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Sentenza

Sentenza n. 957/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento della nota prot. n. 0055755 datata 13/07/2026 del Comune di Terracina, Settore S.U.E., con la quale è stata dichiarata inefficace la Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) prot. n. 45931/I del 11/06/2026 proposta dalla ricorrente, per l’installazione di strutture amovibili accessorie, dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti, a servizio dell’esercizio di stabilimento balneare con arenile attrezzato in Terracina, Viale Circe, altezza via D. Alighieri; - di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha dichiarato inefficace una Comunicazione di Inizio Lavori per l’installazione di strutture amovibili accessorie a servizio di uno stabilimento balneare

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Comune di Terracina, Settore S.U.E., ha dichiarato inefficace la C.I.L. presentata per l’installazione di strutture amovibili accessorie, dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti, a servizio di uno stabilimento balneare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava l’illegittimità della dichiarazione comunale di inefficacia quale atto incidente sulla possibilità di eseguire i lavori. Il TAR ha tuttavia rilevato che, per la C.I.L. prevista dall’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, la legge non attribuisce all’amministrazione un autonomo potere successivo di controllo con efficacia inibitoria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. Richiamando un proprio precedente e una pronuncia del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che, in assenza di una previsione legislativa specifica, l’amministrazione non dispone, a fronte di una C.I.L. ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, di un potere tipico di controllo successivo con effetto inibitorio. La dichiarazione di inefficacia della C.I.L. ha quindi natura non provvedimentale e non possiede autonoma efficacia lesiva; costituisce una mera comunicazione informativa. Eventuali conseguenze amministrative devono essere adottate mediante gli appositi provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, ove non ricorrano i presupposti dell’attività edilizia comunicata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.60 c.p.a. per definire il presente ricorso in camera di consiglio con sentenza breve, come da avviso dato alle parti presenti;

    La causa può essere definita con sentenza breve in camera di consiglio quando ricorrono i presupposti processuali e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    attesa la tipicità dei provvedimenti amministrativi e la mancata previsione legislativa, a fronte della comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art.6 d.P.R. n.380/01, di un potere di controllo successivo dell’amministrazione con potere inibitorio

    La C.I.L. non attribuisce, in assenza di una specifica base legislativa, un potere amministrativo successivo di controllo con efficacia inibitoria.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    configurandosi come una mera comunicazione informativa alla quale dunque debbono eventualmente fare seguito i provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dall’art.27 d.P.R. n.380/01 opportuni ove non ricorrano i presupposti della CILA

    La dichiarazione di inefficacia della C.I.L. è una comunicazione priva di autonoma lesività; ove l’attività edilizia non sia conforme ai presupposti applicabili, l’amministrazione deve adottare gli specifici provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dalla disciplina edilizia.

Massime di principio

  • A fronte di una Comunicazione di Inizio Lavori disciplinata dall’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione non può esercitare un autonomo potere successivo di controllo con efficacia inibitoria se tale potere non è espressamente previsto dalla legge, in applicazione del principio di tipicità dei poteri amministrativi.
  • La dichiarazione amministrativa di inefficacia di una C.I.L., quando non costituisce esercizio di un potere tipico previsto dalla legge, ha natura meramente informativa e non provvedimentale; non è quindi autonomamente lesiva né direttamente impugnabile con l’azione di annullamento.
  • L’eventuale difformità dell’attività edilizia comunicata deve essere perseguita mediante gli specifici provvedimenti sanzionatori o di autotutela esecutiva previsti dalla disciplina edilizia, tra cui quelli riconducibili all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, e non attraverso una generica dichiarazione di inefficacia priva di base legale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimento

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