Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 2012, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi INAIL, distinguendo tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio, nonché le eccezioni e le categorie soggette a regole particolari. Vengono aggiornati gli importi in base alla variazione ISTAT del 2,7% e richiamati i minimali/massimale di rendita dal 1° luglio 2011. La circolare disciplina inoltre i premi speciali unitari per varie categorie, con tabelle di importi per artigiani, facchini, frantoiani, pescatori, insegnanti, alunni, candidati all’emigrazione e operatori radiologici, oltre agli effetti sul profilo risarcitivo.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2012
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – anno 2012
La circolare definisce, per l’anno 2012, gli importi minimi da assumere come base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi INAIL, aggiornando i valori alla variazione ISTAT del 2,7% e coordinandoli con il minimale e massimale di rendita già rivalutati dal 1° luglio 2011. Il documento distingue in modo sistematico tra retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio, oltre a disciplinare numerose fattispecie particolari e i premi speciali unitari applicabili a categorie specifiche.
Premessa e criteri generali di determinazione del premio
La circolare ricorda che il premio assicurativo ordinario dipende da due fattori: il tasso di premio della tariffa e l’ammontare delle retribuzioni imponibili. La retribuzione imponibile può assumere tre forme:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione effettiva non può essere inferiore ai minimi di legge e contratto. Se la retribuzione reale è inferiore sia al minimale contrattuale sia al minimale giornaliero rivalutato annualmente, deve essere elevata all’importo più alto tra i due.
Limite minimo giornaliero per la generalità dei lavoratori
Per il 2012 il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in € 45,70, corrispondenti a € 1.188,20 mensili ipotizzando 26 giorni lavorativi al mese. Tale importo deriva dall’adeguamento ISTAT e tiene conto del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio 2012 pari a € 481,00.
La circolare precisa inoltre che questo minimale non deve essere confrontato con 1/300 del minimale di rendita, pari a € 48,94, perché i due parametri operano su piani diversi.
Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
Sono escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero alcune categorie o tipologie di somme:
- operai agricoli, per i quali il minimo 2012 è pari a € 40,65 e si rivaluta solo secondo ISTAT;
- erogazioni speciali determinate da leggi regionali o da aggiornamenti regionali, da assumere nella misura giornaliera prevista anche se inferiore ai minimi generali;
- indennità di disponibilità del lavoro intermittente, per le quali i contributi sono versati sull’importo effettivo;
- trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico del datore di lavoro, che costituiscono base imponibile per l’importo effettivamente dovuto.
La circolare menziona inoltre gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Retribuzioni convenzionali: criteri e valori di riferimento
Per alcune categorie il premio si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali, che prevalgono sulla retribuzione effettiva. Tali retribuzioni possono essere stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale o provinciale, oppure con legge.
Le retribuzioni convenzionali non correlate alla variazione delle rendite sono adeguate ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e, se inferiori, devono essere portate al minimo giornaliero corrispondente.
Per il 2012:
- il minimo giornaliero di riferimento per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite è € 45,70;
- per quelle con specifico limite giornaliero è € 25,39.
La circolare rinvia agli allegati per i riepiloghi dei limiti 2003-2012 e per i valori applicabili nel 2012.
Lavoratori a domicilio, part-time, lavoro ripartito e area dirigenziale
Per i lavoratori a domicilio il limite minimo giornaliero 2012 è € 25,39, ma va elevato al minimo generale di € 45,70 se inferiore.
Per il part-time, la base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per tutte le ore retribuibili a carico del datore di lavoro nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minima 2012, con orario normale di 40 ore settimanali, è calcolata come € 45,70 x 6 / 40 = € 6,86. Deve essere applicato il valore maggiore tra minimale orario e retribuzione oraria tabellare prevista dal contratto collettivo.
Le ore da computare comprendono:
- ore di effettiva presenza;
- ore di assenza retribuite per legge o contratto, come ferie, festività, permessi retribuiti e astensione obbligatoria per maternità, entro il limite di 25 giorni lavorativi mensili.
Il lavoro ripartito è assimilato al part-time, con utilizzo della retribuzione oraria convenzionale per la totalità delle ore effettivamente prestate dai contitolari.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è la retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Dal 1° luglio 2011 gli importi sono:
- € 11,36 orari;
- € 90,88 giornalieri;
- € 2.272,08 mensili.
Per il part-time nell’area dirigenziale si applica il criterio orario sul massimale di rendita.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita ed è utilizzata solo in via residuale, quando mancano sia retribuzione effettiva sia retribuzione convenzionale. Dal 1° luglio 2011 i valori sono:
- € 48,94 giornalieri;
- € 1.223,43 mensili.
Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti ex articolo 51 del TUIR, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Poiché non esiste una prestazione a tempo, i limiti vengono rapportati a mesi anziché a giorni.
Dal 1° luglio 2011 i limiti mensili sono:
- minimo € 1.223,43;
- massimo € 2.272,08.
Per le prestazioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non superiore a € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, rapportati ai giorni effettivi di durata del rapporto oppure al mese se il contratto non indica le giornate lavorative.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, sempre nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Dal 1° luglio 2011 i limiti annui sono:
- minimo € 14.681,10;
- massimo € 27.264,90.
Premi speciali unitari: logica generale
La circolare spiega che i premi speciali unitari si applicano quando la natura della lavorazione o le modalità operative rendono difficile accertare retribuzione, numero degli occupati o ore di presenza. In tali casi il premio sostituisce il tasso ordinario e viene determinato sulla base di elementi diversi dalla retribuzione imponibile, come numero di persone, durata del lavoro, natura dell’attività o numero delle macchine.
Premi speciali unitari per categorie specifiche
La circolare passa in rassegna le principali categorie soggette a premi speciali per il 2012.
Artigiani, soci artigiani e familiari coadiuvanti
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati a imprenditore artigiano sono previsti premi annuali per persona, calcolati in funzione della retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e della classe di rischio della lavorazione.
Per il 2012 la retribuzione minima annua è € 13.710,00. I premi minimi annuali per classe di rischio sono:
- classe 1: € 77,70;
- classe 2: € 162,10;
- classe 3: € 318,50;
- classe 4: € 498,10;
- classe 5: € 698,40;
- classe 6: € 897,20;
- classe 7: € 1.102,40;
- classe 8: € 1.212,00;
- classe 9: € 1.665,00.
Per retribuzioni superiori, il premio aumenta secondo le aliquote dell’allegato 6. I nuovi valori si applicano immediatamente alle nuove posizioni assicurative, mentre per le posizioni già in essere l’aggiornamento avviene in autoliquidazione 2012/2013.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative
Per questa categoria il premio è trimestrale e si basa sulla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore al minimo generale di € 45,70. Per il 2012 i premi minimi trimestrali sono:
- facchini I settore: € 98,90;
- facchini II settore: € 197,90;
- facchini III settore: importo da determinare in base all’incidenza dei rischi dei primi due settori;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori: € 178,40.
Se la retribuzione giornaliera effettiva supera il minimo, il premio si aumenta proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. La circolare riporta anche esempi di calcolo e precisa che, in caso di part-time o di rapporto parasubordinato, si applicano rispettivamente i criteri del part-time o del lavoro parasubordinato.
Frangitura e spremitura delle olive
Per i lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, il premio speciale è dovuto per frantoio, indipendentemente dal numero delle persone addette, e varia in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, al tipo di frantoio e alla durata dei lavori.
Per la campagna olearia 2012/2013 i premi minimi sono:
- frantoio tipo A, durata non superiore a 30 giorni: € 174,50;
- frantoio tipo A, intera campagna: € 549,50;
- frantoio tipo B, durata non superiore a 30 giorni: € 240,50;
- frantoio tipo B, intera campagna: € 671,10.
Se la retribuzione giornaliera è superiore al minimo, il premio va aumentato proporzionalmente.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne è previsto un premio mensile per persona, riferito a una retribuzione giornaliera non inferiore a € 25,39 nel 2012. Il premio minimo mensile è pari a € 30,30. Anche qui, in caso di retribuzione superiore, il premio cresce proporzionalmente.
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo, invece, si applica il premio ordinario previsto per la generalità dei familiari, su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.
Insegnanti di scuole e istituti non statali
Per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è previsto un premio annuale a persona rapportato alla retribuzione annua effettiva, non inferiore al minimale giornaliero moltiplicato per 300. La circolare distingue tra insegnamento prescolare e scolare e tra insegnanti con funzioni direttive e altri insegnanti, indicando per l’anno scolastico 2011/2012 le retribuzioni minime, annuali e i premi minimi corrispondenti.
Per i docenti di scuole materne e primarie si applica sempre e soltanto il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
La circolare segnala inoltre che il Commissario Straordinario dell’Istituto, con provvedimento CS n. 23 del 6 dicembre 2011, ha determinato il passaggio a regime assicurativo ordinario della categoria a partire dal 2012, con riserva di ulteriori istruzioni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.
Alunni e studenti di scuole non statali
Per gli alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, è previsto un premio annuale a persona, da rivalutare secondo l’articolo 116 del TU. Per l’anno scolastico 2011/2012 il premio provvisorio è pari a € 2,35 per persona.
