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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12457/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)

La controversia

La controversia riguarda due dipendenti che, dopo essere stati lavoratori socialmente utili e poi assunti a tempo determinato presso l'Agenzia del Territorio dal 2001, furono stabilizzati nel 2007 con assunzione in ruolo e inquadramento in area seconda F3, quindi trasferiti nel 2012 all'Agenzia delle Dogane a seguito della soppressione dell'Agenzia del Territorio. Essi impugnavano la loro esclusione da una procedura di progressione economica da F3 a F4 bandita nel 2016, sostenendo di dover computare l'anzianità maturata anche nel periodo di lavoro a termine e di possedere, in concreto, il requisito degli otto anni in F3. La Corte d'appello aveva accolto la loro pretesa, riconoscendo il principio di non discriminazione e interpretando il bando nel senso che non limitasse il requisito al solo servizio di ruolo presso l'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia ricorrente in Cassazione deduceva violazione dell'art. 97 Cost., del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE e dell'art. 78, comma 32, L. n. 388/2000, sostenendo che il bando riservasse la selezione ai soli dipendenti con anzianità maturata nei ruoli dell'amministrazione e che i dipendenti a termine non fossero equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato. I lavoratori resistevano con controricorso e proponevano anche ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia, perché censurava solo una delle due rationes decidendi poste a base della sentenza d'appello e, per l'altra, si limitava a proporre una diversa interpretazione del bando senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dei lavoratori per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo la Corte d'appello aveva corretto materialmente la sentenza inserendo nel dispositivo il riconoscimento dell'inquadramento in area II fascia F4 dall'1.1.2016. Ha quindi regolato le spese a carico della ricorrente principale e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per la sola ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della riserva ai dipendenti di ruolo e della legittimità della distinzione tra personale a termine e personale di ruolo; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità del motivo

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente come fonte del regime del pubblico impiego privatizzato; il suo richiamo non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 4 Accordo quadro allegato alla Dir. 99/70/CE

    richiamato in relazione al principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; la Corte d'appello lo aveva valorizzato per riconoscere l'anzianità di servizio maturata

  • L. n. 296/2006, art. 1, commi 519 e 521

    base normativa della stabilizzazione e dell'assunzione in ruolo dei lavoratori originariamente a termine

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso principale è dichiarato inammissibile anche perché non assolve agli oneri di specificità e di indicazione degli atti/documenti rilevanti

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione del bando, atto unilaterale assimilato ai fini interpretativi agli atti negoziali

  • art. 1324 c.c.

    richiamato quale norma che estende agli atti unilaterali tra vivi i criteri interpretativi del contratto

  • art. 112 c.p.c.

    denunciato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di inquadramento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto, nei confronti della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. n. 4195/2020

    citata come precedente sul riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine al lavoratore stabilizzato, quando le funzioni svolte siano identiche

  • Cass. n. 6594/2018

    richiamata in tema di limiti al sindacato di legittimità sull'interpretazione del bando e necessità di denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici

  • Cass. n. 15350/2017

    richiamata per il principio secondo cui non è consentito in cassazione un mero riesame del merito dell'interpretazione del bando

  • Cass. n. 11204/2017

    richiamata sul difetto sopravvenuto di interesse all'impugnazione dopo correzione dell'errore materiale della sentenza

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata per gli effetti processuali sul contributo unificato

  • Cass., S.U., n. 19976/2024

    richiamata per escludere, quanto ai ricorrenti incidentali, l'obbligo del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione di un bando di selezione è riservata al giudice del merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non con la mera proposta di una lettura alternativa dei suoi contenuti.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non attinge tutte le rationes in modo specifico.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione può imporre il riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine al lavoratore stabilizzato, se le funzioni svolte sono identiche a quelle del personale di ruolo e non emergono ragioni oggettive di differenziazione.
  • La verifica della discriminazione va compiuta in concreto, sulla specifica fattispecie dedotta, e non in astratto.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'interesse a impugnare deve sussistere fino al momento della decisione: se sopravviene la correzione dell'errore materiale che elimina il vizio denunciato, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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