Circolare Inail n. 14 del 15 marzo 2012
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2012, le retribuzioni convenzionali da usare per il calcolo dei premi assicurativi INAIL dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Specifica l’ambito territoriale di applicazione, escludendo i Paesi UE, quelli soggetti alla normativa comunitaria e quelli coperti da convenzioni di sicurezza sociale. Indica inoltre la frazionabilità mensile in 26 giornate in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese e chiarisce che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, il calcolo dei premi va effettuato sulle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto 24 gennaio 2012, con rinvio alle tabelle dell’Allegato 1 e ai criteri di raffronto con le fasce retributive nazionali per le categorie interessate.
Retribuzioni convenzionali 2012 per lavoratori in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2012 per lavoratori in Paesi extracomunitari
La circolare disciplina, per l’anno 2012, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi INAIL relativi ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e precisa l’ambito di applicazione, le modalità di determinazione della retribuzione imponibile e la frazionabilità in caso di eventi intervenuti nel corso del mese.
Quadro normativo di riferimento
La materia è ricondotta principalmente al decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che tutela i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e prevede la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali con decreto ministeriale. È richiamato anche il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, con riferimento alla retribuzione convenzionale per l’area dirigenziale, pari al massimale di rendita, nonché il decreto 24 gennaio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determina per il 2012 le retribuzioni convenzionali applicabili.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali fissate dalla circolare valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche solo parziali. Restano quindi esclusi:
- gli Stati membri dell’Unione Europea;
- gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria, cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, elencati nel testo della circolare.
La circolare richiama inoltre, per i Paesi SEE e per la Svizzera, l’applicazione della normativa comunitaria di riferimento e precisa alcuni effetti di sospensione o sostituzione degli accordi bilaterali preesistenti.
Retribuzioni convenzionali per il 2012
Le retribuzioni convenzionali mensili da porre a base del calcolo dei contributi per il 2012 sono quelle riportate, per ciascun settore, nelle tabelle contenute nell’Allegato 1, allegato al decreto 24 gennaio 2012. Tali valori devono essere utilizzati anche per ragguagliare le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata mediante il raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle. La circolare chiarisce, nelle note, che la retribuzione nazionale corrisponde al trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Decorrenza dell’applicazione
La circolare stabilisce che, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il calcolo dei premi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto 24 gennaio 2012. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri già vigenti.
Precisazioni interpretative richiamate
Tra le note, la circolare evidenzia che la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987 si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla disciplina generale del decreto legislativo n. 38/2000. Viene inoltre precisato che, pur riferendosi formalmente ai lavoratori italiani, la disciplina è applicata anche ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari, secondo i chiarimenti richiamati dalla stessa circolare.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale e definisce le retribuzioni convenzionali per l’anno 2012. Il quadro normativo richiama il decreto-legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, il decreto legislativo n. 38/2000 e il decreto ministeriale 24 gennaio 2012 che determina le retribuzioni convenzionali per il 2012.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi i Paesi dell’Unione Europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati coperti da convenzioni di sicurezza sociale elencati nella circolare.
Retribuzioni convenzionali 2012
Le retribuzioni mensili da assumere come base per il calcolo dei contributi 2012 sono quelle indicate per ciascun settore nelle tabelle dell’Allegato 1, tratte dal decreto 24 gennaio 2012. Per i lavoratori con fasce di retribuzione, la retribuzione imponibile va determinata confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le fasce previste nelle tabelle.
Frazionabilità nel mese
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Decorrenza e criteri di calcolo
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il calcolo dei premi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 24 gennaio 2012. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Precisazioni richiamate nelle note
Le note chiariscono che la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987 si applica anche alle qualifiche dirigenziali, in deroga alla regola generale del decreto legislativo n. 38/2000. Viene inoltre precisato che, pur riferita ai soli lavoratori italiani, la disciplina è applicata anche ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari, secondo i riferimenti richiamati dalla circolare.
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