Ordinanza n. 3251/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza sindacale n. 15 del 24 aprile 2026 del Comune di Colleferro, avente a oggetto “provvedimenti in materia di circolazione stradale. Limitazioni al traffico degli autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in Via Traiana”; - della deliberazione di C.C. n. 11 del 3 aprile 2026, richiamata nelle premesse dell’ordinanza impugnata, con la quale è stata approvata la mozione relativa alla “coltivazione e regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti delle cave estrattive situate al confine con il territorio di Colleferro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che limita il transito degli autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in Via Traiana, nonché deliberazione consiliare richiamata nell'ordinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese estrattive)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale e la deliberazione consiliare presupposta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. I primi tre motivi, ritenuti assorbenti, contestavano la carenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza, sotto il profilo della contingibilità e necessità, nonché della proporzionalità della misura. In particolare, è stato dedotto che il problema delle polveri sottili era già stato oggetto di provvedimenti negli anni precedenti e non costituiva quindi un pericolo di nuova insorgenza, irreparabile, imminente, imprevisto e imprevedibile; che nel 2025 non era stato superato il livello minimo giornaliero di polveri sottili; che le violazioni relative al sovraccarico dei mezzi potevano essere perseguite mediante le ordinarie sanzioni amministrative; e che il regime di transito a senso unico a giorni alternati risultava sproporzionato, anche perché i percorsi alternativi erano problematicamente praticabili e avrebbero aggravato ed esposto a pericolo il traffico locale.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto assistiti da adeguato fumus boni iuris i motivi dedotti. Ha rilevato, quanto ai primi tre motivi, che mancavano i presupposti per l'ordinanza: la reiterata conoscenza del problema delle polveri sottili escludeva la contingibilità o necessità intesa come fronteggiamento di un pericolo nuovo, irreparabile, imminente, imprevisto e imprevedibile; inoltre, il mancato superamento del livello minimo giornaliero nel 2025 escludeva comunque l'attualità del rischio. Le violazioni concernenti il sovraccarico dei mezzi non giustificavano la misura generale di limitazione del traffico, potendo essere sanzionate con gli strumenti ordinari. Il Collegio ha altresì ravvisato la violazione del principio di proporzionalità, poiché il transito a senso unico a giorni alternati incideva significativamente sugli interessi pubblici e privati coinvolti e poteva aggravare e rendere pericoloso il traffico sui percorsi alternativi. Quanto al periculum in mora, ha considerato grave il pregiudizio arrecato all'attività economica delle ricorrenti, fino a poter compromettere in modo significativo l'attività estrattiva. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; verificata la loro sussistenza, il giudice ha sospeso l'efficacia dell'atto.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone una situazione di pericolo di nuova insorgenza, irreparabile e imminente, nonché imprevista e imprevedibile; la reiterata conoscenza della situazione di rischio e l'adozione di precedenti provvedimenti ostano, almeno in sede cautelare, alla qualificazione della situazione come contingibile e urgente.
- La mancata attualità del rischio concretamente posto a fondamento dell'ordinanza, risultante dall'assenza di superamento dei livelli di riferimento nell'anno considerato, esclude la sussistenza dei presupposti per una misura contingibile e urgente.
- Violazioni puntuali delle regole sul trasporto, quali il sovraccarico dei mezzi, devono essere fronteggiate mediante le ordinarie sanzioni amministrative e non giustificano automaticamente l'adozione di una generale limitazione del traffico.
- Un'ordinanza che limita la circolazione deve rispettare il principio di proporzionalità, considerando anche gli interessi pubblici e privati incisi e gli effetti dei percorsi alternativi; è sproporzionata, in sede cautelare, la misura che rischia di aggravare e rendere pericoloso il traffico locale senza adeguata giustificazione.
- Il fumus boni iuris e il periculum in mora sussistono quando l'atto appare privo dei presupposti di legge e le limitazioni imposte sono idonee a compromettere in modo significativo l'attività economica del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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