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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1871

Regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)]

Normativa europea32018R1871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra un'indicazione geografica bulgara per una bevanda spiritosa a base di vino, inserendola nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. La Commissione ha verificato la conformità della domanda, ne ha pubblicato le specifiche principali e, in assenza di opposizioni, ha proceduto alla registrazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 di un'indicazione geografica bulgara per una bevanda spiritosa a base di vino.

Ambito di applicazione

Si applica alla disciplina UE delle bevande spiritose, in particolare alla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008. Riguarda l'indicazione geografica "Карнобатска гроздова ракия"/"Гроздова ракия от Карнобат"/"Karnobatska grozdova rakya"/"Grozdova rakya ot Karnobat", relativa alla categoria di prodotto "Acquavite di vino" e riferita alla Bulgaria. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Registrazione di un'indicazione geografica per una bevanda spiritosa bulgara

Il regolamento della Commissione del 23 novembre 2018 interviene nell'ambito della disciplina UE delle bevande spiritose per registrare un'indicazione geografica bulgara relativa a un'acquavite di vino. L'atto modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008: la Bulgaria ha presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica "Карнобатска гроздова ракия"/"Гроздова ракия от Карнобат"/"Karnobatska grozdova rakya"/"Grozdova rakya ot Karnobat"; la Commissione ne ha verificato la conformità; quindi ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, la registrazione è stata disposta.

Contenuto normativo della registrazione

L'articolo 1 inserisce nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti "Acquavite di vino", la denominazione geografica relativa alla Bulgaria. La registrazione concerne le quattro traslitterazioni/forme linguistiche indicate nel regolamento e attribuisce loro lo статус di indicazione geografica nel quadro della disciplina europea delle bevande spiritose.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione dell'indicazione geografica

L'articolo 1 aggiunge all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti "Acquavite di vino", la denominazione geografica bulgara "Карнобатска гроздова ракия"/"Гроздова ракия от Карнобат"/"Karnobatska grozdova rakya"/"Grozdova rakya ot Karnobat".

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama l'esame della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la pubblicazione delle specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, e l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7.

Base giuridica e decisione della Commissione

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, dopo aver accertato la conformità della domanda alla normativa di settore e sentito il parere del comitato per le bevande spiritose.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichebevande spiritosemercato interno

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