L.R. Veneto 7/2021
Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 7/2021 sostituisce l’art. 66 della l.r. 27/2003, ridefinendo deposito dei progetti, controlli e autorizzazioni per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche e negli abitati da consolidare. Prevede efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e rinvia a provvedimenti della Giunta entro 90 giorni.
Procedure edilizie e controlli sismici nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare
Procedure edilizie e controlli sismici nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare
La legge regionale del Veneto n. 7 del 2021 sostituisce integralmente l’articolo 66 della l.r. 27/2003, aggiornando la disciplina delle procedure per interventi edilizi nelle zone sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati. La norma coordina la disciplina regionale con il d.P.R. 380/2001 e con la l.r. 17/1999, concentrando presso lo sportello unico comunale il deposito della documentazione e il flusso delle comunicazioni verso la Regione.
Ambito di applicazione e adempimenti iniziali
Nelle zone classificate sismiche e nei territori soggetti a consolidamento degli abitati, chi intende eseguire costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni deve comunque ottenere il titolo abilitativo edilizio. In aggiunta, deve depositare presso lo sportello unico del comune competente il progetto con la relativa documentazione, corredato dall’asseverazione del progettista e, se previsto dalla normativa vigente, anche dalla sottoscrizione del collaudatore statico. Il deposito del progetto vale come denuncia ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. 380/2001.
Centralizzazione delle comunicazioni verso la Regione
Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del d.P.R. 380/2001 nei confronti della Regione si intendono assolti con il deposito della documentazione presso lo sportello unico comunale. Lo sportello unico svolge quindi una funzione di snodo amministrativo tra il privato e la struttura regionale competente in materia sismica.
Trasmissione telematica dei progetti alla struttura regionale
Lo sportello unico deve inoltrare telematicamente alla struttura regionale competente:
- entro cinque giorni dal deposito, i progetti relativi alle opere rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001;
- entro il giorno 7 di ogni mese, l’elenco dei progetti da sottoporre a controllo a campione, individuati secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, e depositati nel mese precedente.
Regime dei controlli e autorizzazioni per gli interventi in zona sismica
La struttura regionale competente in materia sismica effettua il controllo dei progetti relativi agli interventi da realizzare nelle zone sismiche e può avvalersi di professionisti qualificati esterni all’amministrazione. La disciplina distingue tra diverse categorie di intervento:
- per gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), è necessaria la preventiva autorizzazione all’inizio dei lavori, rilasciata secondo la procedura dell’art. 94 del d.P.R. 380/2001;
- per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. b) e c), non è richiesta l’autorizzazione preventiva e i lavori possono iniziare dopo il deposito del progetto.
Per queste ultime tipologie il controllo avviene a campione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dal deposito. Se il controllo ha esito positivo, la comunicazione è trasmessa tempestivamente tramite lo sportello unico. Se l’esito è negativo, i lavori sono sospesi fino alla regolarizzazione della documentazione e al successivo rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione. In caso di mancato rispetto delle condizioni dichiarate nell’asseverazione, è prevista la segnalazione all’albo professionale del progettista e, se presente, del collaudatore statico, fermo restando l’art. 76 del d.P.R. 445/2000.
Interventi negli abitati da consolidare
Per i progetti ricompresi all’interno degli abitati da consolidare, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione per l’inizio dei lavori secondo le procedure dell’art. 61 del d.P.R. 380/2001. Se tali interventi ricadono anche in zona sismica, l’autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell’art. 94 del medesimo decreto. In questo procedimento non opera il silenzio-assenso.
Potestà regolatoria della Giunta regionale
La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale, deve:
- precisare le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di intervento e le ipotesi di varianti non sostanziali, adeguandosi alle linee guida del d.m. 30 aprile 2020 sull’individuazione strutturale degli interventi di cui all’art. 94-bis e delle varianti non sostanziali;
- definire i criteri e le modalità dei controlli a campione per gli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. b) e c), nonché aggiornare la modulistica.
Sul relativo provvedimento la Giunta acquisisce anche il parere della commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso il termine, la Giunta può procedere comunque.
Vigilanza e rinvii al testo unico edilizia
La vigilanza sulle costruzioni disciplinate dal capo richiamato dalla norma è regolata dalle disposizioni del d.P.R. 380/2001 in materia di vigilanza e controllo, con rinvio alla Parte II, Capo II, Sezioni II e III, e alla Parte II, Capo IV, Sezione III.
Disposizioni finali, spesa ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale deve adottare i provvedimenti attuativi dell’art. 66, come sostituito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 1 maggio 2021.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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