Risoluzione n. 59 del 21/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6862 per consentire alle imprese di autotrasporto di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per la formazione professionale previsto dall’art. 32-bis del D.L. 133/2014. Il credito è fruibile solo dopo la comunicazione degli elenchi dei beneficiari da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è escluso dal limite generale di compensazione di cui alla legge 244/2007.
Istituzione del codice tributo 6862 per la compensazione del credito d’imposta formazione autotrasporto
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta formazione autotrasporto
La risoluzione disciplina le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale. In particolare, viene istituito il codice tributo necessario per la fruizione dell’agevolazione secondo quanto previsto dall’art. 32-bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 133.
Quadro normativo di riferimento
La misura trae origine dall’art. 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che contiene disposizioni in materia di autotrasporto. Il riferimento specifico riguarda gli incentivi per la formazione professionale previsti dall’art. 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il comma 2 dell’art. 32-bis prevede che, su espressa richiesta del beneficiario, gli incentivi siano fruiti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione deve avvenire presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito può essere utilizzato solo dopo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei beneficiari, con l’indicazione:
- dei relativi codici fiscali;
- dell’importo del credito spettante a ciascun beneficiario.
Limiti applicabili
La risoluzione precisa che al credito d’imposta in esame non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne deriva che il credito può essere compensato senza il vincolo di tale soglia generale.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo del credito tramite modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6862 – “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6862 deve essere indicato nella sezione "Erario":
- nella colonna "importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
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