Regolamento (UE) 2018/1843
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1843 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda l'ambito di applicazione del modello per la pubblicazione delle informazioni relative a premi, sinistri e spese per paese (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per precisare in quali casi le imprese di assicurazione e riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 relativo a premi, sinistri e spese per paese. La novità riguarda sia la pubblicazione individuale sia quella di gruppo e introduce una soglia chiara: nessun obbligo di pubblicazione quando il paese di origine concentra almeno il 90 % dei premi contabilizzati lordi totali. L’intervento mira a ridurre le incertezze interpretative degli operatori e a uniformare l’applicazione delle norme tecniche di attuazione di Solvibilità II.
Modifica le norme tecniche di attuazione Solvibilità II sulla pubblicazione per paese di premi, sinistri e spese, chiarendo quando il modello S.05.02.01 non deve essere pubblicato.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette agli obblighi di informativa annuale previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, sia a livello di singola impresa sia a livello di gruppo. Rileva in particolare per la sezione S.05.02 relativa a premi, sinistri e spese per paese, contenuta negli allegati II e III del regolamento modificato. L’esenzione dalla pubblicazione del modello S.05.02.01 opera quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Modifica del modello di pubblicazione per paese di premi, sinistri e spese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1843 della Commissione interviene sul quadro attuativo di Solvibilità II per chiarire l’ambito di applicazione del modello S.05.02.01, relativo alla pubblicazione per paese di premi, sinistri e spese. Il legislatore europeo rileva che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 non definiva con sufficiente precisione le condizioni di esonero dalla pubblicazione, con conseguenti incertezze per imprese e gruppi assicurativi.
Finalità e contesto normativo
L’atto si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sugli articoli 56 e 256, paragrafo 5, e recepisce progetti di norme tecniche di attuazione elaborati da EIOPA. Dai considerando emerge che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha svolto consultazioni pubbliche, analizzato costi e benefici e acquisito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore assicurativo e riassicurativo.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda la sezione S.05.02 degli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/2452. Sul piano soggettivo interessa:
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione, per la pubblicazione annuale delle informazioni a livello di singola impresa;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista, per la pubblicazione annuale delle informazioni a livello di gruppo.
Nuova soglia di esenzione dalla pubblicazione
La modifica sostituisce le osservazioni generali della sezione S.05.02 nei due allegati e introduce una regola uniforme di esonero dalla pubblicazione del modello S.05.02.01. In particolare, non sussiste l’obbligo di pubblicazione quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.
Effetti pratici per gli operatori
La disciplina ha rilievo operativo per la predisposizione della relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria, perché consente agli operatori di valutare in modo più certo se il dettaglio per paese debba essere pubblicato. La soglia del 90 % costituisce il parametro determinante per l’esenzione, sia per il reporting individuale sia per quello consolidato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/2452
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica incide sulla sezione S.05.02, dedicata a premi, sinistri e spese per paese.
Esenzione dalla pubblicazione del modello S.05.02.01 per le singole imprese
Nell’allegato II, relativo alla pubblicazione annuale delle informazioni per le singole imprese, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.
Esenzione dalla pubblicazione del modello S.05.02.01 per i gruppi
Nell’allegato III, relativo alla pubblicazione annuale delle informazioni per i gruppi, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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