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Legge

L.R. Veneto 5/2021

Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 5/2021 aggiorna l’ordinamento delle strutture della Giunta, disciplina rapporti e dimissioni dei vertici amministrativi, interviene su Garante dei diritti, procedimenti di sostegno pubblico, contabilità e società regionali. Introduce obblighi di programmazione del personale e limiti retributivi per le società controllate. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Semplificazione e adeguamento ordinamentale 2021 su organizzazione Giunta, affari istituzionali, contabilità e società regionali del Veneto

Semplificazione e adeguamento ordinamentale 2021 del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 5 del 20 aprile 2021 interviene in modo puntuale su organizzazione della Giunta, affari istituzionali, contabilità regionale e società controllate. La disciplina è applicabile nel solo territorio della Regione del Veneto e si innesta su normative regionali preesistenti, aggiornandone alcuni profili organizzativi e finanziari.

Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale

La legge amplia i soggetti verso cui possono essere attribuite funzioni nella struttura organizzativa regionale, includendo l’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e i Direttori di Area tra i destinatari di specifiche attribuzioni già previste per il Direttore della Presidenza. Viene inoltre rafforzato il controllo politico-amministrativo sull’assetto organizzativo: la Giunta, tramite l’Assessore competente in materia di organizzazione, deve riferire alla Commissione consiliare competente ogni due anni sull’andamento dell’organizzazione amministrativa, con un rapporto che comprenda anche la relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte.

Personale e organizzazione interna degli uffici di vertice

Per gli uffici della Presidenza e della Giunta, la dotazione di personale assegnabile è determinata dal Presidente della Giunta, entro 90 giorni dall’insediamento della legislatura, tenendo conto del numero degli assessori, dei compiti permanenti di istruzione e del limite di spesa previsto. Fino a tale determinazione si applicano le regole della legislatura precedente. La spesa per il personale a tempo determinato è soggetta a un tetto complessivo: non può superare la spesa sostenuta dalla Giunta nel 2012, fermo restando il diverso limite previsto per il Consiglio regionale dalla normativa statale richiamata.

La legge precisa anche che, se l’articolazione organizzativa prevede fasce retributive diverse nelle Unità Organizzative, il trattamento va quantificato e corrisposto in base al valore medio ricavato dal contratto decentrato vigente all’inizio della legislatura. È inoltre chiarito che il rapporto fiduciario può cessare in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso quando venga meno tale rapporto.

Segreteria generale della programmazione e dimissioni dei dirigenti apicali

La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture previste dalla legge regionale sull’ordinamento della Giunta; in tale ipotesi il Segretario generale della programmazione esercita verso le strutture sottordinate le funzioni di Direttore di Area. Quanto alle dimissioni, viene introdotto un preavviso minimo di tre mesi per Segretario generale della programmazione, Segretario della Giunta, Direttore della Presidenza, Avvocato coordinatore e Direttori di Area, mentre per Direttori di Direzione, Direttori di Unità Organizzativa e responsabili delle strutture temporanee o di progetto il preavviso va dato al rispettivo superiore gerarchico. Il destinatario della comunicazione può comunque esonerare dall’obbligo di preavviso.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 54/2012 e l’articolo 107 della legge regionale n. 30/2016. Il testo non riporta ulteriori regimi transitori specifici per tali abrogazioni.

Affari istituzionali e procedimenti di sostegno pubblico

La disciplina generale sui procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico viene circoscritta ai soli benefici erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, sostituendo il più ampio riferimento ai procedimenti di competenza regionale. Ne risulta delimitato l’ambito applicativo della normativa regionale sulle sovvenzioni e sui vantaggi economici.

Garante regionale dei diritti della persona

Per garantire continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, la legge stabilisce che, a decorrere dal primo mandato successivo alla propria entrata in vigore, il Garante eletto entra in carica dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dalla disciplina vigente, previa accettazione dell’incarico e prestazione del giuramento. È inoltre abrogato il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 37/2013.

Parte civile nei procedimenti per legalità e contrasto alla criminalità

Nella disciplina regionale in materia di prevenzione del crimine organizzato, della corruzione e promozione della legalità, la costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale deve essere disposta con previo decreto dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e conferisce il mandato alle liti. Del provvedimento e della sua assunzione deve essere data comunicazione al Consiglio regionale.

Contabilità regionale: aggiornamento dei residui presunti

Nell’ordinamento contabile regionale viene inserita una specifica regola per l’aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio: nelle more dell’approvazione del riaccertamento previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, l’aggiornamento degli importi è effettuato con provvedimento del responsabile finanziario della Regione, oppure di un direttore regionale da lui delegato.

Società regionali: fabbisogni di personale e controlli

Per le società controllate dalla Regione viene introdotto l’obbligo di predisporre piani triennali dei fabbisogni di personale e le eventuali variazioni, acquisendo il parere degli organi societari di controllo e sottoponendoli all’approvazione della Giunta regionale. Le assunzioni, anche dirigenziali, devono avvenire in conformità ai piani approvati e secondo criteri e modalità di reclutamento improntati a trasparenza, pubblicità e imparzialità; in mancanza dei relativi provvedimenti societari si applicano le regole generali dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Le assunzioni effettuate in violazione di tali prescrizioni, o delle limitazioni statali vigenti al momento dell’assunzione, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori da parte dell’organo regionale nominante. Le società controllate devono inoltre trasmettere alla Giunta una relazione semestrale sullo stato di attuazione dei piani. Per il triennio 2021-2023 i piani devono essere trasmessi alla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Trattamento economico del personale delle società controllate

La legge impone alle società a controllo regionale di determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale assunto dal 1° gennaio 2021 in misura non superiore alla retribuzione prevista per il personale regionale di analoga qualifica o categoria, previa comparazione con il CCNL vigente, nel rispetto dei minimi tabellari. Lo stesso principio si applica anche al personale già in servizio al 1° gennaio 2021.

È vietata l’attribuzione di differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati; quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge diventano riassorbibili. Se gli obiettivi non sono raggiunti, l’organo amministrativo deve inviare alla Giunta una relazione sulle ragioni ostative; se la Giunta ritiene infondate tali ragioni, ciò costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già disponibili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune disposizioni producono effetti specifici da date particolari: per esempio quelle sul Garante regionale operano dal primo mandato successivo all’entrata in vigore, mentre quelle sul trattamento economico delle società controllate riguardano il personale assunto dal 1° gennaio 2021 e la dinamica retributiva del personale già in servizio a tale data.

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