Candidati all’emigrazione
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio è previsto un premio fisso per prova, pari a € 3,10, non soggetto a variazioni, a carico degli istituti, centri di formazione o aziende in cui si svolgono le prove.
Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica
Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi sono previsti premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso. Il premio è dovuto dai possessori a qualunque titolo di apparecchi o sostanze radioattive, compresi fabbricanti, rappresentanti e rivenditori che usino personale medico per collaudi o prove. Gli importi 2012 sono riportati nell’allegato 9.
Profili risarcitivi e effetto della rivalutazione
La circolare precisa che la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2011 incide anche sul profilo risarcitivo. Le indennità per inabilità temporanea assoluta, nonché le liquidazioni per inabilità permanente e ai superstiti relative ad eventi dal 1° luglio 2011, devono essere adeguate ai nuovi parametri:
- minimale di rendita: € 14.681,10 annui e € 48,94 giornalieri;
- massimale di rendita: € 27.264,90 annui e € 90,88 giornalieri.
Allegati e tabelle di riferimento
La circolare richiama numerosi allegati contenenti tabelle e riepiloghi operativi per il 2012 e per gli anni precedenti, utili per il calcolo dei premi ordinari e speciali. Tali allegati costituiscono il supporto applicativo per la corretta determinazione delle basi imponibili e dei premi dovuti nelle diverse categorie disciplinate dal documento.
Punti principali
Determinazione dei limiti minimi per il 2012
Per il 2012 i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono rivalutati sulla base dell’indice ISTAT del 2,7%. Il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in € 45,70, corrispondenti a € 1.188,20 mensili (26 giorni). Per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite giornaliero si applica tale importo; per quelle con specifico limite si applica invece € 25,39, salvo adeguamento al valore superiore previsto per la categoria.
Regole per retribuzione effettiva e minimali
La retribuzione effettiva non può essere inferiore né al minimale contrattuale né al minimale giornaliero: se è inferiore, va adeguata all’importo più elevato tra i due. Il minimale giornaliero di € 45,70 non va però confrontato con 1/300 del minimale di rendita (€ 48,94), perché i due criteri operano autonomamente. Per la generalità dei lavoratori, il riferimento minimo resta quindi € 45,70 al giorno.
Categorie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il minimo 2012 è € 40,65; le erogazioni speciali con base imponibile determinata da legge regionale o da provvedimento regionale; le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per l’importo effettivo. Rientrano tra le esclusioni anche alcune prestazioni integrative poste a carico del datore di lavoro, per le quali la base imponibile coincide con le somme dovute anche se inferiori ai minimi giornalieri.
Retribuzioni convenzionali e loro adeguamento
Le retribuzioni convenzionali prevalgono sulla retribuzione effettiva per le categorie espressamente previste da legge o da decreti ministeriali. Tali importi vanno adeguati ISTAT dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e, se inferiori al relativo minimo giornaliero, devono essere elevati a quest’ultimo. La circolare distingue tra retribuzioni convenzionali nazionali, provinciali e quelle stabilite per legge.
Part-time, lavoro ripartito e parasubordinati
Per i lavoratori part-time si applica la retribuzione convenzionale oraria, calcolata sul minimale giornaliero della generalità dei dipendenti: nel 2012, con orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è € 6,86. Il lavoro ripartito è assimilato al part-time. Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e massimale di rendita, con valori mensili 2012 pari a € 1.223,43 e € 2.272,08; per le prestazioni occasionali entro 30 giorni e € 5.000 valgono i medesimi limiti parametrati ai giorni o al mese secondo il contratto.
Premi speciali unitari e categorie interessate
La circolare elenca i premi speciali unitari per categorie in cui è difficile misurare la retribuzione o la presenza lavorativa: artigiani, facchini e assimilati, addetti alla frangitura delle olive, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni di scuole non statali, candidati all’emigrazione e soggetti esposti a radiazioni. Per ciascuna categoria sono indicati criteri di calcolo, importi minimi, eventuali adeguamenti proporzionali e regole specifiche per part-time o parasubordinati.
Profilo risarcitivo
La rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2011 produce effetti anche sul profilo risarcitivo. Le indennità per inabilità temporanea assoluta e le liquidazioni per inabilità permanente o ai superstiti relative a eventi dal 1° luglio 2011 devono essere adeguate ai nuovi valori: minimale di rendita € 14.681,10 annui e € 48,94 giornalieri; massimale di rendita € 27.264,90 annui e € 90,88 giornalieri.
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