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Provvedimento

Deliberazione n. 24 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy24

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company. Le misure sono state disposte a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio-video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Il Garante conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per 12 mesi a soli fini probatori.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Meta, TikTok, Telegram, Google e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di alcuni gestori di piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito.

Contesto normativo e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso.

Segnalazione e intervento d’urgenza

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Telegram, Google (YouTube) e X. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 15/2026-19/2026 del 13 gennaio 2026.

Le misure urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la previsione che la conservazione sia comunicata tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 13 gennaio 2026. Il testo non contiene valutazioni sanzionatorie né importi di sanzione: si tratta di un provvedimento confermativo di misure preventive e conservative finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Telegram, Google (YouTube) e X. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione nei casi di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 15-19 del 13 gennaio 2026. Con tali atti ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e X Internet Unlimited Company. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma le misure cautelari e conservative volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

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