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Legge

L.R. Veneto 10/2021

Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 10/2021 abroga varie disposizioni in materia urbanistica e turistica, tra cui i commi 7-9 dell’art. 42 della l.r. 11/2013. Salvi gli adempimenti già svolti, i progetti strategici turistici già presentati e già dichiarati strategici alla data di entrata in vigore possono comunque concludersi con la procedura di programmazione prevista, nel rispetto dei criteri sul contenimento del consumo di suolo.

Abrogazioni e regime transitorio sui progetti strategici turistici nel Veneto

Abrogazioni e disciplina transitoria sui progetti strategici turistici

La legge regionale del Veneto n. 10 del 18 maggio 2021 interviene in modo puntuale su norme regionali in materia di governo del territorio e turismo, eliminando alcune previsioni ormai non più operative e salvaguardando, in via transitoria, solo i procedimenti turistici già avviati e già qualificati come strategici prima dell’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni disposte dalla legge

La legge dispone l’abrogazione di specifiche norme della legislazione regionale veneta, con effetti di chiusura di precedenti discipline speciali. In particolare restano abrogati:

  • il comma 2-ter dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
  • l’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32;
  • l’articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
  • i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L’effetto pratico più rilevante riguarda la soppressione della disciplina regionale speciale sui progetti strategici per lo sviluppo turistico prevista dall’articolo 42, commi 7, 8 e 9, della l.r. 11/2013.

Regime transitorio per i procedimenti già presentati

Per evitare l’interruzione dei procedimenti già in corso, la legge salva i progetti strategici per lo sviluppo turistico già presentati in Regione per i successivi adempimenti, purché, alla data di entrata in vigore della legge, sia già intervenuta la deliberazione della Giunta regionale che ne dichiara e conferma la natura strategica.

La salvaguardia opera solo se il procedimento era stato avviato secondo le procedure previste dalle deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 450 del 7 aprile 2015;
  • n. 356 del 26 marzo 2019.

Per tali progetti, restano fermi gli atti e gli adempimenti già compiuti; inoltre, se ne ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, la conclusione del procedimento può avvenire tramite la procedura di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, nel rispetto dei criteri indicati dall’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 sul contenimento del consumo di suolo.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: la sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Da quel momento le disposizioni abrogate cessano di essere applicabili, salvo la disciplina transitoria per i procedimenti già consolidati.

Valutazione di attualità

L’atto ha natura essenzialmente abrogativa e transitoria. La sua funzione pratica è ormai esaurita: oggi rileva soprattutto come norma di coordinamento storico per comprendere la soppressione della precedente disciplina sui progetti strategici turistici e il limitato salvacondotto per i procedimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore.

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