Deliberazione n. 12 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite Instagram senza consenso. L’intervento urgente ha imposto misure immediate per impedire la diffusione del materiale e, in caso di acquisizione in chiaro, la sua conservazione a soli fini probatori per dodici mesi con cautele idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il Collegio, riunito il 16 gennaio 2026, ratifica integralmente la determinazione dirigenziale n. 515 del 30 dicembre 2025.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misura urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Instagram. Il procedimento è attivato sulla base della disciplina sul c.d. revenge porn e si conclude con la conferma della misura urgente già disposta dal dirigente competente.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali;
- il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica del Collegio.
Segnalazione e attivazione del procedimento
La persona interessata comunica al Garante di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 144-bis e chiede l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Instagram. Il Garante valuta la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata e, ritenendola sussistente, procede all’adozione della misura urgente.
Misure urgenti adottate il 30 dicembre 2025
Con determinazione n. 515 del 30 dicembre 2025 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo dispone:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, l’eventuale materiale segnalato per soli fini probatori e per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito finale: ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Collegio, riunito il 16 gennaio 2026, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non risultano disposte sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive oltre a quelle già adottate in via urgente.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulla piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Il caso riguarda quindi materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, suscettibile di invio, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 515 del 30 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza misure immediate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. In particolare, è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
La medesima determinazione ha prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 30 dicembre 2025. Il provvedimento del 16 gennaio 2026 conferma quindi integralmente le misure già disposte, senza introdurre ulteriori prescrizioni o sanzioni.
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