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Legge

L.R. Veneto 8/2021

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 8/2021 aggiorna la normativa sul diritto allo studio universitario sostituendo espressioni obsolete relative alle persone con disabilità e attribuendo alle Aziende regionali funzioni sanzionatorie. Proroga inoltre al 31 dicembre 2021 l’efficacia della legge regionale n. 17/2020 su cultura e attività motoria-sportiva. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Adeguamenti ordinamentali in materia di diritto allo studio universitario e proroga misure cultura-sport

Adeguamenti ordinamentali in materia di istruzione, cultura e sport

La legge regionale del Veneto n. 8 del 5 maggio 2021 interviene soprattutto sulla disciplina del diritto allo studio universitario e, in via temporanea, proroga misure regionali di sostegno a cultura e sport. L’atto ha efficacia nel solo territorio della Regione Veneto.

Aggiornamento del linguaggio sulla disabilità nella legge sul diritto allo studio universitario

La legge regionale n. 8 del 1998 viene aggiornata nel lessico per sostituire formule considerate superate con l’espressione unitaria “persone con disabilità” o “studenti con disabilità”. Le modifiche riguardano i riferimenti contenuti negli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge originaria, incluse la rubrica dell’articolo 27 e diverse locuzioni relative ai beneficiari degli interventi.

Funzioni sanzionatorie delle Aziende regionali per il diritto allo studio

Nelle materie di competenza regionale, le Aziende indicate dalla legge sul diritto allo studio universitario sono qualificate come uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, limitatamente allo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Le somme riscosse a titolo di sanzione sono destinate per il 30% al finanziamento degli interventi previsti dalle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1998.

Proroga della legge regionale n. 17/2020 su cultura e attività motoria-sportiva

L’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17, recante iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. La disciplina prorogata ha quindi valore solo per il periodo indicato e non oltre tale data.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale del Veneto e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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