Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - del permesso di costruire n. 17 del 17.6.2025, a firma del Dirigente del Settore edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta, relativo alla pratica SUE prot. n. 83120 del 28.10.2023 e alla pratica SUED_PDC n. 00049-2023, pubblicata sull’albo pretorio dal 18.6.2025 al 3.7.2025; - degli atti e provvedimenti, presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, quali: (i) la delibera n. 253 del 19.09.2024 della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Ridefinizione del lotto E33 del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”; (ii) la delibera n. 316 dell’8.11.2024, della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Rettifica delibera di Giunta comunale n. 253 del 19.09.2024 – ridefinizione delle aree a standard del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”; (iii) ogni altro atto o provvedimento, anche se non conosciuto, che consenta e/o autorizzi, anche se implicitamente e/o indirettamente, la trasformazione dei suoli compresi nel citato lotto E.33 in agro di Barletta, ovvero la realizzazione di superfici e volumetrie maggiori di quelle originariamente stabilite; (iv) le linee guida all’applicazione della leg. reg. n. 23 del 2008 e la delibera G.R. n. 1304 del 2020 nella parte in cui consentirebbero l’applicazione degli incentivi volumetrici regionali in assenza della necessaria regolamentazione comunale.

Giustizia amministrativa202501408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire relativo alla realizzazione di un edificio residenziale e delle opere di urbanizzazione nel lotto E33.1, unitamente agli atti urbanistici presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 17 del 17 giugno 2025, rilasciato dal Comune di Barletta alla società controinteressata nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana, nonché le delibere comunali di ridefinizione del lotto E33 e delle relative aree a standard, gli ulteriori atti concernenti la trasformazione dei suoli e la realizzazione di superfici e volumetrie maggiori rispetto a quelle originariamente previste, e le linee guida regionali e la delibera regionale relative agli incentivi volumetrici. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto controversi alcuni profili fattuali rilevanti ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, disponendo una verificazione ex art. 66 c.p.a. La verificazione ha accertato che l'intervento non presentava caratteristiche tali da comportare una significativa compromissione della luce e del panorama fruibili dalla ricorrente. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, pur contestando in replica le risultanze della verificazione e insistendo sulla fondatezza del ricorso ai fini della regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando la verificazione tecnica: essa ha chiarito i profili fattuali controversi, in particolare la distanza tra l'immobile della ricorrente e l'edificio da realizzare, escludendo una significativa compromissione della luce e del panorama. Le contestazioni della ricorrente sono state ritenute fondate su valutazioni soggettive o su estrapolazioni selettive della relazione tecnica. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite. La liquidazione del compenso del verificatore è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione disposta dal giudice per accertare profili tecnici o fattuali controversi rilevanti per la decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando la parte, ai fini della regolazione delle spese, continui a sostenere la fondatezza delle proprie censure.
  • Nel giudizio amministrativo, la verificazione può essere utilizzata per accertare fatti tecnici controversi rilevanti non solo per la decisione sul merito, ma anche per valutare la sussistenza dell'interesse ad agire e la soccombenza virtuale.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudice può applicare il principio di soccombenza virtuale ricostruendo, sulla base degli elementi acquisiti nel processo, quale parte sarebbe risultata verosimilmente soccombente nella controversia.
  • Quando la verificazione esclude che l'intervento edilizio determini una significativa compromissione delle utilità godute dal proprietario vicino, tale accertamento può fondare, ai fini della soccombenza virtuale, la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.