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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1844

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1844 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e corregge numerosi modelli quantitativi e istruzioni di reporting previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 nell’ambito di Solvency II. Le modifiche riguardano soprattutto la migliore granularità delle informazioni sugli investimenti in infrastrutture, la coerenza dei segni e dei tassi di cambio, le analisi delle variazioni delle riserve tecniche e diversi chiarimenti sulle istruzioni di compilazione. Sono inoltre rettificati errori redazionali e aggiornati elenchi di ECAI, definizioni CIC e riferimenti alle tabelle di segnalazione.

Modifica e rettifica dei modelli di segnalazione prudenziale Solvency II per imprese di assicurazione e riassicurazione e gruppi, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista tenute a trasmettere informazioni alle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Le modifiche incidono sui modelli di segnalazione individuale e, per taluni allegati e rettifiche, anche sulla segnalazione di gruppo e sulle relative istruzioni tecniche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1844 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema di segnalazione prudenziale Solvency II, modificando e rettificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. La finalità è adeguare i modelli di reporting alle nuove classi di attività infrastrutturali, migliorare la qualità e la coerenza dei dati trasmessi alle autorità di vigilanza e correggere errori redazionali presenti nelle istruzioni.

Ambito e finalità

Il provvedimento riguarda gli operatori soggetti alla direttiva 2009/138/CE: imprese di assicurazione e riassicurazione, imprese partecipanti, società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista. Le modifiche impattano sia la segnalazione individuale sia, per alcuni profili, quella di gruppo, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.

Regole generali di compilazione

Due modifiche di carattere generale incidono sulla compilazione dei modelli. In primo luogo, all’articolo 2 del regolamento 2015/2450 viene stabilito che tutti i punti di dati devono essere espressi come valori positivi, salvo specifiche eccezioni legate alla natura del dato o alle istruzioni dell’allegato. In secondo luogo, all’articolo 3 è inserito il paragrafo 4 bis, che disciplina la conversione dei dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione: occorre utilizzare il tasso di chiusura dell’ultimo giorno disponibile nel periodo di riferimento.

Adeguamento agli investimenti in infrastrutture

Una parte centrale del regolamento consiste nell’aggiornamento dei modelli per riflettere l’introduzione, nel quadro prudenziale, della nuova classe di attività delle società di infrastrutture ammissibili prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/1542. I modelli del rischio di mercato e quelli relativi alle attività e agli investimenti vengono quindi riorganizzati per separare chiaramente:

  • strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili;
  • strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società di infrastrutture;
  • obbligazioni e prestiti distinti tra investimenti in società di infrastrutture, altri investimenti infrastrutturali ammissibili e attività non infrastrutturali.

Nel modello S.26.01 sono introdotte nuove sottorighe per i valori iniziali e post-shock, distinguendo attività, passività, requisiti netti e lordi, e precisando quando non vanno inclusi importi recuperabili da riassicurazione o società veicolo. L’obiettivo è fornire alle autorità una granularità informativa paragonabile a quella già prevista per le altre asset class nel modulo del rischio di mercato.

Modelli vita e assicurazione malattia SLT

Il regolamento modifica diversi modelli relativi alle riserve tecniche vita. Nel modello S.12.01 sono precisate le voci concernenti:

  • la migliore stima dei prodotti con opzione di riscatto;
  • le future prestazioni garantite;
  • le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Nel modello S.14.01, dedicato all’analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, viene eliminata una riga e introdotto il campo relativo al tasso garantito annualizzato, da indicare solo se il contratto prevede un tasso garantito e non per i contratti collegati a quote. Nel modello S.15.01, sulla descrizione delle garanzie delle rendite variabili, si richiede di indicare il livello della prestazione garantita in percentuale.

Analisi delle variazioni delle riserve tecniche e dell’eccedenza attività/passività

Ampio spazio è dedicato alla revisione dei modelli S.29.02, S.29.03 e S.29.04, che servono a spiegare l’evoluzione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività. Le nuove istruzioni chiariscono la distinzione tra:

  • variazioni derivanti da flussi tecnici realizzati;
  • variazioni dovute a cambiamenti di ipotesi;
  • componenti connesse ai premi contabilizzati;
  • effetti della riassicurazione accettata;
  • variazioni collegate a fondi e passività linked o index-linked.

