Sentenza n. 1203/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro in relazione all’illecita percezione del reddito di cittadinanza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo la violazione del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che mancassero i presupposti per l’adozione della misura e che dalla condotta contestata non potesse desumersi una situazione di pericolosità sociale. Ha inoltre evidenziato che il Tribunale di Catanzaro aveva successivamente pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione avente finalità lato sensu preventiva, per la cui adozione non è necessario l’accertamento di una responsabilità penale né la configurabilità di fatti già qualificati come reato. È sufficiente che emergano elementi di fatto, anche indiziari o fondati su meri sospetti adeguatamente motivati, idonei a far ritenere ragionevolmente una personalità incline a comportamenti antigiuridici e riconducibile alle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non irragionevole la prognosi di pericolosità fondata sulla condotta lesiva della lealtà e dell’affidamento connessi all’erogazione del beneficio economico pubblico. La successiva assoluzione penale non incide sulla legittimità originaria dell’avviso orale, poiché gli elementi devono essere valutati con riferimento al momento dell’adozione dell’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Individua le categorie soggettive cui possono applicarsi le misure di prevenzione, sulla base di elementi di fatto dai quali desumere, anche in via prognostica, una pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
Consente al Questore di adottare l’avviso orale quando sussistano indizi adeguatamente motivati a carico di un soggetto rientrante nelle categorie dell’art. 1; non richiede una preventiva sentenza penale o l’accertamento definitivo di un reato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione monitoria e preventiva, per la cui adozione non è necessario l’accertamento di una responsabilità penale né la previa definizione giudiziaria di fatti configurabili come reato.
- L’avviso orale può essere adottato sulla base di elementi circostanziati anche indiziari o di meri sospetti, purché adeguatamente motivati e idonei, valutati nel loro complesso, a far ritenere ragionevolmente la riconducibilità del destinatario a una delle categorie di pericolosità previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale appartiene all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza; il giudice amministrativo può censurarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
- La legittimità dell’avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili e alla situazione esistente al momento della sua adozione; una successiva pronuncia penale favorevole non determina, di per sé, l’illegittimità sopravvenuta dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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