Sentenza n. 933/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 875/2024, concernente la restituzione dei terreni, il risarcimento del danno da mancato godimento e il pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 875/2024, passata in giudicato, con la quale il TAR aveva ordinato la restituzione di alcuni terreni, salva l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da mancato godimento del bene e al pagamento delle spese di lite. Il Comune aveva avviato i procedimenti di acquisizione ex art. 42-bis, ma non li aveva conclusi; inoltre non aveva corrisposto né il risarcimento né le spese legali. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che i procedimenti erano già in corso e prossimi alla definizione, che il ricorrente non aveva presentato osservazioni e che la sentenza non era stata notificata con formula esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, precisando che l’interesse all’ottemperanza riguarda la conclusione dei procedimenti di acquisizione sanante, non il loro semplice avvio. Ha escluso la necessità della formula esecutiva, in ragione del rinvio dinamico dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. all’art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Ha inoltre ritenuto che la partecipazione al procedimento costituisca una facoltà dell’interessato e che il Comune non avesse dimostrato che essa fosse necessaria per delimitare le superfici oggetto di acquisizione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza perché i procedimenti ex art. 42-bis non erano conclusi, il risarcimento del danno da mancato godimento non era stato pagato e non erano state corrisposte le spese legali. Ha assegnato al Comune trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi trenta giorni su istanza dell’interessato. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Costituisce il riferimento normativo per l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale dei terreni, alternativa alla loro restituzione, secondo quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Attraverso il rinvio dinamico alla disciplina civilistica, esclude la necessità della formula esecutiva per procedere all’esecuzione della sentenza amministrativa.
art. 475 c.p.c.
Nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva; tale disciplina è applicata al giudicato amministrativo mediante il rinvio dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvio di un procedimento amministrativo diretto a dare esecuzione al giudicato non fa venir meno l’interesse ad agire quando il procedimento non sia stato concluso e l’amministrazione non abbia ancora adempiuto agli ulteriori obblighi stabiliti dalla decisione giudiziale.
- L’amministrazione ottempera a una sentenza soltanto mediante l’integrale esecuzione di tutte le statuizioni contenute nel giudicato, comprese quelle relative alla conclusione di procedimenti, al pagamento del risarcimento e al rimborso delle spese di giudizio.
- La partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo costituisce, di regola, una facoltà e la sua mancata attivazione non impedisce il giudizio di ottemperanza, salvo che l’amministrazione dimostri concretamente la necessità di tale partecipazione per l’adozione dell’atto dovuto.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, poiché, per effetto del rinvio dinamico dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. all’art. 475 c.p.c., la formula esecutiva non è più richiesta.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di adempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine ulteriore e nominare un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli atti esecutivi e il compenso del commissario.
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