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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Ici - Rimborsi - Termine di prescrizione ordinario - Mancanza causa debendi continuativa - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario al credito ICI e negata l'applicazione della prescrizione breve prevista per le prestazioni periodiche. La debenza annuale dell'imposta non è stata ritenuta sufficiente a qualificare l'obbligazione come periodica in senso civilistico, poiché ciascun periodo d'imposta è autonomo e richiede una nuova valutazione dei presupposti tributari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile al credito relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI), versata con cadenza annuale. Il contestante sosteneva, o comunque si discuteva, dell'applicabilità della prescrizione breve prevista per le prestazioni periodiche. La sentenza ha ritenuto che tale termine breve non fosse applicabile, perché l'ICI è un'imposta patrimoniale e ogni annualità nasce da un'autonoma obbligazione tributaria, fondata su una nuova verifica dei presupposti impositivi. Non esiste quindi una causa debendi continuativa, né l'imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione periodica dell'ente.

Norme richiamate

  • Codice civile, prescrizione ordinaria e prescrizioni brevi

    La prescrizione breve per prestazioni periodiche non si applica ai crediti ICI, perché manca una causa debendi continuativa. Si applica invece il termine ordinario, trattandosi di obbligazioni tributarie autonome per ciascun periodo d'imposta.

  • Disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

    L'ICI è qualificata come imposta patrimoniale. Ogni annualità costituisce un'obbligazione autonoma, determinata in base ai presupposti impositivi esistenti per quello specifico periodo.

Massime di principio

  • La periodicità dei pagamenti, da sola, non rende un'obbligazione una prestazione periodica soggetta a prescrizione breve.
  • Per applicare la prescrizione breve deve esistere una causa debendi continuativa, tipica delle prestazioni reiterate derivanti da un rapporto unitario e continuativo.
  • Le imposte patrimoniali calcolate per annualità possono generare obbligazioni autonome: ogni periodo d'imposta deve essere valutato separatamente.
  • In materia tributaria, la prescrizione deve essere individuata considerando la natura dell'obbligazione e non soltanto la frequenza con cui il pagamento è previsto.
  • La riscossione di tributi analoghi riferiti ad annualità diverse può quindi rimanere soggetta al termine ordinario, salvo specifiche disposizioni normative applicabili al singolo tributo.

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