Ordinanza ingiunzione o revoca n. 3 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento ha trasmesso via PEC a più uffici interni una consulenza tecnica di parte relativa a un dipendente, contenente anche dati sulla salute. La comunicazione è stata ritenuta illecita perché effettuata verso soggetti non tutti effettivamente autorizzati e senza adeguata limitazione dell’accesso ai soli destinatari necessari, in violazione dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della finalità. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito del Garante, ma senza ulteriori misure correttive.
Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento: comunicazione a più uffici della CTP di un dipendente con dati sulla salute, in violazione del GDPR
Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento: comunicazione illecita di una CTP contenente dati sulla salute di un dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito con ordinanza ingiunzione il reclamo proposto da un dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento, relativo alla circolazione interna di una consulenza tecnica di parte (CTP) con informazioni sul contenzioso lavorativo e sulla salute dell’interessato. Il provvedimento accerta un trattamento illecito per comunicazione di dati personali a più uffici interni, non tutti effettivamente autorizzati alla conoscenza del contenuto.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR, nel quale il dipendente segnalava che la CTP riguardava vicende lavorative e conteneva dati particolari, tra cui informazioni sanitarie e l’elenco delle visite specialistiche cui era stato sottoposto. L’istruttoria ha confermato che l’Azienda aveva trasmesso il documento tramite PEC a più strutture interne, nell’ambito dell’istruttoria relativa agli atti giudiziari del dipendente.
Riscontri istruttori sull’invio tramite PEC
Dalla documentazione acquisita è emerso che la CTP è stata inviata:
- alla UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico, comprensiva dell’Ufficio Relazioni Sindacali, con accesso alla PEC da parte di due operatori;
- alla UOC Dipartimento Medico Presidia, con accesso alla PEC da parte di due assistenti amministrativi;
- alla UOC Risorse Umane, con accesso alla PEC da parte di venti dipendenti di varie qualifiche.
Il Garante ha rilevato che l’uso di una casella di posta condivisa, accessibile a personale con funzioni eterogenee, ha reso conoscibili dati delicati del lavoratore anche a soggetti che non avevano necessità di trattarli in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Norme applicate e principi violati
L’Autorità ha richiamato il quadro applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici nel contesto del rapporto di lavoro, in particolare:
- art. 5 GDPR, principi di liceità, correttezza, minimizzazione e limitazione della finalità;
- art. 6 GDPR, necessità di una base giuridica;
- art. 9, par. 2, lett. b) GDPR, trattamento di categorie particolari di dati in ambito di rapporti di lavoro;
- art. 2-ter Codice privacy, sulla necessaria base normativa per i trattamenti da parte di soggetti pubblici.
È stato inoltre richiamato il principio per cui la comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da idonea base giuridica e il personale deve essere autorizzato, istruito e limitato ai soli compiti pertinenti.
Valutazioni del Garante sulla condotta dell’Azienda
Il Garante ha escluso che fossero sufficienti le difese dell’Azienda fondate su:
- ridotte dimensioni dell’ente e necessità di attribuire pluralità di competenze al personale;
- obblighi interni di riservatezza e segreto d’ufficio;
- assenza di prova di una effettiva visualizzazione del documento da parte di tutti i destinatari.
Secondo l’Autorità, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare misure tecniche e organizzative adeguate a evitare la conoscibilità ingiustificata dei dati, limitando l’accesso ai soli soggetti effettivamente coinvolti. In particolare, avrebbe dovuto utilizzare indirizzi PEC individuali e inviare una versione della CTP priva dei riferimenti dettagliati alle condizioni di salute, anche mediante omissis.
Esito del procedimento e qualificazione dell’illecito
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda Ospedaliera per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9, par. 2, lett. b) GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Ha inoltre rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’archiviazione e che le dichiarazioni difensive non erano idonee a superare i rilievi contestati.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
Poiché le violazioni derivavano da un’unica condotta, è stato applicato l’art. 83, par. 3 GDPR. Il Garante ha considerato:
- la natura e gravità del trattamento, riferito ai dati di un solo lavoratore;
- il carattere delicato dei dati, inclusi quelli sulla salute;
- l’errore di valutazione nella condotta dell’Azienda;
- la buona cooperazione nel corso dell’istruttoria;
- le indicazioni interne fornite ai dipendenti in materia privacy;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
All’esito, la sanzione è stata determinata in euro 6.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1 GDPR.
Misure accessorie e termini di impugnazione
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet dell’Autorità;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.
È stato inoltre indicato che l’Azienda può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione comminata ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice privacy. Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento. L’interessato ha lamentato la circolazione, nel contesto lavorativo, di una consulenza tecnica di parte relativa a un contenzioso con l’amministrazione, contenente informazioni sulle vicende lavorative e dati sensibili sulla salute, inclusa la puntuale elencazione di visite specialistiche.
Esito dell’istruttoria e destinatari della comunicazione
Dagli accertamenti è emerso che l’Azienda ha inviato la documentazione via PEC a diversi uffici interni: UOC URP/URS, UOC Dipartimento Medico Presidia e UOC Risorse Umane. Le caselle PEC di tali strutture erano accessibili a più dipendenti con funzioni eterogenee, compresi soggetti non assegnatari della pratica e non necessariamente legittimati a conoscere quei dati.
Violazioni contestate e quadro normativo
Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9, par. 2, lett. b) GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy. È stato evidenziato che, per i soggetti pubblici, la comunicazione di dati personali deve trovare una specifica base giuridica e rispettare i principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione dell’accesso ai soli autorizzati.
Valutazione del Garante sulla gestione del trattamento
L’Autorità ha osservato che l’Azienda avrebbe dovuto usare canali di trasmissione idonei a raggiungere esclusivamente il personale effettivamente coinvolto, ad esempio indirizzi PEC individuali, e inviare una versione della CTP priva dei dettagli superflui sulle condizioni di salute. Non è stata ritenuta sufficiente la giustificazione legata alle ridotte dimensioni dell’ente o agli obblighi di riservatezza interni, perché non elimina il rischio di conoscibilità ingiustificata dei dati tra colleghi.
Sanzione e provvedimenti accessori
Tenuto conto dell’unicità della condotta, della gravità medio-bassa valutata sulla base dell’art. 83, par. 2 GDPR, della cooperazione dell’Azienda, dell’assenza di precedenti e del fatto che i dati riguardavano un solo lavoratore, il Garante ha determinato la sanzione in 6.000 euro. È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento, senza ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2 GDPR.
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