Nel modello S.29.02 si precisa che il perimetro include investimenti, posizioni di passività sui derivati, azioni proprie, passività finanziarie e attività detenute per fondi collegati a quote e a indici, ma esclude gli immobili posseduti per uso proprio. Nei modelli S.29.03 e S.29.04 vengono dettagliati i criteri di allocazione tra rischi coperti nel periodo, dopo il periodo e prima del periodo, con istruzioni specifiche per non vita e per la separazione delle riserve premi e sinistri.

Derivati, collateral e altri dati di dettaglio

Il regolamento riscrive varie istruzioni sui derivati nei modelli S.08.01, S.08.02 e nelle corrispondenti sezioni per le operazioni infragruppo. Il principio comune è che ogni derivato deve essere segnalato separatamente e che l’identificazione dello strumento sottostante segue un ordine di priorità tra ISIN, codici riconosciuti, codice interno dell’impresa e, se del caso, indicazione di «attività/passività multiple». Un indice è sempre trattato come strumento unico.

Nel modello S.11.01 sulle attività detenute a titolo di garanzia collaterale si chiarisce che gli immobili detenuti come garanzia di mutui ipotecari a persone fisiche devono essere riportati in un’unica riga e che alcune categorie CIC non sono applicabili. Analoghe precisazioni sono apportate ai modelli sulle operazioni infragruppo e alla descrizione delle garanzie delle rendite variabili.

ECAI, rating interni e concentrazione del rischio

Molte modifiche aggiornano gli elenchi delle ECAI ammissibili in numerosi modelli di Solvency II, tra cui S.06.02, S.08.01, S.08.02, S.30.02, S.30.04, S.31.01, S.31.02 e S.37.01. Il regolamento introduce la possibilità di indicare «Più ECAI» e richiede, in tale ipotesi, di segnalare il rating esterno più rappresentativo. Nel modello S.37.01 viene inoltre aggiunta la voce «Rating interno», da compilare per le imprese che utilizzano modelli interni e rating interni nella modellizzazione; se l’impresa utilizza solo rating esterni, la voce non va segnalata.

Rettifiche su gruppi, riassicurazione e altre tabelle

Il testo corregge anche diversi modelli di gruppo e di riassicurazione. In S.03.01 e S.03.02 vengono chiariti i limiti delle garanzie da segnalare, con esclusione delle garanzie interne incluse nella vigilanza di gruppo. In S.35.01 si specifica come calcolare e comunicare le riserve tecniche di gruppo soggette ad aggiustamento per la volatilità, al lordo delle operazioni infragruppo e comprensive della riassicurazione infragruppo.

Rettifiche finali e definizioni CIC

L’allegato VI del regolamento 2015/2450 è corretto in due definizioni fondamentali:

  • il codice CIC 12, relativo alle obbligazioni sovranazionali, viene formulato con riferimento alle obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati, incluse banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui agli articoli 117, paragrafo 2, e 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • il codice CIC 24, relativo agli strumenti del mercato monetario, viene limitato ai titoli di debito a brevissimo termine e esclude espressamente le commercial paper.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come indicato nel testo, è rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Modifiche generali alle regole di compilazione

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2450 è aggiunta la regola secondo cui tutti i punti di dati devono essere espressi come valori positivi, salvo che la natura del dato imponga il contrario o le istruzioni specifiche richiedano un formato diverso. All’articolo 3 è inserito il paragrafo 4 bis, che impone, per i dati storici denominati in valuta diversa da quella di segnalazione, la conversione usando il tasso di chiusura dell’ultimo giorno disponibile nel periodo di riferimento.

Adeguamento dei modelli agli investimenti in infrastrutture

I modelli di segnalazione sono aggiornati per recepire la nuova classe di attività delle società di infrastrutture ammissibili introdotta dal regolamento delegato (UE) 2017/1542. Nei modelli sul rischio di mercato e sugli investimenti vengono distinti investimenti in società di infrastrutture ammissibili e investimenti in infrastrutture ammissibili diversi da tali società, con nuove righe e colonne dedicate nei modelli S.26.01, S.26.01.04, SR.26.01.01 e nelle relative istruzioni.

