivamente tramite la scheda di valutazione allegata alla circolare. Per la compilazione si rinvia alle istruzioni contenute nell’allegato 2.

Decorrenza e applicazione temporale

La scheda di valutazione entra in vigore dall’anno 2008, con effetti sulle procedure da bandire con decorrenza 1° gennaio 2009 e successive. Dal 1° gennaio 2009 la valutazione deve considerare anche gli incarichi svolti e formalmente attribuiti dal Direttore Generale, con effetti sulle procedure da bandire dal 1° gennaio 2010 e successive.

Termini di trasmissione

In prima applicazione, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, le schede complete devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Risorse Umane entro il 30 aprile 2012. A regime, la trasmissione deve avvenire inderogabilmente entro il 1° marzo di ogni anno, salvo eventuali modifiche future.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia, in particolare la lettera del Direttore Generale del 27 febbraio 1991 sull’aggiornamento dello stato matricolare e la Circolare n. 91 del 24 novembre 1997 sui livelli differenziati di professionalità, i contingenti delle dotazioni organiche e le modalità e criteri di attribuzione.

Diffusione e notifica

La circolare deve essere notificata ai professionisti del Ramo Tecnico - Area Accertamento Rischi e Prevenzione secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/73. Deve inoltre essere diffusa al restante personale mediante affissione agli albi di ciascuna unità per trenta giorni consecutivi. Il Responsabile della struttura deve comunicare con urgenza l’avvenuta notifica alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Risorse Umane tramite e-mail all’indirizzo indicato.

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