L.R. Veneto 11/2021
Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Veneto 19 agosto 1996, n. 23 sostituendo riferimenti ormai superati: “comunità montane” con “Unioni montane” e “Corpo Forestale dello Stato” con la struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale. Precisa inoltre che, per le Unioni montane, gli introiti dei contributi per la raccolta funghi finanziano tutela del territorio e spese correnti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
La legge regionale del Veneto n. 11 del 2021 interviene sulla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, aggiornandone alcuni riferimenti istituzionali e precisando la destinazione di una parte degli introiti derivanti dai contributi per la raccolta dei funghi. Si tratta di un intervento di coordinamento normativo, applicabile nel territorio della Regione del Veneto.
Aggiornamento dei riferimenti agli enti territoriali
La disciplina sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei viene adeguata alla nuova organizzazione degli enti locali montani. Nei punti richiamati della legge del 1996:
- la locuzione “comunità montane” è sostituita con “Unioni montane”;
- la locuzione “Comunità montane” è sostituita con “Unioni montane”.
L’aggiornamento riguarda i riferimenti contenuti negli articoli 2, 7 e 9 della legge originaria.
Aggiornamento del riferimento all’autorità forestale
Viene anche sostituito il riferimento al Corpo Forestale dello Stato, ormai superato, con quello alla struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale. La modifica incide sulla disciplina dell’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1996.
Destinazione degli introiti dei contributi per la raccolta funghi
Per le Unioni montane, la legge introduce una previsione specifica sulla destinazione degli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi. Tali risorse sono destinate a:
- interventi di tutela e salvaguardia del territorio;
- spese correnti dell’ente.
La disposizione richiama le Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata finanziariamente neutrale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto, poiché si opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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