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Provvedimento

Deliberazione n. 25 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy25

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a imporne la conservazione a fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a limitarne l’identificabilità. Il provvedimento conclude con la ratifica formale delle determinazioni d’urgenza.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due determinazioni urgenti adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento origina da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva ratifica successiva del Garante.

Segnalazione e avvio del procedimento

La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sono state valutate ai fini dell’adozione della decisione.

Misure urgenti adottate il 14 gennaio 2026

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente competente ha disposto in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 16 gennaio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 20/2026 e 21/2026 adottati d’urgenza il 14 gennaio 2026. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del contenuto segnalato e a preservarnee l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate per il rischio di diffusione di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina del c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 20 e 21 del 14 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Misure imposte alle piattaforme

Le società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC sono state ingiunte ad adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni pervenute, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 20/2026 e 21/2026 adottati il 14 gennaio 2026 dal dirigente competente nei confronti delle tre società.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatominorimisure di sicurezza

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