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Risoluzione

Risoluzione n. 61 del 25/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’esenzione dall’imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta prevista per i finanziamenti CDP alle banche si estende anche al successivo contratto di mutuo tra banca e beneficiario finale, poiché le due operazioni sono strettamente collegate e funzionali alla stessa finalità agevolata.

Regime fiscale esentativo applicabile ai mutui con provvista CDP concessi dalle banche

Regime fiscale dei finanziamenti CDP e dei mutui ai beneficiari

La risoluzione esamina l’ambito applicativo del regime di esenzione previsto dall’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003, in relazione ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche per l’erogazione di mutui ipotecari a condizioni agevolate. Il tema centrale è stabilire se l’esenzione valga solo nel rapporto CDP-बanca oppure anche nel successivo rapporto banca-mutuatario.

Quesito sottoposto all’Agenzia

La Direzione Regionale della Toscana chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei finanziamenti concessi dalle banche sulla base della Convenzione del 20 novembre 2013 tra ABI e CDP, attuativa dell’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’esenzione anche ai mutui ipotecari erogati ai beneficiari finali, oltre che ai finanziamenti originari concessi da CDP alle banche.

Contesto normativo e finalità dell’operazione

Il comma 7-bis consente a CDP di fornire provvista alle banche italiane e alle succursali di banche estere operanti in Italia, per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, destinati prioritariamente:

  • all’acquisto dell’abitazione principale;
  • a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica;
  • con priorità per giovani coppie;
  • con priorità per nuclei familiari con almeno un soggetto disabile;
  • con priorità per famiglie numerose.

La stessa disposizione prevede che, per tali finanziamenti concessi da CDP alle banche e destinati esclusivamente alle finalità indicate, si applichi il regime fiscale di cui al comma 24.

Il comma 24 stabilisce un’esenzione ampia per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e impiego della gestione separata CDP, esonerandoli da:

  • imposta di registro;
  • imposta di bollo;
  • imposte ipotecaria e catastale;
  • ogni altra imposta indiretta;
  • ogni altro tributo o diritto.

Soluzione interpretativa prospettata dalla Direzione istante

La Direzione regionale osserva che la norma richiama espressamente il rapporto tra CDP e banca, e non quello tra banca e beneficiario. Da ciò trae una prima interpretazione secondo cui l’esenzione dovrebbe applicarsi solo al finanziamento tra CDP e banche.

La Direzione segnala però che nella prassi l’interpretazione non è uniforme:

  • in alcuni casi gli atti di finanziamento sono registrati applicando il regime di esenzione del comma 24;
  • in altri casi viene esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, prevista dagli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601 del 1973.

La stessa Direzione prospetta anche una possibile lettura estensiva, in base alla quale il regime agevolativo dovrebbe comprendere pure il rapporto banca-beneficiario, considerato che:

  • nei mutui si dà atto che la provvista è stata acquisita dalla banca presso CDP;
  • i crediti derivanti dal mutuo sono ceduti in garanzia a favore di CDP.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia rileva che la disciplina del comma 7-bis istituisce una procedura speciale di erogazione di finanziamenti con provvista CDP, finalizzata ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale da parte di categorie meritevoli di tutela.

Dalla Convenzione ABI-CDP del 20 novembre 2013 emerge che:

  • l’utilizzo della provvista deve migliorare le condizioni finanziarie offerte ai beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla banca;
  • nei contratti di finanziamento ai beneficiari deve essere indicato il vantaggio in termini di riduzione del tasso annuo nominale;
  • il contratto di mutuo deve specificare che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP;
  • ogni erogazione al beneficiario è subordinata al ricevimento, da parte della banca, della corrispondente provvista da CDP.

L’Agenzia considera quindi il contratto di mutuo tra banca e beneficiario come atto esecutivo rispetto al finanziamento stipulato tra CDP e banca. La banca svolge una funzione strumentale rispetto alla destinazione agevolata della provvista, e i crediti nascenti dal mutuo sono oggetto di cessione in garanzia a favore di CDP.

Conclusione interpretativa

In ragione della stretta correlazione tra il contratto di finanziamento CDP-banca e il mutuo banca-beneficiario, l’Agenzia conclude che l’esenzione dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003 si applica al complessivo rapporto di finanziamento previsto dal comma 7-bis. Pertanto, il regime agevolativo opera sia:

  • per il finanziamento tra CDP e banca;
  • sia per il contratto di mutuo stipulato tra banca e beneficiario finale, sulla base della Convenzione.

Coerenza con precedenti interpretativi

L’interpretazione viene ritenuta coerente con precedenti dell’amministrazione finanziaria, in particolare con la risoluzione n. 240621 del 16 novembre 1983 e la risoluzione n. 251100 del 4 aprile 1980. Viene richiamato, in particolare, il principio affermato per i finanziamenti con fondi BEI: l’esenzione prevista per il contratto principale tra l’ente finanziatore e l’istituto di credito si estende anche al rapporto tra intermediario e beneficiario finale, in considerazione del collegamento stretto tra i due rapporti.

Disposizioni finali

La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi espressi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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