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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15359/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2016 tra una società affittuaria e una società concedente. Dopo la risoluzione del rapporto, le parti sottoscrivevano nel 2018 un accordo integrativo che la concedente contestava come nullo e/o inefficace. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto, la nullità e comunque l'inefficacia dell'accordo integrativo, condannando l'affittuaria al risarcimento del danno per il mancato guadagno da canoni non percepiti fino alla nuova locazione e per la differenza tra il canone originario e quello inferiore ottenuto dal nuovo affittuario. La Corte d'appello, in parziale riforma, riduceva il danno liquidato. In cassazione l'affittuaria proponeva cinque motivi: sosteneva che la motivazione sulla conoscenza, da parte sua, delle limitazioni statutarie della concedente fosse apparente; che la Corte territoriale avesse mal governato le presunzioni ex art. 2729 c.c. e l'art. 2384 c.c. ritenendo opponibili le limitazioni statutarie; che fosse errata la valutazione del dolo comune e del pregiudizio arrecato alla concedente; che vi fosse motivazione apparente o resa per relationem sulla stessa opponibilità delle limitazioni statutarie; e, in via condizionata, che dovesse pronunciarsi sulla validità pubblicistica dell'accordo integrativo. La concedente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale: tre motivi condizionati, assorbiti se fosse accolto il ricorso principale, e un motivo non condizionato sulla liquidazione del danno, contestando sia la rilevanza degli effetti economici della pandemia Covid-19 sia il criterio di quantificazione equitativa e il mancato riconoscimento del diritto di ritenzione su migliorie, addizioni e arredi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società affittuaria. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello esponeva in modo percepibile le ragioni dell'opponibilità delle limitazioni statutarie; ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha dichiarato assorbito il motivo condizionato. Quanto al ricorso incidentale della concedente, ha dichiarato assorbiti i motivi condizionati e ha rigettato il motivo non condizionato: ha ritenuto ammissibile in appello la questione relativa al minor corrispettivo conseguente al contesto Covid-19, trattandosi di eccezione in senso lato; ha considerato sufficientemente motivata la liquidazione del danno, fondata su indici economici e sulle condizioni del nuovo rapporto; ha ritenuto inammissibile la censura sul diritto di ritenzione di migliorie, addizioni e arredi perché diretta a contestare l'apprezzamento del merito sotto le sembianze di violazione di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 3, n. 3 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro della necessaria intelligibilità della motivazione della sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatto, non un errore di diritto sui requisiti delle presunzioni.

  • art. 2384, secondo comma, c.c.

    Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo il caso in cui il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società; la Corte ha ritenuto che tale dolo comune fosse stato accertato in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio denunciabile non può consistere nella mera contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sindacare la scelta e la valutazione del materiale probatorio se non nei limiti del vizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla questione della quantificazione del danno e sull'ammissibilità delle difese.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La questione relativa all'incidenza degli effetti del Covid-19 sulla quantificazione del corrispettivo è stata considerata proponibile in appello come eccezione in senso lato.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta correttamente effettuata sulla base di elementi economici concreti e del contesto del rapporto.

  • art. 1372 c.c.

    La censura sul diritto di ritenzione è stata giudicata inammissibile perché mascherava una contestazione di fatto sull'interpretazione delle clausole contrattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto, per entrambe le parti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • d.lgs. n. 163/2006, art. 27

    Richiamato nel motivo condizionato del ricorrente principale, rimasto assorbito.

  • d.lgs. n. 50/2016, art. 4

    Richiamato nel motivo condizionato del ricorrente principale, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o contestata nel merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • L'accertamento della consapevolezza del terzo circa la mancanza di poteri rappresentativi e del dolo comune ex art. 2384, comma 2, c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei termini oggi ammessi.
  • L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda fatti storici decisivi e discussi tra le parti, non la diversa sussunzione giuridica dei fatti stessi.
  • La questione relativa alla quantificazione del danno può essere affrontata con criterio equitativo se il giudice indica elementi economici concreti e plausibili posti a base della liquidazione.
  • Le eccezioni in senso lato, se rilevanti ai fini della decisione, possono essere dedotte anche in appello.
  • La censura che contesta l'interpretazione di clausole contrattuali o l'apprezzamento del loro contenuto non può essere veicolata come violazione di legge se, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
  • La detrazione del danno può essere rapportata anche alle condizioni economiche effettivamente conseguibili nel periodo considerato, quando il giudice di merito dia conto del contesto concreto in cui il rapporto si è svolto.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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