Chiarimenti sulla segnalazione dei derivati

Nei modelli S.08.01, S.08.02 e nelle corrispondenti sezioni per operazioni infragruppo sono riscritti i campi relativi allo strumento sottostante, al relativo codice identificativo e al tipo di codice utilizzato. Si chiarisce che i derivati devono essere segnalati separatamente, che un indice è considerato uno strumento unico e che, in mancanza di codici standard, va utilizzato un codice attribuito dall’impresa. Sono aggiornati anche gli elenchi chiusi dei codici di identificazione (ISIN, CUSIP, SEDOL, WKN, Bloomberg Ticker, BBGID, Reuters RIC, FIGI, altri codici ANNA, codice interno).

Rettifiche sui modelli relativi alle riserve tecniche vita e malattia SLT

Nel modello S.12.01 sono precisati i campi sulla migliore stima dei prodotti con opzione di riscatto e sulle future prestazioni garantite e partecipazioni discrezionali. Nel modello S.14.01 sono riviste le istruzioni sull’analisi delle obbligazioni vita e viene introdotto il tasso garantito annualizzato (cella C0260), applicabile solo se il contratto prevede un tasso garantito e non per i contratti linked. Nel modello S.15.01 si chiarisce che il livello della prestazione garantita va indicato in percentuale.

Aggiornamenti sui modelli di rischio di mercato

Nel modulo S.26.01 sono introdotte nuove sotto-righe dedicate al rischio azionario per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili e in infrastrutture ammissibili, nonché nuove sotto-righe per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti distinguendo tra investimenti in società di infrastrutture, altri investimenti infrastrutturali ammissibili e investimenti diversi. Sono indicati in dettaglio i valori da segnalare prima e dopo lo shock, con o senza capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche, e quando le nuove celle non devono essere compilate.

Chiarimenti sulle analisi delle variazioni e sulle eccedenze attività/passività

I modelli S.29.02, S.29.03 e S.29.04 sono riformulati per precisare la distinzione tra variazioni dovute a flussi tecnici, a cambiamenti di ipotesi, a premi contabilizzati, a riassicurazione e a fondi collegati a indici o quote. In S.29.02 si chiarisce anche l’ambito di inclusione di investimenti, passività finanziarie e azioni proprie, con esclusione degli immobili a uso proprio. In S.29.01 si precisa che l’importo segnalato non include le azioni proprie.

Aggiornamento delle informazioni su ECAI e rating interni

Molti modelli vengono modificati per aggiornare gli elenchi delle ECAI ammissibili, distinguere l’ipotesi di «Più ECAI» e richiedere, in tal caso, il rating esterno più rappresentativo. Nel modello S.37.01 è inoltre inserito un nuovo campo «Rating interno» per le imprese che utilizzano modelli interni, da compilare solo se i rating interni sono effettivamente impiegati nella modellizzazione.

Rettifiche e chiarimenti su gruppi, collateral e altri modelli

Sono rettificati i modelli relativi alle garanzie e agli elementi fuori bilancio, al collateral detenuto, alle coperture facoltative di riassicurazione, alle società veicolo e alle deduzioni per fondi separati/portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità. In S.11.01 si chiarisce che gli immobili detenuti in garanzia di mutui ipotecari a persone fisiche sono segnalati in un’unica linea. In S.35.01 si precisa la base di calcolo delle riserve tecniche di gruppo soggette ad aggiustamento per la volatilità.

Rettifica delle definizioni CIC e di altri allegati

L’allegato VI del regolamento (UE) 2015/2450 è corretto nelle definizioni del codice CIC 12 (obbligazioni sovranazionali) e del codice CIC 24 (strumenti del mercato monetario), precisando rispettivamente l’ambito delle obbligazioni di enti pubblici istituiti da accordi tra Stati e l’esclusione delle commercial paper dalla categoria degli strumenti monetari a brevissimo termine.

Rettifiche formali e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Gli allegati I-VII contengono le modifiche e rettifiche puntuali ai modelli e alle istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.

Come è indicizzato

Materieassicurazionivigilanza prudenzialesegnalazioni regolamentarisolvibilità iiriassicurazione

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