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Provvedimento

Deliberazione n. 22 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy22

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulla piattaforma senza consenso. L’intervento mira a impedire l’ulteriore diffusione del contenuto e, in via cautelare, a conservarlo per soli fini probatori per dodici mesi qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn, con successiva ratifica collegiale del Garante entro 48 ore dalla segnalazione.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per i casi di c.d. revenge porn. L’intervento è originato da una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione tramite piattaforma digitale di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni nei casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti possano essere diffusi senza consenso su piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la riconducibilità della segnalazione all’ipotesi normativa prevista dall’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 12 gennaio 2026 una determinazione urgente con cui ha:

  • ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica collegiale del provvedimento

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 12 gennaio 2026. Successivamente, il Garante, nella riunione del 16 gennaio 2026, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 12/2026 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Profili applicativi per i destinatari

Il provvedimento conferma il funzionamento del meccanismo accelerato previsto per i casi di revenge porn: segnalazione dell’interessato, intervento urgente del dirigente competente per prevenire la circolazione del materiale e successiva ratifica dell’Autorità. Per i gestori di piattaforme digitali, il caso evidenzia l’obbligo di attivarsi immediatamente per contenere la diffusione di contenuti intimi segnalati e di adottare, ove necessario, cautele di conservazione strettamente funzionali alla prova e alla tutela dei diritti coinvolti.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite la piattaforma Telegram senza il suo consenso.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 12 gennaio 2026 un provvedimento urgente che ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 16 gennaio 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 12/2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Finalità della conservazione prescritta

La conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, deve avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per fini probatori e mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Come è indicizzato

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